Dichiarazione di Conformità per l'Installazione di Pompe di Calore: Guida Completa

Hai appena terminato i lavori di installazione di un nuovo impianto, come una pompa di calore, oppure hai apportato modifiche ad un impianto esistente e devi rilasciare la Dichiarazione di conformità (DiCo)? Ecco una guida pratica per la compilazione del modulo di conformità.

La dichiarazione di conformità (DiCo) non è da confondere con la certificazione della pompa di calore. Quest'ultima, infatti, attesta l’omologazione CE dello specifico prodotto ed è indispensabile per poterlo immettere sul mercato. La dichiarazione di conformità è diventata obbligatoria per legge con il D.M. n. 37/2008.

Cos'è la Dichiarazione di Conformità (DiCo)?

La Dichiarazione di conformità è stata resa obbligatoria per la prima volta nel 1990 con la legge 46/90. Prima di allora, non era previsto certificare gli impianti, motivo per cui ancora oggi molti impianti realizzati prima degli anni ‘90 non hanno nessun tipo di documentazione. Nel 2008, il Decreto Ministeriale 37/08 ha abrogato la Legge 46/90, ma ha mantenuto obbligatoria la compilazione della DiCo, modificandone alcuni dettagli:

  • l’obbligo di compilazione della Dichiarazione di conformità per tutti gli impianti, in quanto non esiste più alcuna differenza tra impianti ad uso industriale e ad uso civile;
  • la possibilità di richiedere la Dichiarazione di Rispondenza (DiRi) per gli impianti realizzati prima del 2008, in assenza di DiCo.

Ci sono alcuni casi, però, in cui la Dichiarazione di Conformità non deve essere compilata.

Quando è obbligatoria la DiCo?

La dichiarazione di conformità è obbligatoria per:

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  • Impianti elettrici
  • Impianti elettronici e radiotelevisivi
  • Impianti di riscaldamento
  • Impianto di ventilazione per i locali
  • Impianti di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione
  • Impianti idrici e sanitari
  • Impianto per la cottura ed evacuazione fumi (canna fumaria)
  • Impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas
  • Impianti di sollevamento (scale mobili, montacarichi,ascensori)
  • Impianti di protezione antincendio

La DiCo è relativa al singolo impianto.

Chi rilascia la Dichiarazione di Conformità?

Installatore o le azienda installatrici che ti realizzano il nuovo impianto nella tua abitazione (o il responsabile tecnico dell'impresa non installatrice in qualità di tecnico abilitato) sono obbligate al termine dei lavori a fornirti questo certificato di conformità.

Il Decreto Legge 37/2008 fornisce il modello di documento standard per redigere la dichiarazione che obbliga il tecnico abilitato a indicare una serie di elementi: bisogna indicare la norma tecnica applicata, dichiarare l’installazione di componenti e materiali adatti al luogo di installazione e che è stato effettuato un controllo dell’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità.

Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti ad imprese abilitate ai sensi dell’art. 3.

Per poter ottenere l’abilitazione è necessario che l’impresa installatrice sia iscritta nel Registro imprese o nell’Albo provinciale delle imprese artigiane (quindi impresa abilitata presso la Camera di Commercio) e che il rappresentante legale dell'impresa o il responsabile tecnico abbia determinati requisiti professionali, elencati sempre nel D.M.

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Come Compilare la Dichiarazione di Conformità: Passo dopo Passo

Troverai passo passo suggerimenti per completare il documento in maniera corretta e per chiarire ogni dubbio. La prima sezione del Certificato è relativa ai dati anagrafici.

Sezione 1: Dati Anagrafici

Dovrai indicare i tuoi dati (se ricopri il ruolo di Responsabile tecnico) o i dati del Responsabile Tecnico che certifica l’impianto, insieme ai dati dell’impresa o ditta individuale di appartenenza. I dati devono coincidere con quelli contenuti nel Registro Imprese. Se la persona che dichiara la conformità dell’impianto corrisponde al Responsabile Tecnico, sarà sufficiente apporre una sola firma in calce alla dicitura “Dichiarante”. In caso contrario, sarà necessario inserire la firma del Titolare o del Legale Rappresentante dell’azienda.

Sezione 2: Tipologia di Impresa e Dati del Committente

In questa seconda sezione dovrai mettere una “X” su una delle due opzioni, in base alla tipologia di impresa di cui fai parte. Questa parte del modulo deve essere compilata con:

  • i dati del committente, cioè colui che al termine dei lavori pagherà l’installatore,
  • i dati del proprietario dell’immobile (se più di uno, è sufficiente inserirne uno),
  • le informazioni relative alla destinazione d’uso dell’edificio.

