Nel contesto di una continua evoluzione normativa, è importante che le strutture sanitarie seguano attentamente gli sviluppi futuri, per garantire la conformità e continuare a offrire servizi efficienti.
Proroga dell'Esenzione dalla Fatturazione Elettronica per Prestazioni Sanitarie
Ora è ufficiale: il divieto di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie verso privati è stato esteso fino al 31 dicembre 2025.
Tale misura era già stata anticipata nel Milleproroghe 2024, convertito in Legge n. In precedenza, per effetto del Decreto Milleproroghe 2025, il divieto aveva come scadenza il 31 marzo 2025. Successivamente, quando il Decreto è stato convertito in Legge, una modifica del testo ha esteso il divieto di emettere fattura elettronica per le prestazioni sanitarie erogate nei confronti dei privati a tutto il 2025.
Questa decisione mette la parola fine all’incertezza che ha accompagnato i professionisti interessati nei primi mesi del 2025. Essi, dunque, dovranno continuare a comportarsi, dal punto di vista fiscale, come hanno fatto fino a questo momento.
Ambito Applicativo e Soggetti Coinvolti
La norma di riferimento per l’elenco dei soggetti coinvolti dalla proroga, a cui si rimanda, è l’articolo 10-bis del decreto legge n. 119 del 2018, così come modificato successivamente da altri provvedimenti, tra cui il decreto legge n. 215 del 2023. Normativa che si applica a categorie quali aziende sanitarie, farmacie, medici e altre strutture accreditate per prestazioni sanitarie, in conformità ai commi 3 e 4 dell’articolo 3 del decreto legislativo n.
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I professionisti e strutture elencati nella norma sono tenuti a inviare i dati per la dichiarazione dei redditi precompilata (ai sensi del decreto legislativo n.
La proroga fino al 31 marzo 2025 dell’esenzione dalla fatturazione elettronica, seppur breve, rappresenta una misura importante per il settore sanitario, dando tempo sufficiente ad un’eventuale transizione a nuovi sistemi digitali.
Quando c’è il divieto di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie nel 2025?
Come abbiamo già scritto, quando un professionista sanitario emette una fattura nei confronti di un privato, questa non deve per nessuna ragione essere in formato elettronico, in quanto vige il divieto per legge.
Ciò significa che i professionisti sanitari non devono creare fatture elettroniche in formato xml e poi trasmetterle al Sistema di Interscambio quando emettono una fattura ad un privato. In compenso però, tutti i professionisti sanitari devono emettere regolarmente fattura cartacea ai loro pazienti.
Inoltre, alcuni di essi sono tenuti a trasmettere i dati delle prestazioni che hanno fornito al Sistema Tessera Sanitaria, così da permettere ai loro pazienti di predisporre deduzioni e detrazioni nei propri 730.
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Di seguito l’elenco dei professionisti sanitari che devono trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle prestazioni che hanno erogato a privati nel 2025.
- gli iscritti all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri
- gli ottici
- gli iscritti agli albi degli infermieri, degli psicologi, degli ostetrici, dei medici veterinari
- i tecnici sanitari di radiologia medica
- gli iscritti all’albo dei biologi
- gli igienisti dentali
- i fisioterapisti
- i logopedisti
- i podologi
- gli assistenti sanitari
- i dentisti
- i tecnici di laboratorio biomedico
- i tecnici audiometristi
- i tecnici audioprotesisti
- i tecnici ortopedici
- i tecnici di neurofisiopatologia
- i tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
- gli ortottisti e gli assistenti di oftalmologia
- i terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
- i tecnici della riabilitazione psichiatrica
- i terapisti occupazionali
- gli educatori professionali
- i tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
Quando i professionisti sanitari devono emettere fatture elettroniche?
Per tutte le altre attività svolte in Partita Iva, come consulenze, partecipazioni a convegni in qualità di relatori, o attività di natura differente da quella medica, vige il regolare obbligo di fattura elettronica, introdotto a partire dal 1° gennaio 2024 per tutti i contribuenti, compresa la totalità dei forfettari.
Ci preme sottolineare che l’obbligo di fatturazione elettronica è in vigore anche quando la fattura del professionista sanitario è intestata ad una struttura, come una ASL oppure ad un ente come una società sportiva.
Fatturazione Elettronica per Biologi Nutrizionisti
Se sei un libero professionista nel settore della nutrizione, probabilmente ti sei chiesto almeno una volta come gestire correttamente la fattura elettronica da biologo nutrizionista. Dal 1° luglio 2022, l’obbligo di fatturazione elettronica si è esteso anche ai professionisti in regime forfettario. La fattura elettronica per biologo nutrizionista è oggi obbligatoria per tutti i titolari di partita IVA, anche in regime forfettario.
Lo ha stabilito il Decreto Legge n. 36/2022, che inizialmente imponeva l’obbligo solo a chi superava i 25.000 € di compensi annui.
