Se stai pensando di avviare la professione di biologo nutrizionista, probabilmente ti stai chiedendo: "Devo aprire la partita IVA?" La risposta è sì, se vuoi esercitare la professione in modo autonomo.
Prima di tutto, è importante chiarire la differenza tra Biologo Nutrizionista, Dietista e Nutrizionista:
- Biologo Nutrizionista: Laureato in Biologia (con specifico percorso di studi in nutrizione) o in Scienze dell'Alimentazione. Può autonomamente elaborare piani alimentari per soggetti sani o con patologie accertate (previo accertamento medico).
- Dietista: Professionista sanitario laureato in Dietistica (Laurea Triennale). Elabora, formula, attua e valuta piani dietetici prescritti dal medico. Non può fare diagnosi né prescrivere farmaci e collabora con altre figure sanitarie.
- Nutrizionista (senza ulteriori specificazioni): Termine generico che a volte viene utilizzato impropriamente. In genere, quando si parla di "nutrizionista" ci si riferisce al biologo nutrizionista.
Studio Professionale: La Sede della Tua Attività
Lo studio professionale è la sede in cui il professionista svolge la propria attività in regime di autonomia. È strettamente collegato al professionista e cessa di avere efficacia al cessare dell'attività stessa.
Tipologie di Studio Professionale
- Studio professionale singolo: Il professionista esercita personalmente la propria attività.
- Studio professionale associato: Più professionisti condividono lo studio, ma la responsabilità professionale rimane individuale.
- Polistudi o studi multidisciplinari: Professionisti diversi esercitano la propria attività nella stessa unità immobiliare in modo autonomo e indipendente.
Regime Fiscale Forfettario: Un Vantaggio per i Nutrizionisti
Se vuoi lavorare come libero professionista, devi aprire una partita IVA. Il regime fiscale forfettario offre diversi vantaggi:
- Imposta sostitutiva vantaggiosa: Aliquota agevolata del 15% (o del 5% per i primi 5 anni, se si rispettano determinati requisiti).
- Esenzione IVA: Non dovrai addebitare, riscuotere e versare l'IVA.
- Contabilità semplificata: Meno burocrazia e registri complicati.
- Determinazione forfettaria del reddito imponibile: Il reddito imponibile si calcola applicando un coefficiente di redditività (generalmente del 78%) al fatturato.
- Niente ritenuta d'acconto: Non subirai la ritenuta d'acconto da parte dei tuoi clienti.
Tuttavia, il regime forfettario non è per tutti. È necessario rispettare un limite di fatturato (nel 2024, non aver superato gli 85.000 euro).
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Come Aprire la Partita IVA da Nutrizionista: Passo dopo Passo
- Scelta del codice ATECO: Identifica univocamente la tua attività. Per i dietisti, il codice corretto è 86.90.29 - Altre attività paramediche indipendenti nca.
- Costi di apertura: Generalmente contenuti, ma è necessario considerare l'onorario del commercialista, se ci si affida a uno.
- Calcolo delle imposte: Si paga un'imposta sostitutiva sul reddito imponibile.
- Contributo soggettivo (15%): Calcolato sul reddito imponibile, con un minimo fisso di 1.126 €.
- Contributo integrativo (4%): Applicato al fatturato, da aggiungere in fattura al cliente.
Emettere Fatture in Regime Forfettario: Cosa Devi Sapere
Emettere fatture in regime forfettario è più semplice rispetto al regime ordinario. Ecco cosa devi includere:
- Descrizione dettagliata della prestazione (es. "Elaborazione piano alimentare personalizzato").
- Dicitura obbligatoria: "Regime forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014".
- Assenza di IVA e ritenuta d'acconto: Specificare che non si applica la ritenuta d'acconto (es. "Si richiede la non applicazione della ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge n. 190/2014").
Requisiti Strutturali dello Studio Professionale
Lo studio professionale deve rispettare determinati requisiti strutturali:
- SALA ATTESA: superficie minima 9 mq (non inferiore a 21 mc) e rapporto aero-illuminante naturale di 1/8, eventualmente integrabile, per la parte aerante, con impianto di condizionamento rispondente ai requisiti dettati da UNI 10339 e dai Regolamenti Comunali. Pavimento in materiale lavabile e disinfettabile. Pareti lavabili fino ad altezza di m. 1,80.
- SALA VISITA: superficie minima 9 mq, rapporto aero-illuminante naturale di 1/8 eventualmente integrabile, per la parte aerante, con impianto di condizionamento rispondente ai requisiti dettati da UNI 10339 e dai Regolamenti Comunali. Pavimento in materiale lavabile e disinfettabile. Pareti lavabili fino ad altezza di m. 1,80; deve essere presente un lavabo (collegato alla rete idrica e fognaria del fabbricato) accessoriato con rubinetteria a comando non manuale con dotazione di detergente/disinfettante liquido in dispenser monodose ed asciugamani monouso. Deve essere garantito il rispetto della privacy dell’utente.
