La cosiddetta “Farmacia dei servizi” rappresenta un'evoluzione dell'attività delle farmacie nell’ambito delle cure primarie.
Essa ha la finalità di ampliare i servizi territoriali espletati dalle farmacie, sia per favorire la deospedalizzazione della sanità, sia per ampliare il ruolo che le farmacie devono assolvere nell’ambito del SSN.
Le prestazioni sanitarie erogabili dalle farmacie in tale ambito hanno subìto una improvvisa e sostanziale accelerazione con la pandemia Covid-19, durante la quale le farmacie hanno operato come fondamentale presidio sanitario sul territorio per la fornitura di servizi sanitari essenziali per la diagnosi del Covid-19 e la sua prevenzione.
Farmacia dei Servizi: Un Ruolo in Evoluzione
L’obiettivo principale della Farmacia dei Servizi è quello di integrare la rete delle farmacie nell’ambito delle attività sul territorio del SSN, sulla base di nuove funzioni assistenziali erogate.
Nell’emergenza pandemica, le farmacie hanno altresì rafforzato la propria centralità come fornitrici di servizi sanitari di prossimità, favorendo l’accesso all’assistenza sanitaria attraverso le prestazioni di telemedicina.
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Con la normativa sulla farmacia dei servizi, le farmacie hanno assunto un importante e innovativo ruolo di presidio integrato del SSN.
Come riconosciuto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 111 del 4 gennaio 2021, la farmacia dei servizi ha comportato una profonda trasformazione del ruolo della farmacia, “da una (più tradizionale) attività di mera distribuzione di prodotti (lato sensu) farmaceutici, verso un ruolo di erogazione di prestazioni e servizi, comunque teleologicamente preordinati ad assicurare la somministrazione di interventi connessi con la tutela della salute”.
In sostanza, dunque, con la normativa sulla farmacia dei servizi viene “formalizzato e rafforzato il ruolo della farmacia intesa non solo come luogo specifico e privilegiato di erogazione dei farmaci, ma anche come centro sociosanitario polifunzionale a servizio della comunità nonché come punto di raccordo tra Ospedale e territorio e front office del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)” (cfr. le Linee Guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni del 17.10.2019).
Normativa di Riferimento
La L. n. 69/2009, all’art. 11, ha previsto per la prima volta che le farmacie potessero fornire nuovi servizi in ambito sanitario ai cittadini, definendo le linee del nuovo modello della “Farmacia dei Servizi”.
Il successivo D.lgs. n. 153/2009 ha quindi definito i nuovi compiti e funzioni assistenziali delle farmacie, individuando i nuovi servizi che le farmacie possono assicurare nell’ambito del SSN.
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Le previsioni contenute nell’art. 1 del D.lgs. n. 153/2009 sono state poi ulteriormente estese dalla L. n. 178/2020 e dal dl. n. 24/2022, a seguito della pandemia.
In sintesi, il D.lgs. n. 153/2009 prevede diverse attività che possono essere svolte in farmacia:
- L’effettuazione presso le farmacie, nell’ambito dei servizi di secondo livello, in attuazione del piano nazionale della cronicità, al fine di favorire la presa in cura dei pazienti cronici e di concorrere all’efficientamento della rete dei servizi, la possibilità di usufruire presso le farmacie, in collaborazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta e comunque nel rispetto di prescrizioni mediche, di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci.
- L’effettuazione presso le farmacie da parte di un farmacista di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare.
- La somministrazione, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall’ISS, di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa presentazione di documentazione comprovate la pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini, nonché l’effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo.
- La effettuazione di attività attraverso le quali nelle farmacie gli assistiti possano prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonché ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.
Decreti Attuativi e Interpretazioni Giurisprudenziali
Nel corso del 2010, sono stati emanati due decreti attuativi del D.lgs. n. 153/2009: il D.M. 30.12.2010 e il D.M. 22.11.2010.
Infine, nel 2011 è stato emesso un terzo decreto attuativo, il D.M. 08.07.2011.
Il TAR Lazio, con pronuncia del 22.2.2012, ha respinto le argomentazioni contro il D.M. 16.12.2010, precisando che il D.M. ha semplicemente previsto la possibilità, per i pazienti, di scegliere tra effettuare l’autoanalisi da soli, al proprio domicilio, e la facoltà, per costoro, di rivolgersi alla propria farmacia di fiducia, onde trarne un supporto di carattere materiale, su esclusiva richiesta del paziente.
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Il Ministero della Salute ha quindi confermato l’interpretazione del TAR, affermando che il D.M. 16.12.2010 ha individuato i servizi di diagnostica strumentale erogabili dal farmacista in regime di convenzione con il SSN e solo nell’ambito dello stesso.
