L'Educazione Continua in Medicina (ECM) è un sistema di aggiornamento professionale obbligatorio per i professionisti sanitari in Italia. Questo articolo fornisce una panoramica dettagliata su cosa significa l'ECM per i biologi nutrizionisti, quali sono gli obblighi, come acquisire i crediti necessari e quali sono le possibili esenzioni.
Cos'è l'ECM e perché è importante per i Biologi Nutrizionisti?
Il professionista sanitario ha l’obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce, ai sensi dell’art. 16-quater del D. Lgs. n. 502 del 1992, requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista. L'ECM serve proprio a questo: mantenere aggiornate le competenze cliniche, scientifiche e operative di chi lavora nella salute.
In ambito nutrizionale, la scienza evolve rapidamente. Diete, protocolli, integrazione, microbiota, epigenetica, nutrizione clinica: ciò che è valido oggi, domani può cambiare. L’ECM ti permette di:
- Essere in linea con le evidenze più recenti.
- Lavorare con maggiore sicurezza e autorevolezza.
- Offrire un servizio professionale basato su conoscenze aggiornate.
Chi è soggetto all’obbligo ECM?
Sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente. In conseguenza di ciò tutti i Biologi iscritti all’Ordine Nazionale sono considerati appartenenti ad una professione sanitaria e pertanto soggetti alla formazione continua secondo la normativa vigente in materia di ECM. Nello specifico, l'obbligo riguarda:
- Medici, inclusi quelli che esercitano nell’ambito della nutrizione clinica.
- Biologi nutrizionisti, iscritti all’Ordine dei Biologi.
- Dietisti, regolarmente iscritti all’Albo TSRM-PSTRP.
L’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Albo.
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Quanti crediti ECM bisogna acquisire?
Ogni professionista sanitario deve acquisire 150 crediti ECM in ogni triennio formativo. L’obbligo formativo è triennale, viene stabilito con deliberazione della CNFC ed è, per il triennio in corso, pari a 150 crediti formativi. Triennio attuale: 2023-2025.
Non e’ necessario ripartire i crediti su base annua ma e’ sufficiente aver raggiunto i 150 crediti entro la scadenza prevista.
Attenzione: i crediti vanno distribuiti nel tempo e non possono essere accumulati tutti all’ultimo anno.
Come si acquisiscono i crediti ECM?
Diversi corsi permettono, sia in forma residenziale sia a distanza, di accumulare ECM. Le modalità sono tre, anche per i professionisti della Nutrizione:
- Formazione a Distanza (FAD): Piattaforme online, accesso 24/7, test finale. È la modalità più comoda e flessibile.
- Formazione Residenziale: Congressi, seminari, workshop in aula.
- Formazione sul campo e autoformazione: Pubblicazioni, docenze, studio autonomo (nei limiti consentiti).
Limiti da rispettare (triennio 2023-2025)
Non tutti i crediti ECM sono equivalenti. Esistono tre limiti importanti da conoscere:
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| Tipologia di credito | Limite da rispettare |
|---|---|
| Crediti da provider accreditati (FAD, residenziali ecc.) | Almeno 60 su 150 |
| Autoformazione (es. lettura di riviste scientifiche) | Massimo 30 su 150 |
| Eventi sponsorizzati | Massimo 50 su 150 |
Alcune volte potrebbe capitare che il corso frequentato, pur accreditato, non è valevole per la nostra professione sanitaria e pertanto gli ECM non vengono conteggiati.
Esoneri ed Esenzioni ECM
Ci sono situazioni particolari, in cui il professionista può godere di esoneri o esenzioni dal maturare crediti ECM. L’esonero è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal “Manuale sulla formazione continua del Professionista sanitario” e costituisce una riduzione dell’obbligo formativo individuale triennale.
Tipologie di Esonero
La frequenza, in Italia o all’estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze dei biologi dà diritto all’esonero dalla formazione ECM. La durata dell’esonero non può eccedere la durata legale del corso, e deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza. L’esonero non attribuisce crediti ma riduce l’obbligo formativo individuale.
La misura dell’esonero dall’obbligo formativo triennale è calcolata come riduzione di un terzo per ciascun anno di frequenza, previa specifica richiesta da parte del professionista ai seguenti corsi e nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero:
- Laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno
- Corso di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi.
Eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.
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Tipologie di Esenzione
L’esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario e costituiscono una riduzione dell’obbligo formativo triennale le fattispecie di sospensione dell’attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell’offerta formativa, attestata o autocertificata, di seguito indicate:
- Congedo maternità e paternità
- Congedo parentale e congedo per malattia del figlio
- Congedo per adozione e affidamento preadottivo
- Aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di adozione internazionale
- Congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap
- Aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari
- Permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie
- Assenza per malattia
- Richiamo alle armi
- Partecipazione a missioni all’estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana
- Aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale
- Aspettativa per cariche pubbliche elettive
- Aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacco / aspettativa per motivi sindacali
- Professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all’estero
- Congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992)
- Professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale.
L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell’offerta formativa, attestata o autocertificata. L’esenzione non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.
I crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione non sono validi al fine del soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM.
Come controllare i propri crediti ECM?
L’anagrafe dei crediti di ogni professionista sanitario è gestita dal COGEAPS, l’ente preposto alla certificazione dei crediti ECM. Il biologo, al pari degli altri professionisti sanitari, può conoscere in ogni momento, tramite l’accesso all’anagrafe nazionale del COGEAPS, i crediti maturati e il proprio debito formativo complessivo.
È consigliabile, pertanto controllare periodicamente e personalmente la propria situazione entrando nella pagina personale Co.Ge.A.P.S.
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