- SERVIZI IGIENICI: non occorrono servizi igienici distinti per utenti e personale ma devono essere accessibili senza passaggio dalla sala visita. Il servizio igienico deve essere dotato di antibagno se non altrimenti disimpegnato (es. apertura sul corridoio). Deve essere presente un lavabo (collegato alla rete idrica e fognaria del fabbricato) accessoriato con rubinetteria a comando non manuale con dotazione di detergente/disinfettante liquido in dispenser monodose ed asciugamani monouso. Pavimento e pareti rivestiti con materiale lavabile e disinfettabile fino a m. 1,80 superficie, Rapporto Aero Illuminante naturale o in alternativa idoneo impianto di ventilazione come da regolamento comunale.
È importante ricordare che devono essere soddisfatte tutte le norme vigenti in materia di prevenzione antincendio o antinfortunistica, di igiene del lavoro. L’impianto elettrico è soggetto all’obbligo del progetto e deve essere realizzato secondo la norma tecnica CEI 64-8/7 sezione 710 in presenza di apparecchiature elettromedicali con parti a contatto ovvero deve esserne dichiarata la conformità alle norme vigenti; Tutti gli impianti installati (elettrico, idrotermosanitario, condizionamento, ecc.) devono essere certificati ai sensi del DM n. 37/2008 e ss.mm.ii..se previsto dal regolamento edilizio del comune lo studio di nuova apertura dovrà essere adeguato alla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche; dovranno essere garantite adeguate condizioni di pulizia ed igiene dei locali pianificando le attività ed utilizzando idonei prodotti; i farmaci dovranno essere custoditi in appositi armadi chiusi e dovranno essere controllate le date di scadenza. Qualora nell’attività si generino rifiuti sanitari (siringhe usate, garze usate, cotone ecc.), oltre ad essere riposti in appositi contenitori e smaltiti come previsto dal DPR 254/2002 e dovrà essere sottoscritto contratto con Ditta specializzata per lo smaltimento; nel caso in cui il professionista debba sterilizzare lo strumentario, oltre alla previsione di idonea attrezzatura all’uopo destinata, dovrà essere prevista apposita specifica procedura.
Comunicazione di Inizio Attività
Gli studi professionali rientrano in quella tipologia di attività sanitaria per la quale non è previsto il vincolo della SCIA ex Legge Regionale 33/2009, ma di comunicazione alla competente ATS (mod. 1) come previsto dalla DGR 5724/2001, significando che nulla viene innovato circa l’applicazione dei regolamenti edilizi comunali e della normativa di sicurezza vigente, solamente ripresa nei requisiti tecnologici generali di cui al DPR 14/01/1997.
Più professionisti sanitari possono aprire i loro studi professionali all’interno di una stessa unità immobiliare, ma non deve prevalere il concetto di impresa. Ogni professionista sanitario deve presentare una singola comunicazione ed effettuare le prestazioni autonomamente. Più professionisti sanitari possono condividere lo stesso studio professionale in tempi (giorni, orari) diversi, ma anche in questo caso ognuno deve presentare una propria comunicazione di inizio attività. Tutti sono tenuti, in maniera autonoma e sotto la propria responsabilità, a definire ed adottare procedure per garantire la costante idoneità delle risorse comuni, fermo restando che ciascun professionista rimane unico responsabile delle prestazioni sanitarie rese ai propri pazienti.
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La titolarità dovrà essere di ciascuno dei professionisti coinvolti, senza che si configurino in alcun modo assetti societari o titolarità di società di servizio (nel qual caso occorre inoltrare SCIA ex autorizzazione sanitaria).
Requisiti Catastali dello Studio Professionale
Lo studio può essere ubicato in locali di Categoria uso ufficio e studi privati A10, o commerciale C1. A seconda del Municipio o del Comune in cui è ubicato lo studio possono considerarsi anche le altre categorie ad uso abitativo (vari tipi di A).
Gestione di uno Studio Professionale
Nella gestione di uno studio professionale è onere del fisioterapista essere costantemente aggiornato in merito alle ultime disposizioni vigenti in materia fiscale, autorizzativa e ordinistica. predisposizione, consegna, sottoscrizione e conservazione del consenso informato al trattamento fisioterapico e del preventivo: acquisire il consenso informato del paziente e fargli conoscere un preventivo di massima (legge n.124/2017 art. Si ricorda che infine che “…le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel dm 29 marzo 2001 (in cui è compreso il fisioterapista), sono detraibili anch’esse senza necessità di una specifica prescrizione medica ma solo se pagate con metodo tracciato.
Elenco Normative
- Legge 3 del 2018 e D.M. 13 marzo del 2018
- Delibera G10924 del 16.09.2021 (SAN-MOD2-Comunicazione-inizio-attività-studioprofessionale-singolo).
- OBBLIGO ADESIONE SISTEMA TESSERA SANITARIA: D.M. Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
- OBBLIGO DI CONOSCENZA PREVENTIVO: Legge n. 124/2017 art. 1 comma 150 (ovvero la Legge annuale per il mercato e la concorrenza) che ha modificato l’art. 9, comma 4, del Decreto Legge n.
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