Per quello che concerne l’attività (sanitaria) del Biologo Nutrizionista, esiste una legge della quale la categoria si può fregiare, ossia di una norma giuridica di rango legislativo che ne definisce le competenze nel poter valutare i fabbisogni nutritivi con ovvia conseguenza di poter elaborare fabbisogni nutrizionali e quindi diete.
Infatti proprio l’art. 3 della legge 24.5.1967, n. 396 afferma testualmente che formano oggetto della professione di biologo le attività di “valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo”. Del resto la stessa giurisprudenza amministrativa ha confermato che, oltre alla legge, costituisce fondamento delle competenze del biologo il decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 362/93.
Il decreto attribuisce ai biologi la “determinazione della dieta ottimale individuale in relazione ad accertate condizioni fisio-patologiche…la determinazione delle diete ottimali per mense aziendali, collettività, gruppi sportivi, ecc., in relazione alla loro composizione ed alle caratteristiche dei soggetti (età, sesso, tipo di attività)… la determinazione di diete speciali per particolari condizioni patologiche in ospedali, nosocomi…” (v. Cons. Stato, sez. V, 16.11.2005, n. 6394, in Foro Amm. Cons. St. 2005, 3305).
Pertanto l’art. 3 della Legge 396/67 e il Decreto Ministeriale 22 luglio 1993, n. 362 (Tariffario professionale) consentono al Biologo di elaborare diete e quindi piani nutrizionali ottimali. Tali diete possono essere rivolte a tutta l’utenza in condizioni fisiologiche.
Se invece il cliente presume di essere affetto da una qualche patologia e vorrebbe dal biologo consigli alimentari per curarla, il biologo lo rinvierà al medico perché accerti, con le sue competenze, se il soggetto è affetto da una qualche patologia e solo dopo questo accertamento potrà determinare ed elaborare una dieta che consenta, unitamente ai farmaci consigliati dal medico, il recupero dello stato di benessere.
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Il Consiglio Superiore di Sanità ha reso due pareri in merito alle competenze del Biologo in materia di nutrizione. In premessa, il Consiglio ha precisato testualmente che “in riferimento al biologo il Consiglio di Stato con la sentenza n.6394/05 ha affermato …che le competenze del biologo in campo nutrizionale afferiscono ad una serie di atti e attività, fra le quali: in funzione dei fabbisogni nutritivi e in funzione delle intolleranze alimentari, l’elaborazione di diete destinate sia a soggetti sani sia a soggetti cui è stata destinata una patologia; l’indicazione di integratori/supplementi alimentari e altri prodotti dietetici di libera vendita” (Parere del Cons. Sup. Sanità del 15/12/2009, pag.2), concludendo poi che “il biologo può autonomamente elaborare profili nutrizionali al fine di proporre alla persona che ne fa richiesta un miglioramento del proprio benessere, quale orientamento nutrizionale, finalizzato al miglioramento dello stato di salute” (Parere del Cons. Sup.
Sanità del 12/04/2011),ne consegue che il Biologo nutrizionista può svolgere la sua professione in totale autonomia senza la presenza del medico e consigliare anche integratori alimentari.
Applicando poi i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, l’obbligo che incombe al biologo è ovviamente quello di non qualificarsi come medico, e, quindi, di non effettuare diagnosi mediche e di non prescrivere farmaci (in tal senso Cass. Pen. 04.05.2005 n. 16626) e non prescrive analisi.
Per quanto concerne l’ attività del Biologo Nutrizionista ricordiamo che è assolutamente vietato consigliare farmaci o presidi prettamente medici, fare diagnosi e consigliare analisi anche quando il software le inserisce a completamento del piano nutrizionale.
Qualora lo strumento utilizzato prevedesse una procedura forzata per l’ inserimento obbligatorio delle analisi al fine di sviluppare una dieta, tale strumento non si configurerebbe con le nostre operatività e responsabilità di Biologi Nutrizionisti. Le analisi ovviamente possono essere lette ma ciò non deve in nessun modo portare ad esprime una patologia perché tale atteggiamento sarebbe riconducibile ad una diagnosi.
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Il Biologo in possesso di laurea di cinque anni o quattro del vecchio ordinamento, iscritto nella Sez.A dell’Ordine Nazionale dei Biologi può svolgere la professione di Biologo nutrizionista in totale autonomia e firmare diete e consulenze nutrizionali.
L’iscrizione all’Ordine dei Biologi nella Sez.A conferisce il titolo giuridico a svolgere la professione di biologo di cui all’Art.
Per svolgere la professione di Biologo nutrizionista è obbligatoria l’iscrizione all’Ordine Nazionale dei Biologi nella Sez.A.
