È risaputo che le «diete fai da te» possono essere poco efficaci, se non addirittura pericolose. A maggior ragione, lo sono quelle stilate da chi non è in possesso di alcun titolo per farlo.
È bene mettere in chiaro che le uniche figure abilitate a rilasciare delle diete con grammature precise sono:
- Biologi nutrizionisti
- Dietologi
- Dietisti
La professione di Nutrizionista è quindi relegata a queste tre figure sopracitate, ognuna con i suoi specifici ambiti di autonomia.
La Sentenza del Tribunale di Roma
Una sentenza del Tribunale di Roma ha respinto un’istanza dell’Ordine Nazionale dei Biologi, difendendo la centralità e l’esclusività dell’atto medico. Secondo l’Ordine dei Medici, numerose sono le invasioni di campo da parte di profili professionali non medici che determinano incertezze nei cittadini, con rischio di minore tutela della salute e anche di notevole incremento di costi economici.
Il presidente dell’Ordine, Mario Falconi, avverte che sta saltando definitivamente quel modello di assistenza che ha sempre individuato nel medico l’unico legittimo protagonista dell’atto medico. Continuiamo a pensare che i numerosi profili professionali non medici siano una ricchezza per l’intero sistema sanitario, ma ognuno deve esercitare nell’ambito delle proprie competenze.
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Anche l’Ordine Nazionale dei Biologi ha tentato di ottenere in un’Aula di Giustizia un pronunciamento che potesse attribuire alla categoria professionale dei biologi competenze esclusive del medico, nella fattispecie inerenti la prescrizione di diete. Il Tribunale della Capitale però ha respinto, con la sentenza n. 3527 del 18 febbraio 2011, l’istanza e affermato che ‘il biologo può solo suggerire o consigliare profili nutrizionali finalizzati al miglioramento dello stato di salute e mai, in nessun caso, può prescrivere una dieta come atto curativo, che rimane sempre un’attribuzione esclusiva del medico’.
La controversia era nata dalla citazione in giudizio del prof. Eugenio Del Toma che sulle pagine di un quotidiano dedicate alla salute aveva replicato all’affermazione di una lettrice, la quale sosteneva che ‘un biologo nutrizionista può svolgere la sua professione in totale autonomia senza la presenza del medico’. Per la parte promotrice del giudizio ciò era bastato per ritenere gravemente diffamata la categoria dei biologi: da qui la richiesta di risarcimento del danno all’onore e al decoro professionale.
Nella causa era intervenuto l’Ordine provinciale dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri di Roma, sostenendo la centralità dell’atto medico anche in merito alla prescrizione della dieta per un paziente; a tale proposito aveva anche richiamato il parere del ministro della Salute del 15 dicembre 2009 che attribuisce la competenza di tale prescrizione esclusivamente al medico e riconosce al biologo solo la possibilità di elaborare e determinare (quindi non prescrivere) diete.
Questa sentenza - evidenzia Falconi - anche se non ancora passata in giudicato, costituisce un precedente di cui i giudici non potranno non tener conto nel caso di eventuali analoghe controversie.
La Posizione dell'ANDID
L’ANDID (Associazione Nazionale Dietisti) è intervenuta a sostegno del prof. Eugenio Del Toma - nella causa promossa e persa dai Biologi - per sostenere la tesi da sempre propugnata: che la prescrizione (e non la dieta!) è un atto medico e pertanto non spetta ai Biologi.
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Le Competenze dei Biologi Nutrizionisti
I biologi rivendicano di potere stabilire in maniera autonoma le diete necessarie per mantenere l’individuo in buona salute, valutando non solo le caratteristiche nutrizionali dei vari alimenti, ma altresì se sia il caso di ricorrere ad integratori alimentari.
