Ridurre gli sprechi energetici è un obiettivo prioritario dell’Unione Europea. Nel 2012 il Parlamento europeo ha approvato la Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, divenuta l’atto più rilevante su questo tema per tutti i Paesi dell’Unione.
La Direttiva afferma che l’Unione si trova di fronte a sfide senza precedenti, determinate da una grande dipendenza dalle importazioni di energia, dalla scarsità di risorse energetiche e dalla necessità di superare la crisi economica.
Nel nostro Paese il recepimento (tardivo) della Direttiva Europea è avvenuto nel luglio 2014 con l’approvazione del Decreto Legislativo n. 102, in cui viene confermata la data del 31.12.2016 quale termine ultimo per l’installazione dei dispositivi di contabilizzazione del calore, nonostante l’applicazione delle sanzioni sia stata sospesa fino al 1.1.2017.
In Italia il numero di condomìni di tipo residenziale è pari a circa un milione, in cui vivono 14 milioni di famiglie. Il parco immobiliare è costituito principalmente da edifici costruiti prima degli anni ’80, con un’alta percentuale di fabbricati realizzati negli anni ’60 e ’70, pertanto non c’è da stupirsi che l’efficientamento degli edifici più vecchi abbia un’importanza strategica per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico.
Solo allora il condominio potrà prendere in considerazione interventi per migliorare l’isolamento e la coibentazione dell’involucro edilizio.
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Cos'è la Contabilizzazione del Calore?
La contabilizzazione del calore rappresenta uno strumento di grande interesse nell’ambito degli interventi per il contenimento dei consumi energetici. Essa consente di gestire in autonomia e indipendenza il riscaldamento negli edifici dotati di impianto centralizzato oppure allacciati ad un’utenza centralizzata di teleriscaldamento.
È facilmente intuibile che nell’ottica del risparmio energetico la contabilizzazione del calore ha senso solo se il singolo utente ha la possibilità di agire autonomamente variando i consumi stessi in funzione delle sue esigenze. Per tale ragione, quando si parla di contabilizzazione del calore, implicitamente si richiama il concetto di termoregolazione e contabilizzazione individuale.
La contabilizzazione riguarda la misura dell’energia termica volontariamente prelevata da ogni singola unità immobiliare, cioè il consumo di ogni famiglia per un determinato servizio. La sua adozione, di per sé, non fa risparmiare energia ma rappresenta la modifica del cambiamento comportamentale dell’utente che porta poi, in effetti, a una riduzione dei consumi: sapendo, ad esempio, che si pagherà esattamente ciò che sarà utilizzato, allora quando l’utente avrà caldo probabilmente non aprirà più le finestre, ma regolerà diversamente il proprio impianto, arrivando, se necessario, a chiudere temporaneamente un corpo scaldante.
La contabilizzazione conferisce ad ogni utente la consapevolezza dei suoi consumi che poi si traduce con la termoregolazione in autonomia gestionale. L’utente è tenuto a pagare una quota prevalente che corrispondente alla quantità di calore volontariamente prelevata dall’impianto centralizzato per soddisfare le esigenze di temperatura del proprio alloggio (consumo volontario), una legata alle perdite di distribuzione (consumo involontario) e una relativa alle spese gestionali dell’impianto. L’utente, ovviamente, deve avere la possibilità di controllare il proprio consumo e di valutarne il costo.
Tipologie di Contabilizzazione
Dal dicembre 2017 è obbligatorio contabilizzare i consumi di riscaldamento e dell'acqua calda sanitaria prodotta dai condòmini i cui appartamenti sono serviti da impianti di riscaldamento e/o di acqua calda sanitaria centralizzati. Inoltre, sempre tramite il D.lgs. n. 102/2014, è diventata obbligatoria la termoregolazione di questi impianti!
