Normativa sull'Attività del Biologo Nutrizionista in Italia

L'attività professionale del Biologo nutrizionista è prevista dall’Art. 3 comma b) della Legge 396/67 e sono riferite al laureato magistrale (iscritto nella Sez. A).

Il Biologo può esercitare l’attività di nutrizionista solo se abilitato all’esercizio della professione ed iscritto alla sez. A dell'Albo.

L’iscrizione all’Ordine conferisce il titolo giuridico per svolgere la professione.

L’iscrizione all’ordine dei Biologi non è consentita ai pubblici impiegati ai quali sia vietato, dagli ordinamenti delle Amministrazioni da cui dipendono, l’esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in uno speciale elenco (articolo 2 della Legge n. 396/67).

Il laureato triennale non può svolgere l’attività di Biologo in campo nutrizionale in quanto le competenze professionali di tale attività sono evidenziate nell’Art. A). Il laureato triennale può fornire collaborazione tecnica di supporto per l’attività del Biologo nutrizionista, laureato magistrale (Sez. A).

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Altro aspetto importante, sul piano strettamente professionale il Biologo appartiene al gruppo delle professioni di tipo intellettuale scientifico e di elevata specializzazione, dovendo/potendo analizzare e rappresentare problemi complessi, definire le possibili soluzioni e assumere le relative decisioni, e tra i vari compiti quelli di arricchire le conoscenze esistenti, promuovendo e conducendo la ricerca scientifica e non ultimo nell’ applicare le conoscenze e i metodi acquisiti. Attività che normalmente si sostanziano nella autonomia e nella responsabilità degli atti/prestazioni che vengono compiuti/erogate.

Va inoltre ricordato poi che il Decreto 1/8/2005 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica che i laureati in Biologia sono ammessi alle scuole di specializzazione con un percorso formativo che consente ulteriori acquisizione di conoscenze teoriche scientifiche e professionali.

Per quello che concerne l’attività (sanitaria) del Biologo Nutrizionista, esiste una legge della quale la categoria si può fregiare, ossia di una norma giuridica di rango legislativo che ne definisce le competenze nel poter valutare i fabbisogni nutritivi con ovvia conseguenza di poter elaborare fabbisogni nutrizionali e quindi diete. Infatti proprio l’art. 3 della legge 24.5.1967, n. 396 recita “formano oggetto della professione di biologo (…) la valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo”.

In questo senso assume rilievo l’obbligo sancito dal primo comma dell’art. 40, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (T.U. Leggi Sanitarie), secondo cui “nessuno può esercitare la professione di farmacista se non sia provvisto del diploma di abilitazione all’esercizio professionale”.

Infatti proprio l’art. 3 della legge 24.5.1967, n. 396 recita “formano oggetto della professione di biologo (…) la valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo”.

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Inoltre può anche determinare diete speciali in particolari condizioni patologiche in ospedali, nosocomi…. “v. Cons. Stato, sez. V, 16.11.2005, n. 6394, in Foro Amm. Cons. St. 2005, 3305 e decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 362 del 1993”.

Corre l’obbligo al Biologo, applicando poi i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, quello di non qualificarsi come medico e quindi di non effettuare diagnosi mediche e di non prescrivere farmaci (in tal senso Cass. Pen. 04.05.2005 n. 16626) e non prescrive analisi.

Pertanto l’art. 3 della Legge 396/67 e il Decreto Ministeriale 22 luglio 1993, n. 362 (Tariffario professionale) consentono al Biologo di elaborare diete e quindi piani nutrizionali ottimali. Tali diete possono essere rivolte a tutta l’utenza in condizioni fisiologiche.

Il Biologo pertanto può autonomamente elaborare profili nutrizionali al fine di proporre alla persona che ne fa richiesta un miglioramento del proprio benessere, quale orientamento nutrizionale, finalizzato al miglioramento dello stato di salute” (Parere del Cons. Sup. Sanità del 12/04/2011),ne consegue che il Biologo nutrizionista può svolgere la sua professione in totale autonomia senza la presenza del medico e consigliare anche integratori alimentari.

Tra le informazioni di natura generale, si rammenta che il biologo nutrizionista può elaborare e determinare piani alimentari sia nei confronti di persone sane sia di persone alle quali è stata diagnosticata una patologia, tuttavia, questa operazione potrà essere effettuata solo dopo l’accertamento delle condizioni fisio-patologiche da parte del medico.

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Tuttavia, il riconoscimento del Biologo nelle professioni sanitarie, ad opera della L. 3/2018, potrebbe determinare l’applicazione di previsioni regionali e comunali specifiche. Bisogna, in particolare, avere riguardo alle discipline regionali attuative dell’ar.t 8-ter del d. lgs. 502/92.

Per l’apertura dello studio professionale, che ricordiamo è cosa diversa da un ambulatorio, le disposizioni possono variare nei diversi comuni.