Se invece il cliente sospetta di presumere di essere affetto da una qualche patologia e vorrebbe dal biologo consigli alimentari per curarla, è ovvio che il biologo lo rinvierà al medico perché accerti, con le sue competenze, se il soggetto è affetto da una qualche patologia quale essa sia e solo dopo questo accertamento potrà consigliare, determinare, proporre, suggerire, e di certo prescrivere la dieta che consenta, unitamente ai farmaci consigliati dal medico, il recupero dello stato di benessere.
La sentenza n. 3527/2011 del Giudice unico non ha modificato di una virgola la situazione preesistente: l’accertamento e la cura delle patologie spettano al medico. Se la patologia accertata può essere fronteggiata oltre che con i farmaci suggeriti dal medico anche con una dieta adeguata, questa può essere consigliata dal biologo, che ha, per legge, la competenza a valutare i bisogni nutritivi dell’uomo sino al punto da giudicare se sia il caso, oltre che consigliare e sconsigliare determinati cibi, di ricorrere a integratori alimentari.
Il biologo può solo elaborare determinate diete sia nei confronti di soggetti sani sia di soggetti cui è stata diagnosticata una patologia, solo previo accertamento delle condizioni fisiopatologiche effettuate dal medico chirurgo e altresì il biologo può autonomamente elaborare profili nutrizionali al fine di proporre alla persona che ne fa richiesta un miglioramento del proprio benessere.
In tale ambito può suggerire o consigliare integratori alimentari stabilendone o indicandone anche le modalità di assunzione che è sempre cosa diversa dalla prescrizione della dieta come atto curativo, che rimane sempre un’attribuzione esclusiva del medico.
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L’Ordine dei biologi sottoscrive l’affermazione che gli atti curativi appartengono al medico e che l’accertamento delle patologie spetta al medico, si rallegra che nella stessa sentenza sia riconosciuta la competenza del biologo a elaborare in maniera autonoma profili nutrizionali e proporli alla persona che ne fa richiesta (cioè il cliente), ai fini del miglioramento del proprio benessere e della propria salute.
Durante un’intervista rilasciata al Fatto Alimentare il consigliere dell’Ordine Nazionale dei Biologi Pierluigi Pecoraro, viene chiarito che il Biologo Nutrizionista per legge (art. 3 della legge 24.5.1967) può autonomamente elaborare profili nutrizionali al fine di proporre alla persona che ne fa richiesta un miglioramento del proprio benessere, quale orientamento nutrizionale, finalizzato al miglioramento dello stato di salute. In tale ambito può suggerire o consigliare integratori alimentari, stabilendone o indicandone anche la modalità di assunzione.
Il Dietista: Un Professionista Sanitario
- È l’unico operatore sanitario, (in possesso di Laurea triennale in Dietistica conseguita presso le facoltà di Medicina), competente per legge (D.M. n.
- Come da profilo professionale: "elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l’accettabilità da parte del paziente", svolgendo tali funzioni in piena autonomia e responsabilità (secondo le normative vigenti: D.L. 42/99 e D.L. 251/2000).
- In Europa e nel mondo la nutrizione clinica e la dietoterapia sono di specifica competenza del dietista (su prescrizione medica).
Secondo le normative vigenti (profilo professionale D.M. 744 del 1994) il dietista è l'operatore sanitario competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell'alimentazione e della nutrizione, ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all'attuazione delle politiche alimentari nel rispetto della normativa vigente. Il dietista può lavorare autonomamente nei soggetti sani, elaborare le diete prescritte dal medico in nutrizione clinica, collaborare in un team nel trattamento dei disturbi del comportamento alimentare e svolgere attività di educazione alimentare.
Il Dietista non è un medico, ma un operatore sanitario. Il Biologo Nutrizionista non è un medico, ma un biologo. Non formula diagnosi di patologia, competenza esclusiva del medico, ma può elaborare schemi alimentari e, come i dietisti, lavorare nell'ambito dell'educazione al cibo e della ristorazione in mense pubbliche-private, e scolastiche. Può elaborare diete per i propri pazienti, fornire consulenze nutrizionali e prescrivere integratori naturali (ma non farmaci).
