ECM per Biologi Nutrizionisti: Guida Completa

L'Educazione Continua in Medicina (ECM) è un sistema di aggiornamento professionale obbligatorio per i professionisti sanitari in Italia. Questo articolo fornisce una panoramica dettagliata su cosa significa l'ECM per i biologi nutrizionisti, quali sono gli obblighi, come acquisire i crediti necessari e quali sono le possibili esenzioni.

Cos'è l'ECM e perché è importante per i Biologi Nutrizionisti?

Il professionista sanitario ha l’obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce, ai sensi dell’art. 16-quater del D. Lgs. n. 502 del 1992, requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista. L'ECM serve proprio a questo: mantenere aggiornate le competenze cliniche, scientifiche e operative di chi lavora nella salute.

In ambito nutrizionale, la scienza evolve rapidamente. Diete, protocolli, integrazione, microbiota, epigenetica, nutrizione clinica: ciò che è valido oggi, domani può cambiare. L’ECM ti permette di:

  • Essere in linea con le evidenze più recenti.
  • Lavorare con maggiore sicurezza e autorevolezza.
  • Offrire un servizio professionale basato su conoscenze aggiornate.

Chi è soggetto all’obbligo ECM?

Sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente. In conseguenza di ciò tutti i Biologi iscritti all’Ordine Nazionale sono considerati appartenenti ad una professione sanitaria e pertanto soggetti alla formazione continua secondo la normativa vigente in materia di ECM. Nello specifico, l'obbligo riguarda:

  • Medici, inclusi quelli che esercitano nell’ambito della nutrizione clinica.
  • Biologi nutrizionisti, iscritti all’Ordine dei Biologi.
  • Dietisti, regolarmente iscritti all’Albo TSRM-PSTRP.

L’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Albo.

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Quanti crediti ECM bisogna acquisire?

Ogni professionista sanitario deve acquisire 150 crediti ECM in ogni triennio formativo. L’obbligo formativo è triennale, viene stabilito con deliberazione della CNFC ed è, per il triennio in corso, pari a 150 crediti formativi. Triennio attuale: 2023-2025.

Non e’ necessario ripartire i crediti su base annua ma e’ sufficiente aver raggiunto i 150 crediti entro la scadenza prevista.

Attenzione: i crediti vanno distribuiti nel tempo e non possono essere accumulati tutti all’ultimo anno.

Come si acquisiscono i crediti ECM?

Diversi corsi permettono, sia in forma residenziale sia a distanza, di accumulare ECM. Le modalità sono tre, anche per i professionisti della Nutrizione:

  1. Formazione a Distanza (FAD): Piattaforme online, accesso 24/7, test finale. È la modalità più comoda e flessibile.
  2. Formazione Residenziale: Congressi, seminari, workshop in aula.
  3. Formazione sul campo e autoformazione: Pubblicazioni, docenze, studio autonomo (nei limiti consentiti).

Limiti da rispettare (triennio 2023-2025)

Non tutti i crediti ECM sono equivalenti. Esistono tre limiti importanti da conoscere:

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Tipologia di credito Limite da rispettare
Crediti da provider accreditati (FAD, residenziali ecc.) Almeno 60 su 150
Autoformazione (es. lettura di riviste scientifiche) Massimo 30 su 150
Eventi sponsorizzati Massimo 50 su 150

Alcune volte potrebbe capitare che il corso frequentato, pur accreditato, non è valevole per la nostra professione sanitaria e pertanto gli ECM non vengono conteggiati.

Esoneri ed Esenzioni ECM

Ci sono situazioni particolari, in cui il professionista può godere di esoneri o esenzioni dal maturare crediti ECM. L’esonero è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal “Manuale sulla formazione continua del Professionista sanitario” e costituisce una riduzione dell’obbligo formativo individuale triennale.

Tipologie di Esonero

La frequenza, in Italia o all’estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze dei biologi dà diritto all’esonero dalla formazione ECM. La durata dell’esonero non può eccedere la durata legale del corso, e deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza. L’esonero non attribuisce crediti ma riduce l’obbligo formativo individuale.

La misura dell’esonero dall’obbligo formativo triennale è calcolata come riduzione di un terzo per ciascun anno di frequenza, previa specifica richiesta da parte del professionista ai seguenti corsi e nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero:

  • Laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno
  • Corso di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi.

Eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.

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Tipologie di Esenzione

L’esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario e costituiscono una riduzione dell’obbligo formativo triennale le fattispecie di sospensione dell’attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell’offerta formativa, attestata o autocertificata, di seguito indicate:

  • Congedo maternità e paternità
  • Congedo parentale e congedo per malattia del figlio
  • Congedo per adozione e affidamento preadottivo
  • Aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di adozione internazionale
  • Congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap
  • Aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari
  • Permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie
  • Assenza per malattia
  • Richiamo alle armi
  • Partecipazione a missioni all’estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana
  • Aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale
  • Aspettativa per cariche pubbliche elettive
  • Aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacco / aspettativa per motivi sindacali
  • Professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all’estero
  • Congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992)
  • Professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale.

L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell’offerta formativa, attestata o autocertificata. L’esenzione non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.

I crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione non sono validi al fine del soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM.

Come controllare i propri crediti ECM?

L’anagrafe dei crediti di ogni professionista sanitario è gestita dal COGEAPS, l’ente preposto alla certificazione dei crediti ECM. Il biologo, al pari degli altri professionisti sanitari, può conoscere in ogni momento, tramite l’accesso all’anagrafe nazionale del COGEAPS, i crediti maturati e il proprio debito formativo complessivo.

È consigliabile, pertanto controllare periodicamente e personalmente la propria situazione entrando nella pagina personale Co.Ge.A.P.S.

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