Nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 14 luglio 2020 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 73, che recepisce la Direttiva 2018/2002/UE e apporta modifiche significative al Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 sull’efficienza energetica. Di seguito, si illustrano sinteticamente i principali interventi introdotti dal nuovo decreto.
Acquisti delle Pubbliche Amministrazioni
Viene sostituito il comma 1-bis dell’art. 6 del D. Leg.vo 102/2014 (vedi art. 6, D. Leg.vo 73/2020). Nel nuovo testo è previsto che il rispetto dei requisiti minimi di efficienza energetica per gli immobili oggetto di acquisto o di nuova locazione da parte della P.A. sia verificato attraverso la relazione tecnica di cui al comma 1 dell’art. 8 del D. Leg.vo 19 agosto 2005, n. 192.
Obbligo di Risparmio Energetico
L’art. 7 del D. Leg.vo 73/2020 estende l’obbligo di risparmio energetico - inizialmente stabilito fino al 31 dicembre 2020 - al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030.
Diagnosi Energetica e Sanzioni
L’art. 8 del D. Leg.vo 73/2020, modificando l’art. 8 del D. Leg.vo 102/2014, stabilisce l’eliminazione dell’esenzione dalla diagnosi per le imprese dotate di schemi EMAS e di certificazioni ISO 14001. Pertanto, l’esenzione rimane solo per le grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione includa una diagnosi energetica in conformità ai dettati di cui all’allegato 2 del D. Leg.vo 102/2014.
Inoltre, vengono introdotte (vedi art. 15, D. Leg.vo 73/2020 che modifica l’art. 16, D. Leg.vo 102/2014) sanzioni in caso di:
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- Inadempimento della diffida ad eseguire le diagnosi energetiche: sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.500 a Euro 15.000.
- Mancata attuazione di almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o, in alternativa, mancata adozione di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nell’intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva: sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 a Euro 10.000.
Relazione Tecnica
Con riferimento all'obbligo di cui alla lett. c) del comma 5 dell'art. 9, D. Leg.vo 102/2014 di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali, l’art. 9, D. Leg.vo 73/2020 stabilisce che gli eventuali casi di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato.
Lettura da Remoto dei Contatori
Con il medesimo art. 9, D. Leg.vo 73/2020 viene aggiunto il comma 5-bis all’art. 9, D. Leg.vo 102/2014 che prevede che i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione del calore individuali installati dopo il 25 ottobre 2020 siano leggibili da remoto e che quelli già installati siano dotati di tale capacità entro il 1° gennaio 2027.
Suddivisione delle Spese
Con la sostituzione della lett. d) del comma 5 dell’art. 9, D. Leg.vo 102/2014 (vedi art. 9, D. Leg.vo 73/2020) si stabilisce che quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate.
È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. Tali disposizioni sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore della presente disposizione si sia già provveduto all’installazione dei dispositivi e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese.
Interventi di Riqualificazione Energetica: Scomputo Volumi, Deroghe Distanze e Altezze
L’art. 13 del D. Leg.vo 73/2020 abroga il comma 6 e sostituisce il comma 7 dell’art. 14 del D. Leg.vo 102/2014. A seguito di tale sostituzione è previsto che nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza previsti dal D. Leg.vo 19 agosto 2005, n. 192, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura.
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Entro i limiti del maggior spessore di cui sopra, è permesso derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al Titolo II del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel Codice civile.
Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica
L’art. 14 del D. Leg.vo 73/2020 prevede disposizioni per le dotazioni del Fondo nazionale per l’efficienza energetica fino al 2030.
Requisiti Minimi Informazioni Fatturazione e Consumo
Con l’art. 19 del D. Leg.vo 73/2020 viene introdotto l’Allegato 9 che contiene i requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico.
Modifica al D. Leg.vo 115/2008
Infine viene modificato anche il D. Leg.vo 30 maggio 2008, n. 115.
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