Altro aspetto importante, sul piano strettamente professionale il Biologo appartiene al gruppo delle professioni di tipo intellettuale scientifico e di elevata specializzazione, dovendo/potendo analizzare e rappresentare problemi complessi, definire le possibili soluzioni e assumere le relative decisioni, e tra i vari compiti quelli di arricchire le conoscenze esistenti, promuovendo e conducendo la ricerca scientifica e non ultimo nell’ applicare le conoscenze e i metodi acquisiti. Attività che normalmente si sostanziano nella autonomia e nella responsabilità degli atti/prestazioni che vengono compiuti/erogate.
Va inoltre ricordato poi che il Decreto 1/8/2005 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica che i laureati in Biologia sono ammessi alle scuole di specializzazione con un percorso formativo che consente ulteriori acquisizione di conoscenze teoriche scientifiche e professionali. La specializzazione in Scienze della alimentazione, conseguita dopo la laurea, è un titolo culturale, infatti consente di svolgere la professione con più competenze.
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A partire dal 1° gennaio 2008 sono cambiati i codici di attività, per il Biologo nutrizionista il vecchio codice 73.10E è stato trasformato in 72.11.00, la dizione che lo caratterizza è la seguente e cioè: Ricerca e sviluppo nel settore delle biotecnologie. La scelta del codice di attività è molto importante ai fini degli studi di settore.
Pervengono all’Ordine Nazionale dei Biologi diverse doglianze di iscritti, quasi tutti Nutrizionisti, in relazione a episodi di sottostima della remunerazione economica della prestazione professionale resa al cliente. In particolare pare si sia giunti a richiedere cifre irrisorie (a volte non superiori a 10 euro) per la indicazione di una dieta. Un comportamento deprecabile sotto il profilo deontologico è autolesionista per chi lo mette in essere e per l’intera categoria.
Risulta necessario indicare a tutti i colleghi esercenti l’attività libero professionale, per gli ambiti di esercizio consentiti al Biologo, lo stato dell’arte sulla applicazione delle Tariffe di remunerazione, ancorché la legge abbia abolito i minimi tariffari anche per la nostra categoria. In particolare si evidenzia che la Tariffa da applicare, secondo la vigente legge in materia, deve essere di entità tale da remunerare la complessità della prestazione professionale resa al cliente dal professionista ed essere compatibile anche con altri parametri indicati dettagliatamente nella nota esplicativa.
L’elaborazione delle diete sono esenti da IVA così come recita l’Art. 1 del DM Sanità 17/05/2002 e quindi rientrati nelle esenzioni previste dall’Art. 10 del DPR n.
Diete on-line. Essere professionisti in particolare appartenere ad un Ordine vuol dire rispettare normative specifiche, codice deontologico e fornire prestazione di alto profilo professionale ed essere quindi di esempio, tutto questo a garanzia di tutta la categoria.
Il ruolo sanitario impone inoltre un atteggiamento morale ed una presa di responsabilità che riguarda proprio il rapporto privato tra persona e professionista, non a caso si parla di “segreto professionale”. Tale presa in carico comprende una responsabilità per la quale ognuno potrebbe essere chiamato a rispondere qualora l’ intervento fatto non fosse considerato adeguato o addirittura lesivo.
Inoltre il rapporto tra la persona e il professionista impone una serie di valutazione che sono riconducibili solo a incontri “frontali” per altro in ambienti idonei come previsto da normative comunali e regionali.
- Per quello che concerne la parte antropometrica. Le misure devono essere prese con sistemi, strumenti e metodi precisi, non possono essere demandate alla persona. Non è possibile avvalersi di un peso comunicato e derivante da una bilancia non a norma come non è accettabile una auto-dichiarazione sull’ altezza, lo stesso vale per le altre misure antropometriche come circonferenze ecc.
- Far firmare contestualmente il foglio della privacy, nel rispetto del nuovo Decreto Privacy GDPR 2018 e nella certezza di avere davanti un maggiorenne autonomo. Per non pensare a situazioni familiari particolari che potrebbero richiedere un intervento nutrizionale per un figlio minorenne. Una comunicazione via web come può garantire la fedeltà del richiedente?
- Per chi lavora da anni e ha fatto molta esperienza sa quanto vale il rapporto personale, l’ empatia, il modo convincente di porsi, il trasferire sicurezza. Tutto questo poi si traduce in “compliance” e “aderenza” alla nostra proposta nutrizionale. Tutto questo e quant’ altro fosse sfuggito solo per ragionare su alcuni aspetti che riguardano la prestazione on-line, senza pensare alla componente più importante che riguarda la deontologia professionale.
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