Scopo di questo sito è fornire informazioni scientificamente corrette sul farmaco denominato fendimetrazina. Questo sito ha uno scopo divulgativo e si è cercato, quindi, di rendere i concetti capibili anche a coloro che sono digiuni di nozioni mediche e, al contempo, di mantenere il corretto rigore scientifico. Le informazioni diffuse dal sito sono destinate ad incoraggiare, e non a sostituire, le relazioni esistenti tra paziente e medico.
Il farmaco fendimetrazina è entrato in commercio nel 1959 e non è più presente, in Italia, come specialità industriale dal 1999. Attualmente, nel nostro Paese, si trova solo come prodotto preparato magistralmente nelle farmacie. Da molti anni, quindi, su questa medicina manca l'informazione normalmente data dalle ditte farmaceutiche agli operatori sanitari e ciò ha comportato dubbi e preoccupazioni, spesso ingiustificati, sia nei pazienti che negli operatori sanitari.
Il fine è quello di riportare i dati scientifici noti sul farmaco e il suo uso nell'ambito del trattamento dell'obesità, cercando di chiarire i vantaggi, i limiti e gli effettivi rischi dell'utilizzo.
Avvertenza importante: Questo sito ha solo scopo informativo e nessuno è stato autorizzato a utilizzare il sito, il nome del sito e il nome dell'autore a fini commerciali. Qualsiasi proposta di vendita di farmaci, di terapie dietologiche, chirurgiche o di qualsiasi altra cosa od oggetto che faccia riferimento al sito, al nome del sito o al suo autore è da considerarsi assolutamente falsa.
Restrizioni e Divieti
Dal 5 agosto 2011, in Italia, è stata vietata la fabbricazione, l’importazione, il commercio, anche attraverso la vendita via internet, e l’uso della Fendimetrazina, dell’Amfepramone (dietilpropione), della Fentermina e del Mazindolo. Lo stabilisce il decreto del ministero della Salute (2 agosto 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 2011), che ha disposto la ricollocazione di queste sostanze dalla Tabella II, sez. B, alla Tabella I del DPR 309/1990.
Leggi anche: Fendimetrazina: Benefici e pericoli
Il D.M. 02.08.2011 ha disposto il trasferimento della Fendimetrazina dalla Tabella II B alla Tabella I. Il D.M. 02.08.2011 ha disposto il trasferimento dell'amfepramone (dietilpropione) dalla Tabella II B alla Tabella I. Il D.M. 02.08.2011 ha disposto il trasferimento della fentermina dalla Tabella II B alla Tabella I. Il D.M. 02.08.2011 ha disposto il trasferimento del mazindolo dalla Tabella II B alla Tabella I.
Con decreto 2 agosto 2011, in Gazzetta Ufficiale di oggi, n. Il decreto contiene una numerosa serie di considerazioni, tra le quali il parere tecnico-scientifico dell'Istituto superiore di sanità, dalle quali emerge l'orientamento nettamente contrario all'impiego di dette sostanze nelle preparazioni magistrali.
Peraltro il D.L. 17/2/1998, n. 23 convertito con modificazioni nella legge 8/4/1998, n. 94 (Legge "Di Bella") vieta la prescrizione, e conseguentemente la preparazione, di formule magistrali a base di sostanze non iscritte in una farmacopea dell'Unione europea o non presenti in medicinali prodotti industrialmente in commercio in paesi comunitari. Il decreto non contiene un espresso divieto all'impiego di dette sostanze, tra le quali però la sola fendimetrazina è citata dalla Farmacopea Ufficiale XII Ed. che, pur non iscrivendola come monografia, ne disciplina la prescrizione e l'allestimento da parte del farmacista nella nota in calce alla tabella n. 5.
In attesa di una prevedibile modifica di detta tabella nella prossima edizione della F.U.
Altre Sostanze e Divieti
In data 27.07.2010 l' AIFA ha disposto il divieto di vendita e di utilizzo su tutto il territorio nazionale di preparazioni magistrali contenenti benfluorex. Il divieto è stato disposto con riguardo alle preparazioni magistrali, considerato che sul mercato nazionale non sono in commercio medicinali contenenti Benfluorex. Pertanto, in farmacia non può più essere effettuata alcuna preparazione magistrale contenente Benfluorex, neanche in base la Metodica Terapeutica Zohoungbogbo -MTZ.
