Negli ultimi anni, il sistema sanitario italiano ha assistito a un’importante trasformazione, sia in termini normativi che operativi. L’evoluzione della medicina, la maggiore attenzione alla prevenzione e il crescente invecchiamento della popolazione hanno spinto il legislatore a riconoscere ufficialmente nuove figure professionali nel settore sanitario.
A fronte di questo ampliamento, emerge una necessità fondamentale: garantire la sicurezza sia dei pazienti che degli operatori, attraverso una chiara definizione delle responsabilità professionali e l’obbligo di adeguate coperture assicurative.
Obbligatorietà dell'Assicurazione RC Professionale per i Dietisti
Secondo l'art. 10, comma 2 della Legge 8 marzo 2017, n. 24, meglio nota come Legge Gelli-Bianco, gli esercenti le professioni sanitarie che svolgono l'attività professionale in qualità di liberi professionisti hanno l'obbligo di sottoscrivere una polizza per la responsabilità civile professionale a tutela di eventuali danni causati a terzi.
Il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che i dipendenti di strutture sanitarie o sociosanitarie, sia pubbliche che private, devono munirsi di una polizza RC per la colpa grave.
La Legge n. 27/2012 (di conversione del decreto legge n. 1/2012) ha confermato, all’art.9 comma 4, che il professionista, al momento del conferimento dell’incarico professionale, “deve indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale”. La norma era già stata prevista dalla legge n.148/2011 (di conversione del decreto legge n.138 del 13/08/2011) che imponeva agli ordinamenti professionali di riformarsi entro tale data introducendo appunto l’obbligo, a carico dei propri iscritti, di stipula di una polizza per la responsabilità civile professionale.
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La polizza di Responsabilità Civile (RC) assicura l'attività dei professionisti sanitari (non medici) per i danni causati a terzi durante l'esercizio dell'attività dichiarata. Se, invece, svolgi l'attività professionale esclusivamente in qualità di dipendente, ti consigliamo la specifica Assicurazione Colpa Grave Personale Sanitario Non Medico.
Cosa Copre la Polizza RC Professionale per Dietisti?
La polizza è di tipo "All Risks", il che significa che copre tutte le richieste di risarcimento rivolte all'assicurato, purché non escluse esplicitamente nel testo di polizza.
L’assicurazione per infermiere protegge l’assicurato dalle perdite economiche derivate da una richiesta di risarcimento generata da un errore o da una negligenza commessa sul lavoro, purché sia presentata durante il periodo di validità della polizza. L’assicurato viene rimborsato anche delle spese dovute ai provvedimenti giudiziali o sostenute per la difesa legale, entro il limite del 25% del massimale scelto.
In genere, una polizza di assicurazione professionale per le professioni non regolamentate copre le spese legali, le spese di difesa e le eventuali perdite finanziarie subite dal cliente in caso di errore o omissione professionale. Danni Patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi nell’esercizio dell’attività professionale indicata in Polizza.
La compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). Le garanzie di Polizza sono prestate nei limiti di indennizzo (c.d. massimale) e al netto della franchigia e/o dello scoperto stabiliti in polizza.
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- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): Copre i danni involontariamente provocati a pazienti o colleghi durante l’esercizio della professione.
- Colpa Lieve e Grave: Copre la responsabilità per colpa lieve e grave, per tutti i danni recati a cose e persone nello svolgimento dell’attività lavorativa, in tutte le azioni previste dalla legge.
- Spese Legali: Sono comprese le spese legali fino ad un quarto del massimale a patto che i legali e periti siano designati dalla Società assicurativa e che non riguardino le spese per la giustizia penale.
Esclusioni Comuni
È importante notare che alcune polizze potrebbero non coprire:
- Attività di carattere amministrativo, organizzativo, dirigenziale, aziendale presso una struttura pubblica.
- Azioni di rivalsa dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) ai sensi dell’art. servizio di emergenza sanitaria (D. Lgs.).
- Danni causati da incidente o attacco cyber, per cui è possibile stipulare una Polizza Cyber Risk.
Modalità "Claims Made", Retroattività e Ultrattività
In conformità con l'articolo 5 del Decreto 232/2023, la polizza opera in modalità "claims made", pertanto copre le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato e all'assicuratore durante il periodo di validità del contratto.
Tuttavia, è necessario che l'errore che ha generato il sinistro sia stato commesso nel medesimo periodo o nei dieci anni precedenti (retroattività), come specificato nell'Articolo 11 della Legge 24/2017. Per i professionisti in attività da meno di 10 anni, è possibile considerare un periodo di retroattività più breve, corrispondente alla data di iscrizione all'albo.