Chi Scegliere?
Quando bisogna scegliere il professionista consiglio sempre di valutare l’esperienza, la professionalità e il metodo di lavoro. Purtroppo continuano a nascere figure “mitologiche” come il “consulente del benessere” oppure il “coach nutrizionale”. A queste figure senza laurea né autorizzazione sanitaria, si rivolgono persone che non sanno a chi si stanno in realtà affidando la propria salute. Spero di aver chiarito i tuoi dubbi e di averti dato gli strumenti per una scelta consapevole.
In questa giungla di esperti e consiglieri è importantissimo capire quali sono le figure professionali che possono effettivamente dare consigli nutrizionali ed elaborare schemi dietetici, ovvero chi sono i ‘veri Nutrizionisti’, in modo da evitare di incorrere nella consulenza di finti esperti che non hanno titoli né competenze e stanno facendo “abuso di professione”.
Cominciamo dicendo che il termine “Nutrizionista” a livello legale non esiste realmente ma è comunemente usato per indicare le sole figure professionali che possono elaborare delle diete: il Dietista, il Biologo Nutrizionista e il Dietologo.
Le Differenze Tra le Figure Professionali
I termini "Dietologo","Nutrizionista" e "Dietista" definiscono tre professioni diverse, con competenze e formazioni accademiche differenti, nonostante operino tutti nel campo della nutrizione.
Il Dietista è un professionista che ha conseguito una laurea triennale in Dietistica, corso di laurea che fa parte delle professioni sanitarie della facoltà di Medicina. Questa figura elabora, formula e attua le diete prescritte dal Medico e ne verifica l’accettabilità da parte del paziente.
Il Biologo Nutrizionista, invece, è un Biologo che ha conseguito la laurea triennale e la laurea magistrale (5 anni di studio in totale) e si è iscritto all’Ordine dei Biologi. Tra le sue competenze vi è la “valutazione” dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo”, egli elabora e firma diete e consulenze nutrizionali in totale autonomia.
Infine, l’ultima figura è quella del Dietologo, un Medico che dopo aver conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia (6 anni) si è specializzato dopo altri 4 anni in Scienze dell’Alimentazione. A lui compete sia la diagnosi che la prescrizione e l’elaborazione delle diete.
Tutti gli altri esperti e sedicenti nutrizionisti che popolano soprattutto il web sono quindi figure non abilitate all’esercizio della professione. Per la propria salute e per mangiar bene è sempre meglio affidarsi ad un vero professionista.
Codice di Attività per il Biologo Nutrizionista
A partire dal 1° gennaio 2008 sono cambiati i codici di attività, per il Biologo nutrizionista il vecchio codice 73.10E è stato trasformato in 72.11.00, la dizione che lo caratterizza è la seguente e cioè: Ricerca e sviluppo nel settore delle biotecnologie. La scelta del codice di attività è molto importante ai fini degli studi di settore.
Competenze del Biologo Nutrizionista
L’art. 3 della legge 24.5.1967, n. 396 afferma testualmente che formano oggetto della professione di biologo le attività di “valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo”. Del resto la stessa giurisprudenza amministrativa ha confermato che, oltre alla legge, costituisce fondamento delle competenze del biologo il decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 362/93. Il decreto attribuisce ai biologi la “determinazione della dieta ottimale individuale in relazione ad accertate condizioni fisio-patologiche…la determinazione delle diete ottimali per mense aziendali, collettività, gruppi sportivi, ecc., in relazione alla loro composizione ed alle caratteristiche dei soggetti (età, sesso, tipo di attività)… la determinazione di diete speciali per particolari condizioni patologiche in ospedali, nosocomi…”
Applicando poi i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, l’obbligo che incombe al biologo è ovviamente quello di non qualificarsi come medico, e, quindi, di non effettuare diagnosi mediche e di non prescrivere farmaci.