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I professionisti sanitari, tra cui i biologi nutrizionisti iscritti all’albo, devono seguire regole specifiche per l’emissione delle certificazioni di pagamento e la comunicazione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS). Il biologo nutrizionista è obbligato a comunicare i dati delle prestazioni sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, ma solo con il consenso del paziente.
Le prestazioni sanitarie erogate dal biologo nutrizionista, come la redazione di diete e programmi alimentari, rientrano tra quelle esenti da IVA ai sensi dell’articolo 10, comma 1, numero 18 del DPR 633/1972.
Eccezioni e Situazioni Particolari
Tornando all’ambito applicativo, le prestazioni sanitarie rese a favore dei consumatori finali dagli operatori tenuti all’invio al Sistema Tessera Sanitaria sono escluse dalla fatturazione elettronica, anche in caso di opposizione manifestata dall’interessato.
Nel caso in cui la fattura contenga sia spese sanitarie, sia altre voci di spesa non sanitarie, comunque non dovrà essere emessa la fattura elettronica, ma occorrerà distinguere le due diverse fattispecie (Agenzia delle Entrate, risposte a quesiti 19 luglio 2019, FAQ n. 57 e risposta a interpello 19 marzo 2019, n. 78).
I soggetti che inviano al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria (articolo 10-bis, decreto-legge 119/2018). Il medesimo divieto è previsto anche per i soggetti che, sebbene non inclusi tra quelli che inviano i dati al Sistema TS, effettuano comunque prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (articolo 9-bis, comma 2, decreto legge 135/2018).
Ai fini della tutela dei dati personali, pertanto, chi emette la fattura deve adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di non inserire in fattura dati non richiesti dalla legislazione fiscale (o extrafiscale), potenzialmente lesivi della privacy.
Indicazioni Utili e Adempimenti
L’articolo 21, comma 2, lettera g), del d.P.R. n. 633/1972 stabilisce l’obbligo di riportare nella descrizione della fattura i dati di «natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione» e non impone in alcun modo l’obbligo di indicare, nei casi come quello prospettato dal quesito, elementi che consentano l’identificazione del paziente (con codice fiscale, nome, cognome, ecc.).
Al momento della predisposizione della fattura, stampato su carta, se ottenuto in formato PDF, o salvato su smartphone o tablet, potrà essere mostrato ai fornitori che, attraverso appositi lettori, potranno acquisire automaticamente le informazioni anagrafiche IVA del cessionario/committente e il suo indirizzo telematico. Sì, grazie ad un apposito servizio web dell'Agenzia delle Entrate, è possibile generare un codice a barre bidimensionale, QR-Code, contenente i dati anagrafici, il numero di partita IVA e l'indirizzo "telematico" del cessionario/committente. Il QR-Code potrà essere mostrato dal destinatario della fattura all'emittente, al fine di consentire a quest'ultimo di acquisire automaticamente, grazie ad un apposito lettore, i propri dati identificativi iva.
L’art. 11 del DL 119/2018 modifica, a regime, i termini di emissione delle fatture (indipendentemente dal formato cartaceo o elettronico), stabilendo che, a partire dall'1.7.2019, la fattura potrà essere emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione (determinato ex art. 6 del DPR 633/72).
ENPAB: Obblighi per i Biologi
Ricordiamo che, secondo l’articolo 1 (titolo 1, capo 1) del Regolamento di Disciplina delle Funzioni di Previdenza gli iscritti al FNOB (Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi) nella sezione A e B, che esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato, sono obbligatoriamente iscritti al ENPAB (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Biologi) nel seguito denominato Ente - Fondazione di diritto privato ai sensi del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, pubblicato sulla G.U. n.
- Per coloro che svolgono contemporaneamente attività di lavoro dipendente il contributo è ridotto del 50% (non cumulabile), per redditi di attività libero professionale fino alla somma di 5.130,00 €.
- I dipendenti privati iscritti all’Ente, per almeno sei mesi nel corso dell’anno solare, versano un contributo è ridotto ad un terzo (non cumulabile), per redditi di attività libero professionale fino alla somma di € 3.420,00.
- Per la prima iscrizione all’Ente (under 30) il contributo è ridotto ad un terzo (non cumulabile), per l’anno solare di iscrizione e per i due anni successivi e per redditi di attività professionale fino alla somma di 3.420,00 €.
Gli iscritti all’Ente devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi che concorrono a formare il reddito imponibile dell’attività autonoma di libera professione, conseguito anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, e devono versare all’Ente il relativo ammontare, indipendentemente dall’effettivo pagamento che ne abbia eseguito colui che si avvale dell’attività professionale.
La maggiorazione dovuta dai beneficiari dell’attività professionale, siano essi pubblici o privati, è del 4% ed è riscossa direttamente dall’iscritto contestualmente ai corrispettivi o proventi, previa evidenza del relativo importo sul documento fiscale. Non è soggetto a ritenuta di acconto ai fini dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) e non concorre alla formazione del reddito imponibile. È soggetto ad IVA fatto salvo il caso delle prestazioni esenti di cui all’art. 10, comma 18 del d.P.R.
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