Leggi anche: Efficacia e Rischi della Puntura Dimagrante
Con il D.M. 27.07.2015 (G.U. n. 178 del 30.07.2015), emanato a seguito di segnalazioni di sospetta reazione avversa correlata all'uso di pseudoefedrina, è fatto divieto ai medici di prescrivere preparazioni magistrali contenenti pseudoefedrina e ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali contenenti questo principio attivo.
Il D.M. 27.07.2017 ha nuovamente vietato ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali a scopo dimagrante contenenti efedrina e pseudoefedrina, limitando per quest'ultima il divieto a preparazioni con contenuto in pseudoefedrina superiori a 2400 mg per ricetta.
Con Decreto 7 marzo 2002 del Ministero della Salute (G.U. n. 61 del 13.3.2002) è stata vietata la vendita delle specialità medicinali ad azione anoressizante contenenti Sibutramina (Reductil, Ectivam Reduxate). Tale sospensione si estende anche alle preparazioni magistrali contenenti lo stesso principio attivo. Con successivo Decreto del 7 agosto 2002 (G.U. n. 201 del 28.08.2002) sono state riammesse al commercio le stesse specialità, ma non le preparazioni magistrali a base di sibutramina. Sono inoltre state introdotte modificazioni al regime di vendita di dette specialità, classificate in fascia c) con prescrizione riservata agli specialisti in cardiologia, diabetologia, endocrinologia, medicina interna e scienza dell'alimentazione.
Con determinazione 3 aprile 2008 (G.U. n. 87 del 12-04-2008 e n. 88 del 13-04-2008), in vigore dal 13.04.2008, l' AIFA ha modificato il regime di fornitura dei medicinali a base di sibutramina (Ectiva, Reduxate e Reductil) passandoli dal precedente regime di fornitura con ricetta medica limitativa non ripetibile a "prescrizione da rinnovarsi volta per volta". In data 21 gennaio 2010 l' AIFA ha disposto a scopo cautelativo il divieto di vendita e di utilizzo, con decorrenza immediata, di tutti i medicinali a base di sibutramina incluse le preparazioni magistrali approntate in farmacia.
La questione della classificazione della norefredina ("fenilpropanolamina"), che aveva dato origine a controversie, è stata ora definitivamente risolta poiché la tabella I stupefacenti allegata alla legge 49/2006 ne prevede espressamente l'esclusione come da decreto legislativo n. 258/1996 (relativo alle sostanze suscettibili di impiego nella produzione di stupefacenti). Ne consegue che tale sostanza non deve più ritenersi soggetta al medesimo regime giuridico previsto per la norpseudoefedrina ("catina").
Leggi anche: Dimagrire con le pere: verità o mito?
Responsabilità Medica e Conseguenze Legali
La quarta sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2102/2018, ha confermato la condanna per omicidio colposo di un medico per aver prescritto la sostanza fendimetrazina a scopo dimagrante. In questo modo è stato ribadito il giudizio già espresso dalla Corte di appello di Roma, che l’11 dicembre 2017 aveva a sua volta convalidato la decisione del tribunale di primo grado, condannando il professionista «alla pena di anni due di reclusione nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio, con condanna al pagamento di una provvisionale».
La Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani ha sottolineato in proposito come la Cassazione abbia di fatto «ritenuto condivisibile quanto già affermato nella sentenza impugnata circa la pericolosità della fendimetrazina rappresentata nei decreti ministeriali che, nel corso degli anni, hanno dettato limiti e divieti nella prescrizione e nella preparazione di prodotti a base di questa sostanza, tutti finalizzati alla protezione degli individui dall’uso di farmaci rischiosi per la salute». In particolare, i giudici hanno sottolineato tra i rischi noti al medico ma non considerati «l’aumento della pressione arteriosa, sia diastolica che sistolica, oltreché effetti anoressizzanti, dopanti e tossici».
Integra il reato di omicidio colposo la condotta del medico endocrinologo che, nel corso della dieta dimagrante sottoposta ad una paziente, ne abbia provocato il decesso attraverso la prescrizione del farmaco fendimetrazina nonostante il divieto disposto da diversi decreti ministeriali succedutisi negli anni, per un periodo superiore a tre mesi in violazione dell’art. 2, co. 2, lett. e), d.m.
NOTA BENE: avvocaticollegati.it invita gli utenti interessati a promuovere azioni di risarcimento danni per responsabilità medico-sanitaria, a contattarci solo se il caso riguarda decessi o grandi invalidità.
tags: #fendimetrazina #informazioni