Inoltre, attivando la clausola Deeming Clause, è possibile estendere la copertura a errori dichiarati spontaneamente dall'assicurato durante il periodo di validità del contratto, anche se la richiesta di risarcimento si presenta dopo la scadenza, in qualsiasi momento.
Nel caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, indipendentemente dalla causa, è necessario prevedere un periodo di copertura postuma (ultrattività) per le richieste di risarcimento che potrebbero essere avanzate nei dieci anni successivi e riferite a eventi accaduti durante il periodo di validità della polizza, incluso il periodo di retroattività.
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L'articolo 4 del Decreto 15 dicembre 2023 n. 232 definisce le disposizioni operative della polizza per gli esercenti le professioni sanitarie e ne stabilisce i requisiti minimi per l'effettiva operatività. I contratti di assicurazione dovranno essere adeguati alle nuove disposizioni entro il 16 marzo 2026, come previsto dall'articolo 18 del decreto.
Importanza del Massimale e delle Informazioni Fornite
Durante la richiesta di un preventivo, è fondamentale specificare un massimale che rispetti i requisiti minimi del decreto sopracitato.
Al momento della sottoscrizione del contratto, è importante fornire informazioni precise e veritiere in relazione al rischio assicurato. Inoltre, durante il periodo di copertura assicurativa, il professionista è tenuto a comunicare prontamente ogni cambiamento che possa influire sull'aumento del rischio assicurato.
In ottemperanza all'art. 5 comma 3 del Decreto 15 dicembre 2023 n. 232, in caso di sinistro, l'assicurato ha l'obbligo di notificarlo all'assicuratore entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento o dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.
Polizza Infortuni
Considerando la natura delicata e rischiosa del lavoro svolto dagli operatori sanitari, è consigliabile prendere in considerazione la polizza Infortuni per tutelare il proprio patrimonio in caso di eventi accidentali. Questa polizza copre lesioni fisiche oggettivamente verificabili che possono causare morte, invalidità permanente o inabilità temporanea.
Lassicurazione è valida per gli infortuni subiti durante le attività professionali principali e secondarie dichiarate in polizza, inclusi i contagi da HIV, Epatite B e C, nonché per attività di natura non professionale.
Come Scegliere la Polizza Giusta
Su RCPolizza.it, hai la possibilità di confrontare le tariffe offerte da diverse compagnie assicurative e valutare la soluzione più adatta alle tue esigenze. Dopo aver inserito i tuoi dati, puoi filtrare i risultati in base alle tue specifiche necessità e visualizzarli in ordine crescente di prezzo per una comparazione facile e immediata. Inoltre, se hai dubbi o desideri una consulenza approfondita, il nostro team è a tua disposizione via telefono o chat per fornirti l'assistenza necessaria.
Vantaggi di Scegliere la Polizza Assicurativa dell'Ordine Professionale
Ci sono molteplici motivi di carattere economico, assicurativo e gestionale che potrebbero giustificare la scelta della proposta assicurativa offerta dalla FNO.
- Realizzata su misura: Qualsiasi attività consentita al professionista sanitario sarà automaticamente coperta dalla polizza.
- Copertura completa: La polizza copre il professionista sanitario indifferentemente dal fatto che sia un dipendente (pubblico o privato) o un libero professionista.
- Adeguata: Risponde ai requisiti minimi già richiesti dalla legge.
- Economica: Ha un premio molto basso.
- Utile: Consente di attivare il Sistema di protezione.
La polizza copre sempre il professionista sanitario indifferentemente dal fatto che sia un dipendente (pubblico o privato) o un libero professionista. Inoltre copre non solo le richieste di risarcimenti avanzate dall’Azienda sanitaria in caso di rivalsa amministrativa (avanti alla Corte dei Conti) ma anche qualsiasi risarcimento da un procedimento civile o penale direttamente richiesto al professionista sanitario.
Tabella Riepilogativa delle Coperture
| Copertura | Descrizione |
|---|---|
| Responsabilità Civile Professionale | Copre i danni causati a terzi durante l'esercizio dell'attività professionale. |
| Colpa Grave | Include la copertura per danni derivanti da colpa grave. |
| Spese Legali | Copre le spese legali sostenute per la difesa in caso di sinistro. |
| Retroattività | Copre sinistri derivanti da eventi accaduti fino a 10 anni prima della stipula della polizza. |
| Ultrattività | Estende la copertura per sinistri notificati fino a 10 anni dopo la cessazione dell'attività professionale. |
Scegliere la giusta assicurazione non significa solo adempiere a un obbligo di legge, ma anche difendere la propria serenità professionale. Le nuove professioni sanitarie sono oggi protagoniste di un sistema in evoluzione, dove competenze specialistiche e autonomia operativa vanno di pari passo con responsabilità crescenti. La copertura assicurativa non è più solo una formalità, ma un presidio indispensabile di protezione professionale.
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