L’art. 3 della Legge 396/67 e il Decreto Ministeriale 22 luglio 1993, n. 362 (Tariffario professionale) consentono al biologo di elaborare diete ottimali. Tali diete possono essere rivolte a tutta l’utenza in condizioni fisiologiche. Se invece il cliente presume di essere affetto da una qualche patologia e vorrebbe dal biologo consigli alimentari per curarla, il biologo lo rinvierà al medico perché accerti, con le sue competenze, se il soggetto è affetto da una qualche patologia e solo dopo questo accertamento potrà determinare ed elaborare una dieta che consenta, unitamente ai farmaci consigliati dal medico, il recupero dello stato di benessere.
In premessa, il Consiglio ha precisato testualmente che “in riferimento al biologo il Consiglio di Stato con la sentenza n.6394/05 ha affermato …che le competenze del biologo in campo nutrizionale afferiscono ad una serie di atti e attività, fra le quali: in funzione dei fabbisogni nutritivi e in funzione delle intolleranze alimentari, l’elaborazione di diete destinate sia a soggetti sani sia a soggetti cui è stata destinata una patologia; l’indicazione di integratori/supplementi alimentari e altri prodotti dietetici di libera vendita”, concludendo poi che “il biologo può autonomamente elaborare profili nutrizionali al fine di proporre alla persona che ne fa richiesta un miglioramento del proprio benessere, quale orientamento nutrizionale, finalizzato al miglioramento dello stato di salute” .
Il farmacista “svolge un ruolo abbastanza definito in quanto non può elaborare e prescrivere diete”.
Iscrizione all'Ordine dei Biologi
L’iscrizione all’Ordine dei Biologi nella Sez.A conferisce il titolo giuridico a svolgere la professione di biologo di cui all’Art.
Per svolgere la professione di Biologo nutrizionista è obbligatoria l’iscrizione all’Ordine Nazionale dei Biologi nella Sez.A. Il Biologo in possesso di laurea di cinque anni iscritto nella Sez.A dell’Ordine Nazionale dei Biologi può svolgere la professione di Biologo nutrizionista in totale autonomia e firmare diete e consulenze nutrizionali.
Il Dietista: Competenze Specifiche
Il Dietista è un professionista sanitario in possesso di laurea triennale (facoltà di medicina) che organizza e coordina le attività specifiche relative all’alimentazione in generale e alla dietetica in particolare; collabora con gli organi preposti alla tutela dell’aspetto igienico-sanitario del servizio di alimentazione; elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l’accettabilità da parte del paziente; collabora con altre figure al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare.
Secondo la Federazione Nazionale - Ordini TSRM PSTRP - Documento sulle Competenze professionali del Dietista - Documento di posizionamento - pag. 5 (con specifico primo riferimento al DECRETO 14 settembre 1994, n. 744) - le prestazioni relative alla valutazione dello stato nutrizionale, alla rilevazione delle abitudini alimentari e degli introiti ed alla determinazione dei fabbisogni nutrizionali, rientrano nelle competenze specifiche del Dietista e si svolgono anche in assenza della prescrizione medica.
Riepilogo delle Competenze
In sintesi, ecco una tabella che riassume le competenze delle diverse figure professionali:
| Figura Professionale | Formazione | Competenze |
|---|---|---|
| Dietologo | Laurea in Medicina e Chirurgia + Specializzazione in Scienze dell'Alimentazione | Diagnosi, prescrizione di farmaci, elaborazione di diete |
| Biologo Nutrizionista | Laurea in Biologia (triennale + magistrale) + Iscrizione all'Ordine dei Biologi | Valutazione dei bisogni nutritivi, elaborazione di diete e consulenze nutrizionali (senza diagnosi o prescrizione di farmaci) |
| Dietista | Laurea triennale in Dietistica (professione sanitaria) | Elaborazione e attuazione di diete prescritte dal medico, controllo dell'accettabilità delle diete da parte del paziente |
È abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'art.