Controllo Efficienza Energetica Pompa di Calore: Requisiti e Normative

I controlli sugli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua per usi igienici e sanitari sono disciplinati a livello nazionale dal D.lgs. 192/2005 e, in particolare, dal D.P.R.

Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. (di seguito d.lgs.) disciplina vari aspetti relativi agli impianti termici.

Definizione di Impianto Termico

La definizione di "impianto termico" del d.lgs. 192/2005 (art. 2, comma 1, l-tricies), nella versione introdotta dalla legge n. 90/2013 e modificata dal D.Lgs. 10 giugno 2020, n. l-tricies) è la seguente:

«impianto termico: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate».

Quindi si tratta degli impianti di climatizzazione invernale o estiva (costituiti da apparecchi, dispositivi e sottosistemi) installati in modo fisso, a prescindere dalla potenza.

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Impianti per Acqua Calda Sanitaria

Dalla faq MISE-1: "Non sono impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

Operazioni di Controllo e Manutenzione

"Le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (D.M.

Le tipologie impiantistiche riguardanti gli impianti termici degli edifici sono quelle previsti dalle lettere c) ed e) del suddetto D.M. 37/08.

Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. Tali operazioni devono essere eseguite "conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione" (art.

Secondo l'art. 7 del dpr statale spetta all'installatore rendere disponibile le "istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione". L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti termici esegue dette attività a regola d'arte.

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Controlli di Efficienza Energetica

I controlli di efficienza energetica sono obbligatori solo sugli impianti termici superiori a determinate potenze: per l'art.

In caso di presenza di più macchine/generatori, per verificare se si supera le soglie di potenza che comportano gli obblighi relativi ai controlli di efficienza energetica, "la somma delle potenze va effettuata solo quando le macchine siano al servizio dello stesso sottosistema di distribuzione.

Quindi, per gli apparecchi dello stesso tipo collegati a uno stesso sottosistema di distribuzione va considerata la potenza nominale utile complessiva.

Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE)

Il controllo di efficienza energetica è svolto con i contenuti e le modalità dettagliate dai modelli di "rapporti di controllo di efficienza energetica" (RCEE), differenziati secondo le tipologie di impianto.

  • RCEE Tipo 1 per le caldaie o stufe a combustibili gassosi o liquidi (approvato con il DM 10/02/2014 "Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
  • RCEE Tipo 1 B per le caldaie o stufe a biomassa solida come legna o pellet (approvato con il decreto regionale 19/12/2016 n.

Il manutentore scelto dal responsabile di impianto, una volta compilato il rapporto di efficienza energetica, lo inoltra all'amministrazione compente (vedi faq 10) completo degli estremi del pagamento del contributo denominato "bollino".

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Prima Messa in Esercizio e Sostituzione

In caso di prima messa in esercizio dell’impianto termico o di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, i controlli di efficienza energetica degli impianti termici devono essere effettuati entro il termine di 30 giorni dalla posa e collegamento dell’apparecchio.

Gli importi di tale contributo (bollino) dal 1 gennaio 2017 sono stati determinati con la delibera di Giunta Regionale n.1402 del 27/12/2016.

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