Tale orientamento è stato poi confermato anche dal TAR Campania, con sentenza n. 3979/2011.
Il TAR Sicilia, con le sentenze n. 882/2025, 883/2025, 884/2025, 885/2025, si è espresso sulla legittimità dei provvedimenti regionali sulla sperimentazione della farmacia dei servizi, affermando che il regime giuridico delle farmacie non è equiparabile a quello delle strutture sanitarie accreditate disciplinate dagli artt. 8 bis e ss. del D.lgs. n. 502/1992.
In particolare, il TAR ha chiarito che i test diagnostici o i prelievi di autocontrollo che si possono effettuare in farmacia sono ben diversi dalle analisi di laboratorio, le visite, le diagnosi e le prescrizioni mediche che, invece, possono esser fatte solo in una struttura medica autorizzata e accreditata.
Infine, ancor più recentemente, il TAR Napoli, con sentenza n. 6226/2024, ha precisato che le farmacie possono erogare le prestazioni analitiche di prima istanza, mediante l’utilizzo di dispositivi per test autodiagnostici (art. 1 comma 1 lett. e, D.lgs. n. 153/2009).
Nella stessa sentenza, il TAR ha precisato altresì che, anche per quanto concerne i test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare (art.1 comma 2 lett. e-ter, D.lgs. n. 153/2009), non vi è un’interferenza tra l’attività di screening delle farmacie e quella dei laboratori di analisi, in quanto il prelievo ematico capillare è finalizzato all’acquisizione di una goccia di sangue, attraverso strumentazione c.d. “pungidito”, è indicato nel monitoraggio di condizioni patologiche (tra cui la glicemia) e i test vengono effettuati per mezzo di strisce reattive, senza coinvolgere il laboratorio, fornendo una rapida misurazione; diversamente, il prelievo di sangue venoso è una procedura attraverso cui si raccoglie un campione di sangue, al fine di indagare lo stato di salute, il cui esame è effettuato in laboratorio.
Inoltre, per i farmacisti resta fermo il divieto di svolgere attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. e), del D.lgs. n. 153/2009 e dell’art. 1, comma 2, D.M. 16 dicembre 2010.
Sperimentazione e Ampliamento dei Servizi
La Legge bilancio del 2018 ha previsto l’avvio in nove regioni, per il triennio 2018-2020, di una sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste dal D.lgs. n. 153/2009.
La sperimentazione intende misurare i vantaggi che la Sanità pubblica può ottenere dall’erogazione di servizi da parte delle farmacie, ovvero, come sancito dal D.lgs. n. 153/2009.
La sperimentazione della farmacia dei servizi è stata via prorogata negli anni successivi; la legge di bilancio 2025 ha esteso tale sperimentazione a tutto il 2025.
Intervenuta l’emergenza pandemica, la L. n. 178/2020, allo scopo di ampliare l’accesso ai test diagnostici per isolare i soggetti positivi, avere un’idea della situazione epidemiologica e decongestionare le strutture ospedaliere, ha introdotto per la prima volta la possibilità per il farmacista di eseguire prelievi di sangue capillare (per rilevare la presenza anticorpi IgG e IgM) e di effettuare test ad uso professionale (finora utilizzabili solo dagli operatori sanitari), che comportano l’emissione di una diagnosi (art. 1, comma 2, lett. e-quater, D.lgs. n. 153/2009).
La Legge di bilancio 2020 ha prorogato ed esteso la sperimentazione della Farmacia dei servizi, prevista dalla legge di bilancio 2018, al fine di ampliare gli ambiti territoriali della sperimentazione e le risorse messe a disposizione delle farmacie per il potenziamento del servizio offerto alla popolazione.
Il 28 luglio 2022 il Governo, le Regioni e le Province autonome, Federfarma e Assofarm hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che definisce la cornice nazionale e le modalità per i coinvolgimento, su base volontaria, dei farmacisti nelle vaccinazioni anti Covid-19 e antinfluenzali, nonché nell’esecuzione dei test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. e-quater del D.Lgs. n. 153/2009.
Infine, l’Intesa della Conferenza Stato Regioni sull’Accordo collettivo nazionale (Acn) per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private del marzo 2025 ha fissato i requisiti richiesti alle farmacie per l’erogazione di somministrazioni vaccinali, prestazioni analitiche di prima e seconda istanza, esecuzione di test diagnostici, attività di telemedicina e utilizzo di dispositivi strumentali, come individuati dal D.lgs. n. 153/2009.
Servizi Erogabili in Farmacia
Le farmacie possono erogare diversi tipi di servizi, tra cui:
- Servizi di primo livello (art. 1 comma 2 lett. c, D.lgs. n. 153/2009): erogazione di informazioni e consigli sanitari, monitoraggio dell’aderenza alle terapie, screening di alcune patologie.
- Prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo (art. 1 comma 2 lett.e, D.lgs. n. 153/2009).
- Test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare (art.1 comma 2 lett. e-ter, D.lgs. n. 153/2009).
- Somministrazione di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali (art.1 comma e lett. e-quater, D.lgs. n. 153/2009).
Il Ruolo del Farmacista Esperto in Nutrizione
Il farmacista esperto in nutrizione può fare cultura e questo è di estrema importanza ora che la Farmacia dei servizi è diventata una realtà.
L’utente, infatti, si rivolge al farmacista spesso e di solito anche prima di quanto possa parlare con il medico.
Il farmacista, quindi, in particolar modo se ha acquisito competenze specifiche con una seconda laurea, master o scuole di specializzazione, rientra tra le figure professionali che hanno diritto a parlare di educazione alimentare, poiché il suo consiglio si colloca nell’ambito del supporto alla salute e al benessere.
Alla luce di quanto esposto, la normativa consente al farmacista di offrire consulenze nutrizionali all’interno della farmacia, purché non si traducano in una prescrizione o elaborazione di diete personalizzate.
L’importanza della nutraceutica, degli integratori e della consulenza sul benessere e sugli stili di vita è sempre più riconosciuta, rappresentando un’opportunità per il farmacista esperto in nutrizione di valorizzare la propria competenza e offrire un servizio qualificato ai pazienti.
Biologo Nutrizionista in Farmacia: Dibattiti e Prospettive
Nell’ultimo periodo le interpretazioni del quadro normativo hanno lasciato spazio a un dibattito che ha visto, tra i protagonisti, la Federazione ordini farmacisti italiani (Fofi) e l’Associazione farmacisti esperti in nutrizione (Afen).
È proprio l’Afen, impegnata nell’attività di riconoscimento delle competenze e del ruolo di orientamento e informazione in questo settore della professione farmaceutica, a ricordare che ad oggi in Italia giuridicamente non esiste la figura sanitaria del nutrizionista, professione esistente in Europa solo in Norvegia, Portogallo, Islanda e Malta.
Il Presidente Vincenzo D’Anna sottolinea la necessità di tutelare le competenze dei Biologi, in particolare dei Nutrizionisti, ribadendo che eventuali accordi che interferiscono con le norme vigenti saranno contrastati in ogni sede.
“Ci giunge notizia che l’Ordine dei Biologi della Lombardia e la locale sezione di Federfarma, hanno raggiunto un’intesa (i cui contenuti non sono stati resi noti né partecipati ad alcuno) che prevederebbe l’ingresso dei biologi nutrizionisti nelle farmacie di quella regione. Ebbene, un’attività di tale natura non solo non è prevista nella legge che disciplina la cosiddetta ‘Farmacia dei Servizi’ ma neanche è stabilita nel recente rinnovo della convenzione siglata tra la Conferenza Stato-Regioni e le farmacie italiane”. Lo dichiara, in una nota, il sen. Vincenzo D’Anna, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB), “disconoscendo tale intesa che appare, oltre che un’intempestiva fuga in avanti, anche altamente illegittima.
Con la firma del Protocollo d’Intesa tra l’Ordine dei biologi della Lombardia e Federfarma Lombardia annunciato nei giorni scorsi si apre una nuova fase nella farmacia dei servizi: l’accordo prevede l’inserimento dei biologi nelle farmacie lombarde per lo svolgimento di attività in stretta aderenza alla normativa vigente e in un quadro di integrazione delle competenze.
Il Protocollo, primo accordo del genere in Italia, è valido fino al 31 dicembre 2026 e prevede l’attivazione di servizi quali consulenze dietetico-nutrizionali, esecuzione di prelievi ematici capillari e tamponi, oltre a iniziative di educazione alla salute.
Come sottolineato dalla presidente Racca, si tratta di prestazioni che si inseriscono in continuità con l’evoluzione del ruolo della farmacia, ormai consolidata come presidio sanitario territoriale con funzioni sempre più ampie.
L’iniziativa, secondo Federfarma Lombardia, si muove nel solco delle esperienze già maturate con altre figure sanitarie e intende valorizzare ulteriormente la prossimità e l’interdisciplinarità nella presa in carico del cittadino.
Il presidente regionale dell’Ordine dei Biologi ribadisce che il protocollo nasce da un’intesa “pienamente condivisa, fondata sul principio che ogni professionista deve poter mettere a disposizione le proprie competenze in qualunque contesto, sia esso una farmacia, un laboratorio o una struttura ospedaliere “senza sovrapposizioni”.