La zootecnia biologica è delineata, per gli aspetti normativi e i conseguenti requisiti applicabili, dai Regg. (CE) 834/2007 e 889/2008. Il sistema di certificazione con metodo biologico, rispetto alla zootecnia, ha come campo di applicazione generale i prodotti agricoli vivi (art. 1, comma 2, del Reg. 834/2007) e, nello specifico, riguarda: bovini, equidi, suini, ovini, caprini, alcune specie avicole (allegato III Reg. (CE) 889/2008) e le api (Art. 7, Reg. 889/2008). Di recente il campo di applicazione è stato esteso, a livello nazionale, anche all’allevamento cunicolo (nota MiPAAF 5640 del 10/12/2012), alla elicicoltura (nota MiPAAF 39857 del 29/05/2015), ed all’allevamento degli struzzi (nota MiPAAF 7758 del 02/04/2012).
La zootecnia biologica complementa la produzione vegetale condotta con tale metodo. Infatti, un’azienda biologica “ideale”, basata sulla sostenibilità e sull’utilizzo di risorse rinnovabili e native, non può prescindere dalla presenza di animali. Questi, in qualità di collaboratori sistemici, hanno la capacità di utilizzare risorse altrimenti poco interessanti dal punto di vista mercantile (es.
Il legislatore ha definito gli obiettivi della zootecnia biologica nei considerando e nell’art. 3 del Reg. (CE) 834/2007. Il primario è quello del benessere animale, sia in termini di salute che etologici. Ulteriori criteri sono indicati nei principi di base dell’agricoltura biologica, ed associano il benessere animale alla tutela della loro salute, alla scelta di razze adatte alle condizioni locali ed infine al “fattore terra” (artt. 4 e 5). L’ultimo requisito si traduce in un sistema produttivo basato da una parte sulla presenza di terreno destinato al pascolamento degli animali; dall’altra in un numero massimo di animali per unità di superficie aziendale.
Nel seguito sarà esposta una panoramica generale sui dettami della zootecnia condotta con metodo biologico, con un piccolo approfondimento sui bovini e suini. La produzione animale con metodo biologico prevede, in linea di principio, uno stretto legame con la terra. Ne deriva che la produzione animale «senza terra» (solo con strutture destinate all’allevamento) è vietata (art. 16.1, Reg. (CE) 889/2008). La densità degli animali è correlata alla produzione di deiezioni - potenzialmente inquinanti - degli animali presenti nell’allevamento.
Per determinare la densità di animali appropriata, nonché il quantitativo massimo di letame che può essere utilizzato, si fa riferimento all‘allegato IV del regolamento (art. 16.1, Reg. Gli animali introdotti in un allevamento, qualora non già presenti al momento dell’inserimento a sistema dell’azienda, devono essere biologici. Tuttavia, in determinate circostanze, dato il capitale genetico limitato, è prevista la possibilità di introdurre in un’azienda, a fini riproduttivi (e non produttivi), un numero ristretto e, con particolari caratteristiche, di animali non biologici (art. 9.1, Reg. (CE) 889/2008).
Leggi anche: Cosa Mangiare con le Emorroidi
Sono previste tre casistiche:
- Prima costituzione di un allevamento (art.
- Rinnovo o la ricostituzione del patrimonio zootecnico (artt.
- Completare l’incremento naturale e garantire il rinnovo del patrimonio zootecnico (art. 9.3, (CE) 889/2008).
Qualora un’unità di produzione sia costituita da meno di dieci equini o bovini, o da meno di cinque suini, ovini o caprini, il rinnovo di cui sopra è limitato al massimo a un animale all’anno.
- razze minacciate di abbandono conformemente all’allegato IV del regolamento (CE) n.
Requisiti sull'Alimentazione
Nella visione della zootecnia biologica l’alimentazione è interpretata come funzionale all’ottenimento di una produzione di qualità nel rispetto delle esigenze fisiologiche degli animali. Il bestiame deve essere alimentato con foraggi e mangimi biologici e provenienti, di preferenza, dalla stessa azienda. Per poter sopperire alle esigenze nutrizionali di base degli animali, è però concesso ricorrere ad alcuni minerali, oligoelementi e vitamine, impiegati in condizioni ben precise (art. 14 e 22, Reg. (CE) 889/2008 - Reg.