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Queste due tipologie di consumi devono essere contabilizzate in maniera differente:
- Contabilizzazione diretta: di solito utilizzata su impianti a distribuzione orizzontale. Ogni appartamento è idraulicamente separato ed è quindi possibile installare il contatore di calore diretto sulle tubazioni in ingresso all’appartamento. Il contatore restituisce i kWh consumati.
- Contabilizzazione indiretta: di solito sfruttata su impianti a colonne montanti a servizio di radiatori o termoconvettori.
Contabilizzatori di Calore Diretti
I contabilizzatori di calore diretti sono specifici strumenti di misura del calore (kWh) costituiti da tre elementi:
- un misuratore di portata
- due sensori di temperatura che rilevano la temperatura di mandata e quella di ritorno del circuito di utenza
- una unità di calcolo
Ripartitore di Calore
Lo strumento per la misura e la contabilizzazione del calore indiretta è il ripartitore di calore che registra la dissipazione di calore del radiatore e ne conteggia il tempo di funzionamento. I dati forniti dai dispositivi sono “unità di consumo” non esprimibili in grandezze fisiche di energia ma proporzionali col consumo stesso.
I ripartitori sono dotati di almeno un sensore che misura la temperatura del corpo scaldante, quelli più evoluti hanno un ulteriore sensore che misura la temperatura del locale: in questo caso il consumo è calcolato sulla base della differenza tra le due temperature.
Le unità di ripartizione lette possono essere utilizzati tal quali per la ripartizione se il ripartitore è programmato, altrimenti prima dell’utilizzo è necessario aggiustare il valore tramite l’utilizzo dei fattori di valutazioni dipendenti dalla potenza del radiatore, dal contatto termico con il corpo scaldante.
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Nell’ottica di favorire il risparmio energetico, per l’utente è preferibile avere ripartitori programmati per poter leggere direttamente il valore delle unità di ripartizione usato per il calcolo del consumo volontario.
Normativa di Riferimento
Partendo dal DL 102 del 2014, negli anni sono state emanate modifiche ed integrazioni. Tra le più rilevanti segnalo le prescrizioni introdotte dal DLgs 14 luglio 2020, n. Secondo l'art. 9, comma 5 del DLgs 14 luglio 2020, n. lett. b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l'installazione entro il 30 giugno 2017 a cura del proprietario, di sotto-contatori per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459.
Secondo l'art. 9, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 14 luglio 2020 , n. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.
La norma tecnica italiana di riferimento per la ripartizione delle spese di riscaldamento è la UNI 10200:2018 nella quale viene descritta una metodologia di ripartizione delle spese in funzione dei consumi di calore e dei componenti di impianto.
UNI 10200:2018
Nel 2018 è stata pubblicata la nuova versione della UNI 10200, norma tecnica dal titolo “Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale, estiva e produzione di acqua calda sanitaria - Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale, estiva e produzione di acqua calda sanitaria”, che fornisce i criteri per una corretta ed equa ripartizione della spesa per la climatizzazione invernale, estiva e per l’acqua calda sanitaria nei condomini serviti da impianto termico centralizzato.
La norma fornisce i principi e le indicazioni per la ripartizione delle spese in proporzione ai consumi volontari di energia termica delle singole unità immobiliari da tutti gli altri consumi.
I servizi oggetto della ripartizione secondo la UNI 10200 sono i seguenti:
- climatizzazione invernale (o riscaldamento)
- climatizzazione estiva (o raffrescamento)
- acqua calda sanitaria (ACS)
La norma, inoltre, reca indicazioni sulla ripartizione delle spese per la ventilazione meccanica comprensiva di trattamento aria.
Prelievo Volontario e Perdite
La UNI 10200 definisce in maniera chiara le seguenti tipologie di prelievo:
- prelievo di calore volontario
- prelievo di calore involontario
Il prelievo di calore volontario corrisponde al calore che esce dai corpi scaldanti e viene prelevato dall’utente in conseguenza delle sue azioni sul sistema di regolazione (valvole termostatiche o termostato ambiente). Questo tipo di consumo è misurabile utilizzando le differenti tipologie di dispositivi di contabilizzazione dette in precedenza.
