Comunicazione Inizio Attività Biologo Nutrizionista: Requisiti e Procedure

L'attività professionale del Biologo nutrizionista è prevista dall’Art. 3 della Legge 396/67. L’iscrizione all’Ordine conferisce il titolo giuridico per svolgere la professione. Il Biologo può esercitare l’attività di nutrizionista solo se abilitato all’esercizio della professione ed iscritto alla sez. A dell'Albo.

Requisiti Generali e Obblighi

Tutti i biologi che svolgono attività professionale in ambito sanitario umano in studi professionali come liberi professionisti sono tenuti a presentare la Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria al Comune in cui ha sede lo studio, esclusivamente tramite piattaforma Accesso Unitario\Suap-ER. Accesso Unitario | Area Personale (lepida.it). La comunicazione deve essere completata con firma digitale entro il 31 dicembre 2024.

Per i professionisti iscritti all’albo il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ha reso obbligatorio l’uso della casella PEC (posta elettronica certificata) ed ha previsto sanzioni per i professionisti che non comunicano la propria PEC (ora domicilio digitale) al proprio Ordine di appartenenza.

Aspetti Fiscali e Previdenziali

Per l’apertura della Partita IVA da Nutrizionista non bisogna iscriversi alla Camera di Commercio. La prestazione dopera intellettuale oggetto dell’attività del Biologo costituisce un’operazione che è esente ai fini Iva, per cui le ricevute sono esenti dall’imposta IVA. (Art. 10, c. 18, D.P.R. 633/1972); (La professione del Biologo è stata inserita in questo aggiornamento delle professioni sanitarie che beneficiano dell’esenzione sul valore aggiunto a norma dell’Art. 10, c. 18, DPR n. È obbligatoria l’iscrizione all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi.

Tipologie di Studio Professionale

Studio professionale singolo

Lo studio professionale è la sede di espletamento dell’attività del professionista, il quale la esercita personalmente in regime di autonomia. Lo studio non ha rilevanza giuridica autonoma e, in quanto strettamente collegato al professionista, cessa di avere efficacia al cessare dell’attività del professionista stesso. Nello studio professionale è, infatti, prevalente la componente di professione intellettuale, per esercitare la quale è unicamente “necessaria l'iscrizione in appositi albi” (Art.

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Studio professionale associato

Lo studio associato è del tutto assimilabile allo studio personale in quanto la responsabilità professionale rimane in capo al singolo professionista associato.

Polistudi o “studi multidisciplinari

È il caso in cui più professionisti (non associati tra loro) espletano la propria attività professionale nella medesima unità immobiliare, anche in discipline specialistiche diverse, in maniera totalmente autonoma e indipendente dagli altri. In questi casi, perché non si ricada nel regime dell’autorizzazione, l’erogazione delle prestazioni di ciascuno - a parte la possibilità di condivisione della sala d’attesa, del servizio igienico per gli utenti e dell’accettazione - non deve comportare:

  • a) il coordinamento delle attività sanitarie e professionali,
  • b) una gestione unitaria delle prestazioni sanitarie;
  • c) l’utilizzazione comune di un unico apparato amministrativo/gestionale.
In assenza delle caratteristiche sopra indicate, il locale dove il singolo professionista espleta la propria attività conserva la natura di studio, anche in presenza di uno o più studi comportanti la necessità di autorizzazione.

Requisiti Strutturali e Deroghe

La Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria deve essere inviata anche nel caso l’attività sia collocata in civile abitazione. Tuttavia, deve essere verificato se i regolamenti del Comune, ove è ubicato lo studio, consentono lo svolgimento di tale attività in una civile abitazione.

A seguito degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio regionale, è stato prorogato il termine per la presentazione della Comunicazione al 31 dicembre 2024 e per l’adeguamento ai requisiti strutturali al 31 dicembre 2025.

Studi equiparati agli esistenti: anche se avviati dopo il 20/12/2023 ed entro il 31/12/2024, a condizione che si possa dimostrare l’avvio delle pratiche per l’apertura dello studio prima del 20/12/2023 (es. rogito di acquisto, compromesso, contratto di affitto, concessione edilizia, ecc.). Questi studi possono fruire delle deroghe strutturali e delle proroghe temporali al pari degli esistenti, come indicato nella nota interpretativa PG.

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Studi nuovi (che non possono essere equiparati agli esistenti): avviati dopo il 20/12/2023 o in corso di avvio entro il 31/12/2024, che possono beneficiare solo della proroga termini: fino al 31/12/2024 per la presentazione della Comunicazione, e fino al 31/12/2025 per eseguire i lavori strutturali non derogabili, richiesti dalla DGR 1919/2023 e/o dalla nota interpretativa PG.

Requisiti specifici

  • Utilizzo di apparecchiature elettromedicali: Se nello studio vengono utilizzati strumenti che richiedono applicazione diretta sui pazienti (ad esempio, strumenti per la misurazione della composizione corporea o altre apparecchiature), questi devono essere conformi alle normative vigenti.
  • Rotazione professionisti: È consentita la rotazione tra biologi e altri professionisti sanitari (medici, dietisti, psicologi) all’interno dello stesso studio, purché le prestazioni comportino rischi omogenei.
  • Servizi igienici: Gli studi professionali devono essere dotati di almeno un servizio igienico utilizzabile sia dai professionisti che dagli utenti.
  • Pareti lavabili fino a 2 metri e di lavandino con comandi non manuali se il professionista valuta di effettuare prestazioni che comportano il contatto fisico diretto con il paziente, ossia quando le prestazioni richiedono il contatto fra le mani del professionista e la superficie cutanea, la mucosa del paziente e/o con liquidi/materiali biologici.

Responsabilità Professionale e Assicurazioni

Legge 8 marzo 2017, n. 24 cd. Legge Gelli-Bianco recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” prevede espressamente nell’art. “Per l’esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua opera all’interno della stessa in regime libero professionale ovvero che si avvalga della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell’articolo 7, comma 3, resta fermo l’obbligo di cui all’articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, e all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.

Ai fini di una copertura generale, si raccomanda inoltre al professionista di valutare un’ulteriore copertura di polizza che garantisca dai rischi da responsabilità civile, diversi da quelli evidentemente correlati alla condotta professionale.

Limitazioni e Competenze

Tra le informazioni di natura generale, si rammenta che il biologo nutrizionista può elaborare e determinare piani alimentari sia nei confronti di persone sane sia di persone alle quali è stata diagnosticata una patologia, tuttavia, questa operazione potrà essere effettuata solo dopo l’accertamento delle condizioni fisio-patologiche da parte del medico.

Il laureato triennale non può svolgere l’attività di Biologo in campo nutrizionale in quanto le competenze professionali di tale attività sono evidenziate nell’Art. 3 comma b) della Legge 396/67 e sono riferite al laureato magistrale (iscritto nella Sez. A). Il laureato triennale può fornire collaborazione tecnica di supporto per l’attività del Biologo nutrizionista, laureato magistrale (Sez.

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