E’ importante sottolineare come nella zootecnia biologica è vietato tenere gli animali in condizioni, o sottoporli ad un regime alimentare, che possano indurre anemia. Le pratiche di ingrasso devono essere reversibili a qualsiasi stadio dell’allevamento. Tutti i giovani mammiferi devono essere nutriti con latte materno, di preferenza rispetto al latte naturale, per un periodo minimo di 3 mesi per i bovini e gli equidi, 45 giorni per ovini e caprini e 40 giorni per i suini. E’ vietato l’utilizzo di latte ricostituito e/o arricchito (art. 20, Reg.
Entrando nello specifico del sistema alimentare previsto per gli animali allevati con metodo biologico, si ha che almeno il 60 % della materia secca di cui è composta la razione giornaliera degli erbivori deve essere costituito da foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati. Questi ultimi, è previsto inoltre, che siano aggiunti alla razione giornaliera di suini e pollame. Mentre, per gli animali da latte, è consentita una riduzione al 50 % per un periodo massimo di 3 mesi all’inizio della lattazione (art. 20, Reg.
Leggi anche: Gastrite: Cosa Non Mangiare
Nel caso di suini o pollame, la predetta quota è ridotta al 20 % e, qualora ciò non sia possibile, potranno essere utilizzati alimenti ottenuti nella stessa Regione in cooperazione con altre aziende agricole biologiche od operatori del settore dei mangimi che applicano il metodo di produzione biologico (art. 19, Reg. (CE) 889/2008 - Reg.
Per gli erbivori, i sistemi di allevamento devono basarsi in massima parte sul pascolo (art. 17, Reg. i prodotti ottenuti da animali allevati secondo il metodo biologico, nel periodo di utilizzo delle aree di pascolo comuni, non potranno essere considerati biologici, a meno che si dimostri la separazione netta tra le due tipologie di animali (art.
Di contro, gli animali convenzionali possono utilizzare pascoli biologici per un periodo limitato di tempo durante l’anno, a condizione che essi provengano da sistemi agricoli “estensivi”, e che gli animali allevati secondo il metodo biologico non siano presenti simultaneamente nello stesso pascolo (art. 17.3, Reg.
Profilassi e Cure Veterinarie
La prevenzione è considerata elemento fondamentale per la gestione delle patologie. Fondata su garanzie di benessere, una alimentazione bilanciata ed il rispetto dell’etologia, prevede anche l’attenzione agli aspetti inerenti l’igiene dei locali. I fabbricati, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfettati per evitare contaminazioni crociate e proliferazione di organismi patogeni.
Per quanto attiene igiene, pulizia e disinfestazione, è previsto che possano essere utilizzati nei fabbricati e negli altri impianti dove viene tenuto il bestiame, i rodenticidi (da utilizzare solo nelle trappole) e solo i prodotti elencati nell’allegato V del Reg. (CE) 889/2008. Nel medesimo allegato sono anche specificati i prodotti ammessi per la pulizia e disinfezione degli edifici, impianti zootecnici e utensili. Sempre al fine di dare massima opportunità in termini di profilassi, è consentita l’utilizzazione di medicinali veterinari ad azione immunologica (art. 23.4, Reg.
Leggi anche: Consigli Alimentari per l'Helicobacter
La zootecnia biologica vieta l’uso di medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici per trattamenti preventivi (art. 23.1, Reg. (CE) 889/2008). Sono da preferire i preparati fitoterapici, omeopatici, gli oligoelementi oltre che i prodotti elencati all’allegato III e all’allegato IV, parte 3, purché abbiano efficacia terapeutica per la specie animale e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura (art. 24, Reg. (CE) 889/2008 - Reg.
Lo stesso articolo dispone però che, qualora l’applicazione delle misure preventive e dei preparati non sia efficace, e la cura sia essenziale per evitare sofferenze o disagi all’animale, possono essere utilizzati medicinali veterinari allopatici sotto la responsabilità del Veterinario.
Infine, è vietato l’impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione (compresi antibiotici o altri stimolanti artificiali della crescita) oltre che l’utilizzo di ormoni o sostanze analoghe destinati a controllare la riproduzione o ad altri scopi, come ad esempio l’induzione degli estri o l’inibizione del metabolismo (art. 23, Reg.
Benessere Animale e Stabulazione
L’allevamento condotto con metodo biologico vuole anche garantire il rispetto delle esigenze comportamentali specifiche degli animali. Pertanto, per tutte le specie, i locali di stabulazione dovranno rispondere alle necessità degli animali in termini di aerazione, luce, spazio e benessere. Diventa quindi importante il fattore densità di individui negli edifici.