È obbligatoria l’iscrizione all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi.

Aspetti Fiscali e Amministrativi

Per i professionisti iscritti all’albo il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ha reso obbligatorio l’uso della casella PEC (posta elettronica certificata) ed ha previsto sanzioni per i professionisti che non comunicano la propria PEC (ora domicilio digitale) al proprio Ordine di appartenenza.

A tal fine, il D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 prevede l’obbligo di comunicare l’indirizzo PEC all’Albo di appartenenza.

Per l’apertura della Partita IVA da Nutrizionista non bisogna iscriversi alla Camera di Commercio.

La prestazione d’opera intellettuale oggetto dell’attività del Biologo costituisce un’operazione che è esente ai fini Iva, per cui le ricevute sono esenti dall’imposta IVA.

(Art. 10, c. 18, D.P.R. 633/1972); (La professione del Biologo è stata inserita in questo aggiornamento delle professioni sanitarie che beneficiano dell’esenzione sul valore aggiunto a norma dell’Art. 10, c. 18, DPR n. 633/1972).

Responsabilità Professionale e Assicurazione

Legge 8 marzo 2017, n. 24 cd. Legge Gelli-Bianco recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” prevede espressamente nell’art. 3 comma 3:

“Per l’esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua opera all’interno della stessa in regime libero professionale ovvero che si avvalga della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell’articolo 7, comma 3, resta fermo l’obbligo di cui all’articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, e all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189”.

Ai fini di una copertura generale, si raccomanda inoltre al professionista di valutare un’ulteriore copertura di polizza che garantisca dai rischi da responsabilità civile, diversi da quelli evidentemente correlati alla condotta professionale.

Farmacia dei Servizi e Biologo Nutrizionista

La c.d. “Farmacia dei servizi” rappresenta una evoluzione dell’attività delle farmacie nell’ambito delle cure primarie; essa ha la finalità di ampliare i servizi territoriali espletati dalle farmacie, sia per favorire la deospedalizzazione della sanità, sia per ampliare il ruolo che le farmacie devono assolvere nell’ambito del SSN.

Le prestazioni sanitarie erogabili dalle farmacie in tale ambito hanno subìto una improvvisa e sostanziale accelerazione con la pandemia Covid-19, durante la quale le farmacie hanno operato come fondamentale presidio sanitario sul territorio per la fornitura di servizi sanitari essenziali per la diagnosi del Covid-19 e la sua prevenzione.

Con la normativa sulla farmacia dei servizi, le farmacie hanno assunto un importante e innovativo ruolo di presidio integrato del SSN.

Come riconosciuto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 111 del 4 gennaio 2021, la farmacia dei servizi ha comportato una profonda trasformazione del ruolo della farmacia, “da una (più tradizionale) attività di mera distribuzione di prodotti (lato sensu) farmaceutici, verso un ruolo di erogazione di prestazioni e servizi, comunque teleologicamente preordinati ad assicurare la somministrazione di interventi connessi con la tutela della salute”.

In sostanza, dunque, con la normativa sulla farmacia dei servizi viene “formalizzato e rafforzato il ruolo della farmacia intesa non solo come luogo specifico e privilegiato di erogazione dei farmaci, ma anche come centro sociosanitario polifunzionale a servizio della comunità nonché come punto di raccordo tra Ospedale e territorio e front office del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)” (cfr. le Linee Guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni del 17.10.2019, in cui infra, par. 2.

La L. n. 69/2009 e il D.lgs. n. 153/2009 hanno definito i nuovi compiti e funzioni assistenziali delle farmacie, individuando i nuovi servizi che le farmacie possono assicurare nell’ambito del SSN.

Le previsioni contenute nell’art. 1 del D.lgs. n. 153/2009 sono state poi ulteriormente estese dalla L. n. 178/2020 e dal dl. n. 24/2022, a seguito della pandemia (v. infra, par. 6).

In sintesi, il D.lgs. n. 153/2009 prevede:

  • l’effettuazione presso le farmacie, nell’ambito dei servizi di secondo livello, di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci per pazienti cronici, in collaborazione con medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.
  • l’effettuazione presso le farmacie da parte di un farmacista di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare.
  • la somministrazione, da parte di farmacisti opportunamente formati, di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni.
  • la effettuazione di attività attraverso le quali nelle farmacie gli assistiti possano prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonché ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.

Nel corso del 2010, sono stati emanati due decreti attuativi del D.lgs. n. 153/2009: il D.M. 16.12.2010 e il D.M. 22.11.2010.

Infine, nel 2011 è stato emesso un terzo decreto attuativo, il D.M. 08.07.2011.

Le prestazioni analitiche di prima istanza e i servizi di secondo livello erogabili presso le farmacie territoriali pubbliche e private (art. 1 comma 1 lett. e, D.lgs. n. 153/2009) vengono espletate per mezzo dei cd. “servizi di telemedicina”.

