La professione di Biologo Nutrizionista in Italia è regolamentata da diverse leggi e normative, che definiscono i requisiti necessari per l'esercizio della professione, gli obblighi formativi e le modalità di svolgimento dell'attività professionale.
Normative di Riferimento
- L. 396/67 - Ordinamento della professione di biologo, che all'art. 3 regola l’“Oggetto della professione”.
- DPR 328/01 - Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.
- L. 3/2018 - Ulteriori disposizioni in materia di professioni sanitarie e di disciplina del lavoro dipendente.
Requisiti per l'Esercizio della Professione
Per esercitare la professione di Biologo Nutrizionista, è necessario:
- Possedere una Laurea in Scienze Biologiche (secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 3/11/1999, n. 509).
- Superare l'Esame di Stato per l'abilitazione alla professione.
- Iscriversi all'Albo dei Biologi.
Esame di Stato
Sono previste due sessioni d’esame l’anno, una sessione estiva e una autunnale; le date di inizio, uguali in tutta Italia, sono stabilite con Ordinanza del MIUR disponibile sul sito: www.miur.it. Occorre compilare il modello di domanda disponibile sul sito.
Riconoscimento del Titolo Professionale Conseguito all'Estero
Sì, dopo aver ottenuto presso il Ministero competente il riconoscimento del titolo professionale conseguito all’estero. Ai sensi dell’art. 5 della L. (Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206).
Iscrizione all'Albo e Quota Associativa
Il pagamento della quota associativa avviene attraverso l’utilizzo del Sistema PagoPA. Puoi pagare con l’app “IO” oppure sul sito www.pagopa.gov.it, dal tuo Home Banking, con la tua app di pagamento preferita o con altri canali abilitati. La quota annuale si riferisce all’anno solare nel quale si viene iscritti, quindi, riguarda il periodo compreso tra Gennaio e Dicembre dell’anno di iscrizione (ad es. se ci si iscrive a Novembre, la quota è valida fino a Dicembre).
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Formazione Continua (ECM)
Il professionista sanitario ha l’obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce, ai sensi dell’art. 16-quater del D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, requisito indispensabile per svolgere l’attività professionale.
Il biologo, al pari degli altri professionisti sanitari, può conoscere in ogni momento, tramite l’accesso all’anagrafe nazionale del COGEAPS, i crediti maturati e il proprio debito formativo complessivo; può chiedere inoltre in qualsiasi momento al proprio Ordine l’attestazione del numero di crediti formativi registrati nel sistema del COGEAPS e, al termine del triennio formativo di riferimento l’eventuale certificazione del pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo del relativo triennio. Competente al rilascio della certificazione è l’ Ordine dei Biologi del Lazio e dell’Abruzzo.
Ordine dei Biologi Territoriali
A seguito dell’entrata in vigore della legge del 11 gennaio 2018, n. 3, a decorrere dal 4 dicembre 2022, l’Ordine Nazionale dei Biologi e il relativo albo (incluso l’elenco speciale) sono soppressi, e le competenze dell’Ordine Nazionale dei Biologi sono ripartite tra gli 11 Ordini dei biologi territoriali costituiti con d.m. 2 agosto 2022.
Esercizio della Professione in Centri Sportivi e Palestre
Per esercitare la professione di Biologo Nutrizionista in centri sportivi e palestre è necessario che la stanza sia utilizzata in maniera esclusiva dal Biologo, che l’attività sia rivolta esclusivamente ai clienti del circolo sportivo e che venga assicurata adeguata riservatezza e decoro.
Allo stato attuale le normative regionali e comunali non prevedono particolari clausole, al di là delle caratteristiche a cui tutti gli studi professionali sanitari devono rispondere. come previsto dalle Linee Guida per la professione del Biologo Nutrizionista (pubblicate nel 2019 dall’allora ONB), e più in generale, tutte le attività afferenti alle professioni sanitarie non possono essere esercitate in strutture in cui si svolgano anche professioni non sanitarie (p. es. negozi, centri estetici, ecc) per evitare che ci sia “un interesse in conflitto con quello di un cliente o che possa condizionare il corretto svolgimento dell’incarico” (p.es. la vendita di prodotti, corsi o servizi da parte dello stesso professionista o di terzi).
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Per palestre e centri sportivi in genere, l’esercizio professionale è consentito a patto che la stanza sia utilizzata in maniera esclusiva dal Biologo, che l’attività sia rivolta esclusivamente ai clienti del circolo sportivo e che venga assicurata adeguata riservatezza e decoro e siano soddisfatte le caratteristiche a cui tutti gli studi professionali sanitari devono rispondere.
Studio Professionale
Per l'apertura dello studio professionale, le disposizioni possono variare nei diversi comuni. È quindi essenziale rivolgersi allo Sportello Unico per le Attività Produttive del comune dove si intende aprire lo studio professionale. La maggior parte dei comuni richiede semplicemente una comunicazione dell'apertura dello studio. Di norma il comune fornisce apposita modulistica per tale comunicazione.
Per quanto riguarda la Targa da apporre fuori dallo studio alcuni comuni richiedono di allegare alla domanda l'autorizzazione dell'Ordine Professionale; in altri comuni questa è rilasciata senza preventiva autorizzazione dell'Ordine. La modulistica per presentare domanda di autorizzazione per la Targa al Consiglio dell'Ordine è reperibile sul sito www.onb.it alla sezione modulistica.