La riproduzione deve avvenire con metodi naturali, non potrà quindi essere indotta da trattamenti con ormoni o sostanze simili, a meno che non si tratti di una terapia veterinaria per singoli animali. Per quanto riguarda il trasporto degli animali, deve avere una durata il più possibile limitata e le operazioni di carico e scarico degli animali devono svolgersi senza usare alcun tipo di stimolazione elettrica.
Infine, la norma, seppur in maniera generica entra nel merito degli aspetti inerenti le competenze del personale coinvolto. Infatti, è previsto che le persone addette alla cura degli animali debbano possedere le necessarie conoscenze e competenze di base in materia di salute e benessere animale (art. 14, Reg. (CE) 834/2007). Requisito che si ritiene soddisfatto anche in base all’esperienza maturata dal personale e che può essere specificata nel documento di dichiarazione gestionale previsto dall’art. 63 del Reg.
Anche gli edifici, in quanto strutture di ricovero degli animali, sono oggetto di requisiti normativi. Viene dettagliato il dimensionamento e le caratteristiche. Nel caso però di presenza di edifici si dovrà prevedere condizioni di riscaldamento e aerazione che garantiscano: circolazione dell’aria, livelli di polvere, temperatura, umidità dell’aria e concentrazione di gas tali da essere entro limiti non nocivi per gli animali. Inoltre gli edifici devono consentire un’abbondante aerazione e illuminazione naturale (art. 10, Reg.
Le superfici minime degli edifici e degli spazi liberi all’aperto e le altre caratteristiche di stabulazione per le varie specie e categorie di animali sono fissate nell’allegato I del Reg.(CE) 889/2008. In sostanza è previsto che il sistema gestionale dell’allevamento per quanto attiene le condizioni di ricovero e stabulazione sia basato su spazi coperti, spazi scoperti (connessi ai precedenti, tipo parchetti e/o paddock esterni recintati) e aree di pascolo. Gli spazi all’aperto possono essere parzialmente coperti.
Durante il periodo di pascolo degli erbivori e quando il sistema di stabulazione invernale permette agli animali la libertà di movimento, si può derogare all’obbligo di prevedere spazi all’aperto. E’ poi fatto divieto di tenere gli animali legati o in isolamento, salvo singoli capi per un periodo limitato e nei limiti giustificati da motivi veterinari, di sicurezza o di benessere animale (art. 14, Reg.
Mutilazioni
Le mutilazioni, che provocano negli animali stati di stress, danno, malessere o sofferenza sono vietate. possono essere autorizzate dall’Autorità Competente per determinati tipi di produzione o per motivi di sicurezza degli animali o degli esseri umani. La sofferenza degli animali va ridotta al minimo applicando un’anestesia e/o analgesia sufficiente ed effettuando le operazioni all’età più opportuna ad opera di personale qualificato.
Stabulazione Bovini e Suini
In linea generale i locali di stabulazione devono avere pavimenti lisci ma non sdrucciolevoli. I locali di stabulazione devono inoltre prevedere una zona confortevole, pulita e asciutta per il sonno ed il riposo degli animali, sufficientemente ampia e costruita con materiale solido non grigliato. In questa deve essere presente una lettiera mantenuta asciutta e costituita da paglia o da materiali naturali adatti allo scopo. La lettiera può essere depurata e arricchita solo con prodotti previsti dall’allegato I del Reg.
Per i bovini adulti da carne, la fase finale di ingrasso, può anche avvenire in stalla, purché il periodo non superi un quinto della loro vita e sia comunque limitato ad un massimo di tre mesi (art. 46, (CE) 889/2008). gli spazi riservati al movimento devono permettere le deiezioni e consentire ai suini di grufolare.
Tabella: Standard di Benessere per Suini
| Standard | Pavimento Fessurato | Materiale di Arricchimento |
|---|---|---|
| Classyfarm | Ammesso con caratteristiche specifiche | Materiale ottimale o almeno due subottimali |
| Da_Suini | Ammesso in base al tipo di pavimento | Fornito a tutte le categorie animali in quantità sufficiente |
| Krav | Ammesso purché metà della superficie sia a pavimento pieno con lettiera | Sistemi all'aperto su terreni incolti e aree boschive |
| Gap | Ammesso purché non superi il 25% della superficie totale | Indicazioni relative al materiale manipolabile solo per i primi 4 livelli di certificazione |
| Ip-Suisse | Pavimento pieno | Superficie di riposo a lettiera |
tags: #alimentazione #suini #biologici #requisiti