Non possono operare nelle farmacie medici, odontoiatri e veterinari, i quali, essendo abilitati alla prescrizione di medicinali, non possono esercitare la professione all’interno della farmacia (art. 45 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265).

Il TAR Lazio, con pronuncia del 22.2.2012, ha respinto tali argomentazioni, precisando che il D.M. 16.12.2010 non ha introdotto alcuna nuova competenza diagnostica in capo ai farmacisti, né ha alterato il riparto di competenze tra le professioni mediche e quella farmaceutica.

Secondo i Giudici amministrativi, dall’applicazione della normativa ministeriale non può derivare alcun danno alla salute dei cittadini, posto che detto decreto ha semplicemente previsto la possibilità, per i pazienti, di scegliere tra effettuare l’autoanalisi da soli, al proprio domicilio, e la facoltà, per costoro, di rivolgersi alla propria farmacia di fiducia, onde trarne un supporto di carattere materiale, su esclusiva richiesta del paziente, ferma restando l’impossibilità per il farmacista di agire di propria iniziativa (al di fuori di specifiche campagne di salute pubblica, rientranti negli interventi di primo livello).

Il Ministero della Salute ha quindi confermato l’interpretazione del TAR, affermando che il D.M. 16.12.2010 ha individuato i servizi di diagnostica strumentale erogabili dal farmacista in regime di convenzione con il SSN e solo nell’ambito dello stesso.

Tale orientamento è stato poi confermato anche dal TAR Campania, con sentenza n. 239 del 12.1.2016.

Il TAR Sicilia, con le sentenze n. 882/2025, 883/2025, 884/2025, 885/2025, si è espresso sulla legittimità dei provvedimenti regionali sulla sperimentazione della farmacia dei servizi, affermando che il regime giuridico delle farmacie non è equiparabile a quello delle strutture sanitarie accreditate disciplinate dagli artt. 8 bis e ss. del D.lgs. n. 502/1992.

In particolare, il TAR ha chiarito che i test diagnostici o i prelievi di autocontrollo che si possono effettuare in farmacia sono ben diversi dalle analisi di laboratorio, le visite, le diagnosi e le prescrizioni mediche che, invece, possono esser fatte solo in una struttura medica autorizzata e accreditata.

La peculiare posizione giuridica delle farmacie nel nostro ordinamento e la non assimilazione delle prestazioni rese nell’ambito della c.d. farmacia dei servizi a quelle rese dai professionisti sanitari esclude che possa sussistere una violazione delle regole in materia di autorizzazione sanitaria, del procedimento di cui all’art. 8-sexies del D.lgs. n. 502/1992 e della disciplina di cui all’art. 8-quater del medesimo decreto.

Infine, ancor più recentemente, il TAR Napoli, con sentenza n. 6226/2024, ha precisato che le farmacie possono erogare le prestazioni analitiche di prima istanza, mediante l’utilizzo di dispositivi per test autodiagnostici (art. 1 comma 1 lett. e, D.lgs. n. 153/2009).

Nella stessa sentenza, il TAR ha precisato altresì che, anche per quanto concerne i test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare (art.1 comma 2 lett. e-ter, D.lgs. n. 153/2009), non vi è un’interferenza tra l’attività di screening delle farmacie e quella dei laboratori di analisi, in quanto il prelievo ematico capillare è finalizzato all’acquisizione di una goccia di sangue, attraverso strumentazione c.d. “pungidito”, è indicato nel monitoraggio di condizioni patologiche (tra cui la glicemia) e i test vengono effettuati per mezzo di strisce reattive, senza coinvolgere il laboratorio, fornendo una rapida misurazione; diversamente, il prelievo di sangue venoso è una procedura attraverso cui si raccoglie un campione di sangue, al fine di indagare lo stato di salute, il cui esame è effettuato in laboratorio.

Inoltre, per i farmacisti resta fermo il divieto di svolgere attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. e), del D.lgs. n. 153/2009 e dell’art. 1, comma 2, D.M. 16 dicembre 2010.

La Legge bilancio del 2018 ha previsto l’avvio in nove regioni, per il triennio 2018-2020, di una sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste dal D.lgs. n. 153/2009.

La sperimentazione intende misurare i vantaggi che la Sanità pubblica può ottenere dall’erogazione di servizi da parte delle farmacie, ovvero, come sancito dal D.lgs. n. 153/2009, “la promozione della salute, la prevenzione delle malattie, l’aderenza alle terapie, il miglioramento della qualità della vita e l’appropriatezza delle cure, nonché la razionalizzazione della spesa sanitaria”.

Al termine del 2019 le Regioni hanno recepito le Linee guida, attenendosi nei rispettivi cronoprogrammi a quanto ivi previsto ma operando anche alcune scelte autonome.

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