Lo studio professionale è una struttura privata, non aperta al pubblico, che può coincidere con la privata abitazione ove il professionista eroga la prestazione professionale senza intermediazione. Per gli studi valgono i requisiti generali di agibilità (finestrature apribili, acqua potabile, luce elettrica con impianto a norma di legge D.M. 37/08 ex legge 46/90 ecc.) ai quali possono aggiungersi quelli fissati dai Regolamenti Comunali. Si precisa che non esiste lobbligo dellabbattimento delle barriere architettoniche. Le dimensioni, a secondo degli arredi e attrezzature utilizzate, dovrebbero essere minimo di 9 (nove) metri quadri.
Corsi e Master
I master (di I o II livello) e altri titoli accademici, come pure corsi universitari e non, contribuiscono alla formazione ed all’ampliamento del bagaglio culturale, ma non costituiscono un requisito per l’esercizio della professione di Biologo (Nutrizionista). Ovviamente, avendo a che fare con la salute delle persone, il Biologo deve essere in possesso di tutti gli elementi per poter svolgere nel migliore dei modi la prestazione professionale che gli viene richiesta, migliorando lo stato di salute della persona assistita.
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Pubblicità Sanitaria
La pubblicità sanitaria è regolata da diversi provvedimenti normativi riportati sul sito del Ministero della Salute, ad ogni modo la pubblicità è ammessa con ogni mezzo, deve avere carattere informativo essere funzionale all’oggetto, veritiera, corretta e non deve violare l’obbligo del segreto professionale. Inoltre non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria, deve essere escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo (che inviti, cioè, all’acquisto di beni o servizi), nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignita’ della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria.
La distribuzione di volantini è regolata dall’art. 663 del codice penale, il quale stabilisce che: “chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, [..] mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l’autorizzazione richiesta dalla legge, è punito con una sanzione amministrativa”.
Timbro Professionale
Tutti i documenti rilasciati ai pazienti dovranno essere timbrati, datati e firmati, l’autorizzazione all’uso del timbro ordinistico deve essere richiesto all’Ordine con apposito modulo presente nel sito istituzionale OBLA alla pagina “Modulistica“ed utilizzato in conformità al regolamento riportato nella stessa pagina.
Il Timbro recante il logo dell’Ordine, il nome ed il numero di iscrizione all’Albo, è rilasciato all’iscritto previa compilazione del modello reperibile sul sito web istituzionale. Il logo può essere apposto esclusivamente sulla carta intestata, sui biglietti da visita, buste, messaggi di posta elettronica, sul timbro professionale.
Biologo Junior (Sez. B dell'Albo)
In base al D.M. 22/09/1994 n. 739, il Laureato triennale iscritto all’Ordine dei Biologi nella Sez. B può svolgere attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali l’esecuzione con autonomia tecnico professionale delle procedure nello stesso articolo elencate. In particolare l’Art. 31 individua l’oggetto della professione del Biologo Junior (iscrizione Ordine Nazionale dei Biologi nella Sez. B) nelle attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali l’esecuzione con autonomia tecnico professionale delle procedure nello stesso articolo elencate.
Si ricorda però che il laureato triennale iscritto all’Ordine dei Biologi nella Sez. B in applicazione all’Art.31 del DPR 328/01 non può firmare i referti o i rapporti di prova in quanto di competenza del Dirigente (iscritto nella Sez. A dell’Albo).
Prelievo di Sangue Capillare e Venoso
Il Decreto del Commissario ad Acta della Regione Lazio 27 marzo 2015, n. U00127, recita testualmente: “Ai fini dell’abilitazione al prelievo di sangue capillare e venoso, è previsto che i Biologi frequentino un corso specifico. Prerequisiti sono il possesso di Laurea (vecchi o nuovo ordinamento) e almeno 5 anni di attività presso un laboratorio di analisi.
Posta Elettronica Certificata (PEC)
Il Codice dell’Amministrazione Digitale (D.L. vo n. 82 del 7/3/2005 ) ha conferito alla posta elettronica certificata (PEC) valore legale opponibile a terzi in caso di contenzioso. In particolare l’Art. 48 comma 1 stabilisce “la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la Posta Elettronica Certificata ai sensi del DPR n. 68/2005 “Si ricorda che il gestore della PEC deve essere iscritto nell’elenco pubblico dei Gestori di PEC accreditato.
Il Decreto-legge n. 185 del 29/11/08 convertito in Legge 2/2009 all’Art. 16 comma 7 stabilisce: “I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con leggi dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (Scadenza il 29/11/2009)”.
Tutti gli iscritti a un Albo professionale hanno l’obbligo di possedere una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), ai sensi del D.L. n.179 del 18/10/2012 convertito nella L. n.221 del 17/12/2012 che si affianca alle indicazioni già contenute nella L. L’art.37 del Decreto introduce all’art. 16 del dl n. 185/2008, co. “Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’Albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza.
Gli Ordini pubblicano un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
Vantaggi della PEC:
- Salvataggio automatico e sicuro dei messaggi in un archivio di sicurezza
- Notifica via SMS della ricezione dei messaggi
- Risparmi consistenti rispetto ai costi degli strumenti tradizionali (raccomandata,fax ec..)
- Eliminazione dell’uso della carta
- Eliminazione di code agli sportelli e dei tempi di consegna
- Certificazione dell’avvenuto invio e dell’avvenuta consegna,tramite ricevute, con attestazione dell’ora esatta.
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