La rimanente parte del calore è il prelievo involontario, che è costituito dalle dispersioni delle reti di distribuzione del riscaldamento, raffrescamento e dell’acqua calda sanitaria. Questo tipo di consumo non è direttamente misurabile con dispositivi, ma va ricavato analiticamente.
Obblighi e Sanzioni
La contabilizzazione oramai è obbligatoria in tutti i condomini dotati di impianto centralizzato. Infatti, il d.lgs. 102/2014 di recepimento della direttiva 2012/27/UE stabilisce l’obbligo di termoregolazione e contabilizzazione del calore con ripartitori o altri sistemi su tutto il territorio nazionale.
Relativamente alle sanzioni previste dal d.lgs. 102/2014, per coloro che non si fossero adeguati, sono previste multe che vanno da 500 a 2.500 euro.
Il condominio provvisto di termoregolazione e contabilizzazione che però non ripartisce le spese in conformità alla normativa tecnica UNI 10200:2015, cioè con le "nuove tabelle millesimali del riscaldamento" è soggetto comunque ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro (articolo 16 comma 8 del D.Lgs 102/2014).
Il termine per dotarsi di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore fissato al 31 dicembre 2016 è stato successivamente spostato, con il decreto Milleproroghe 2017, al 30 giugno 2017.
Deroghe all'Obbligo
Esistono alcune eccezioni all'obbligo di installazione dei contabilizzatori:
- L'assemblea di condominio è libera di derogare dalle nuove tabelle millesimali per il riscaldamento se viene approvata una relazione tecnica, nella quale si assevera che tra due appartamenti del condominio esistono differenze di fabbisogno termico per metro quadrato maggiori almeno del 50%.
- Se il risparmio ottenibile attraverso l’intervento di contabilizzazione è economicamente sconveniente rispetto ad altri interventi di riqualificazione è possibile "derogare" all'obbligo di contabilizzazione.
Come Funziona la Ripartizione delle Spese?
La ripartizione delle spese di riscaldamento viene effettuata in base ai consumi effettivi, riducendo la dipendenza dai millesimi di proprietà e garantendo una distribuzione più equa dei costi.
Innanzitutto, devi determinare la quota totale di spesa basata sui consumi effettivi, come stabilito dalla normativa vigente. Nel caso di misura diretta, la quota di consumo volontario si ottiene confrontando i consumi registrati dai contatori di energia termica con il totale dell’energia fornita dall’impianto. Ad esempio, se il generatore di calore contabilizza 100.000 kWh e i consumi totali degli appartamenti sono 80.000 kWh, la quota di consumi volontari è dell’80%.
Se si utilizza invece un sistema di contabilizzazione indiretta, i consumi volontari vengono stimati basandosi su un conteggio di unità di ripartizione, come quelle misurate dai ripartitori di calore. La quota di spesa involontaria si distribuisce tra gli utenti in base ai millesimi condominiali approvati.
Revisione delle Tabelle Millesimali
Considerata l'esperienza maturata negli ultimi anni, come società esperta nella progettazione e la redazione di sistemi di contabilizzazione del calore, proponiamo ai nostri clienti la redazione di una perizia tecnica, da presentare al condominio, per valutare la corretta applicazione delle tabelle millesimali del riscaldamento. La perizia viene svolta a seguito di un sopralluogo nell'appartamento. L'obiettivo è quello di valutare se le tabelle millesimali calcolate dal tecnico incaricato dal condominio sono corrette.
Agevolazioni Fiscali
Tutte le spese, anche professionali, finalizzate alla contabilizzazione del calore possono essere detratte dai singoli condòmini tramite le agevolazioni fiscali per ristrutturazione edilizia con detrazione al 50% o riqualificazione energetica. Questo secondo caso è permesso se i dispositivi di contabilizzazione del calore sono installati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (circolare AdE 8 maggio 2016, n. 20/E).
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