Cosa succede in caso di contratti di subappalto?

In questa eventualità, la Dichiarazione deve essere rilasciata dall’impresa che ha eseguito i lavori.

Sezione 3: Dati del Tecnico che ha Redatto il Progetto

Siamo giunti all’ultima sezione della Dichiarazione di Conformità. Qui sarà necessario indicare i dati del tecnico che ha redatto il progetto. Dovrai indicare:

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  1. nome; cognome;
  2. qualifica quando obbligatorio (articolo 5, comma 2), gli estremi di iscrizione nell’Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.

Sarà necessario inserire anche i dati di iscrizione del tecnico all’Albo professionale se:

  • l’impianto ha potenza superiore a 6kw o fa parte di immobili con superficie maggiore di 400mq
  • l’impianto elettrico è realizzato con lampade fluorescenti a catodo freddo ed è collegato ad impianti elettrici per i quali è obbligatorio il progetto. (in ogni caso, il progetto è necessario per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori);
  • gli impianti elettrici hanno potenza maggiore di 200mq o l’impianto necessita di alimentazione superiore a 1000V (inclusa la parte in bassa tensione);
  • gli impianti elettrici sono all’interno di unità immobiliari provviste, anche parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali esiste un pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
  • gli impianti elettronici sono collegati con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
  • gli impianti sono dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
  • impianti relativi alla distribuzione e l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, oppure impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
  • impianti inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando ci sono almeno 4 idranti o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

Sarà inoltre necessario indicare le norme tecniche a cui la pianificazione, esecuzione e verifica dell’impianto farà riferimento, distinguendo precisamente a quale attività si riferiscono. Dovrai, poi, crociare le altre caselle, in base alla specifica situazione.

Documenti da Allegare alla DiCo

L’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi delle norme dell’all’art. 7. Inoltre, sarà necessario reperire gli altri documenti da allegare:

  • Schema dell’impianto e/o progetto, il quale deve essere firmato e timbrato dal Responsabile Tecnico nel caso di impianto ordinario Professionista iscritto all’albo per altre tipologie di impianti.
  • Relazione riguardo i materiali utilizzati e la loro tipologia con specificazione del marchio e di eventuali certificati di prova, anch’essa firmata e timbrata dal Titolare dell’impresa o Ditta Individuale che svolge i lavori.
  • Dichiarazioni di Conformità precedenti e DiCo parziali, relative agli altri impianti dello stesso immobile. Se presenti, è necessario allegare anche Certificati di Prevenzione incendi, Certificati di Collaudo Statico e altre certificazioni inerenti installazioni e manutenzioni dell’edificio.

Schema e progetto: quali sono le differenze?

Lo “schema” non è altro che la descrizione dell’attività svolta.

Cosa fare in caso di interventi edilizi con Permesso di Costruire, DIA o SCIA?

Se l’impianto che hai realizzato o modificato è legato a interventi edilizi che necessitano del Permesso di Costruire (la vecchia Concessione edilizia) oppure la DIA o SCIA, come devi comportarti? In questi casi, come Responsabile Tecnico che firma la DiCo, dovrai depositare il progetto dell’impianto insieme al relativo progetto edilizio, presso lo Sportello Unico per l’Edilizia del comune presso cui hai svolto gli interventi.

Responsabilità e Sanzioni

I professionisti che realizzano e firmano la dichiarazione di conformità hanno specifiche responsabilità. Di conseguenza, l’errata compilazione o la mancanza di allegati obbligatori può portare a elevate sanzioni. Vediamone alcune.

Il DM 37/08 specifica che in mancanza di rilascio della Di.Co, l’installatore incorre in sanzioni amministrative a partire da €100 fino a un massimo di €1.000. L’installatore, inoltre, rischia sanzioni amministrative fino a €10.320 euro in caso di mancata realizzazione del progetto per impianti per cui vige l’obbligo di allegare quest’ultimo.

Anche l’invio della Di.Co è un passaggio di fondamentale importanza. Se la copia della dichiarazione per nuovi impianti realizzati in edifici già in possesso di abitabilità non viene inviata al comune, si va incontro ad una multa a partire da €1.000 € fino a un massimo di 10.000 €, in base alla complessità dell’impianto e al suo grado di pericolosità.

Diversamente, nel caso in cui la Dichiarazione di Conformità non sia veritiera, il professionista viola l’art. 481 del Codice Penale di “Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità”. A tale violazione possono essere aggiunti ulteriori reati, in base alla tipologia di impianto e alla tipologia di errore commesso.

Infine, la normativa prevede che gli impianti siano realizzati secondo la regola dell’arte, per cui, in caso di installazione non corretta, il professionista può incorrere in multe fino a 10000 €.

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