Il nuovo Conto Termico 3.0 ha esteso la gamma degli interventi ammessi a contributo, includendo non solo l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e il solar cooling, ma anche l’installazione di impianti fotovoltaici.
Chi può installare impianti fotovoltaici con il Conto Termico 3.0?
I soggetti privati possono accedere agli incentivi per l’installazione di impianti fotovoltaici, ma solo con riferimento agli interventi su edifici in ambito terziario.
L’intervento, infatti, rientra esclusivamente nell’elenco del Titolo II “Interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica negli edifici” riservato ai seguenti soggetti:
- pubbliche amministrazioni (inclusi enti del Terzo Settore e CER);
- soggetti privati (quindi anche imprese) ma solo in relazione ad edifici in ambito terziario.
Di conseguenza, i privati e le imprese possono chiedere il Conto termico per installare impianti fotovoltaici solo sugli edifici e le unità immobiliari di categoria catastale:
- A/10 (uffici e studi privati);
- Gruppo B;
- B/1 - collegi, convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi;
- B/2 - case di cura, ospedali e poliambulatori senza fine di lucro;
- B/3 - prigioni e riformatori;
- B/4 - uffici pubblici;
- B/5 - scuole e laboratori scientifici;
- B/6 - biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie ecc.;
- B/7 - cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico dei culti;
- Gruppo C ad esclusione di C/6 (stalle, scuderie) e C/7 (tettoie chiuse od aperte);
- C/1 - negozi e botteghe - locali adibiti alla vendita di beni o servizi;
- C/2 - magazzini e locali di deposito - Locali usati per il deposito di merci, cantine e soffitte;
- C/3 - laboratori per arti e mestieri - Locali destinati allo svolgimento di attività artigianali o professionali;
- C/4 - fabbricati e locali per esercizi sportivi - Edifici o locali utilizzati per attività sportive;
- Gruppo D ad esclusione di D9 (edifici galleggianti);
- D/1 - opifici;
- D/2 - alberghi e pensioni;
- D/3 - teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili;
- D/4 - case di cura ed ospedali;
- D/5 - istituti di credito, cambio ed assicurazione;
- D/6 - fabbricati e locali per esercizi sportivi;
- D/7 - fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
- D/8 - fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
- D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole;
- Gruppo E ad esclusione di E2 (ponti comunali o provinciali a pedaggio), E4 (recinti esigenze pubbliche), E6 (fari, semafori e torri pubblici);
- E/1 - stazioni di trasporto;
- E/3 - fabbricati esigenze pubbliche;
- E/5 - fortificazioni e loro dipendenze;
- E/7 - fabbricati per culto pubblico;
- E/8 - costruzioni nei cimiteri;
- E/9 - altri edifici a destinazione particolare.
Conto termico 3.0 per il fotovoltaico: a quali condizioni?
L’articolo 2 del D.M. 7 agosto 2025 definisce l’impianto fotovoltaico come un sistema destinato alla produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l’effetto fotovoltaico.
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Un impianto fotovoltaico è costituito principalmente da:
- un insieme di moduli fotovoltaici piani, ovvero i pannelli che captano la radiazione solare;
- uno o più gruppi di conversione, che trasformano la corrente continua prodotta dai moduli in corrente alternata utilizzabile dalla rete elettrica o dall’edificio;
- componenti elettrici secondari.
Ad essere finanziata dal Conto Termico 3.0 è l’installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, presso l’edificio o nelle relative pertinenze, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.
L’impianto fotovoltaico, inoltre, deve essere realizzato in assetto di autoconsumo, vale a dire in regime di cessione parziale.
La potenza dell’impianto non può essere inferiore a 2 kW, non superiore a 1 MW e comunque non superiore alla potenza disponibile sul punto di prelievo su cui viene connesso l’impianto di produzione.
I moduli fotovoltaici e gli inverter costituenti l’impianto devono essere esclusivamente di nuova costruzione, dotati di marcatura CE in conformità alla Direttiva 2014/35/UE e aventi tolleranza solo positiva, resistenza al carico minima pari a 5.400 Pa, coefficiente di perdita di potenza con la temperatura non inferiore a -0,37 %/°C e garanzia di prodotto pari ad almeno 10 anni.
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I moduli degli impianti fotovoltaici dispongono di garanzia di rendimento minimo pari almeno al 90% dopo i primi 10 anni di vita.
Gli inverter dispongono di garanzia di rendimento europeo pari ad almeno il 97%.
Quali spese sono ammissibili per il fotovoltaico?
Per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, le spese ammissibili comprendono:
- fornitura e posa in opera dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo;
- i relativi costi di allacciamento alla rete;
- le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi.
Come si calcola il Conto termico 3.0 per il fotovoltaico?
L’incentivo per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo è calcolato nel limite del 20% di un costo massimo ammissibile ed erogati in rate annuali costanti come previsto per l’intervento abbinato, definito come segue:
Costo massimo ammissibile per l’impianto fotovoltaico:
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- Fino a 20 kW → 1.500 €/kW
- Da 20 kW a 200 kW → 1.200 €/kW
- Da 200 kW a 600 kW → 1.100 €/kW
- Da 600 kW a 1.000 kW → 1.050 €/kW
Costo massimo ammissibile per il sistema di accumulo: 1.000 €/kWh
Incrementi dell’incentivo per moduli fotovoltaici iscritti al registro (art. 12 D.L. 181/2023):
- +5%: moduli prodotti negli Stati membri dell’UE con efficienza a livello di modulo almeno pari a 21,5% (comma 1, lettera a) art. 12);
- +10%: moduli con celle e moduli prodotti negli Stati membri dell’UE con efficienza a livello di cella pari almeno a 23,5% (comma 1, lettera b) art. 12);
- +15%: moduli prodotti negli Stati membri dell’UE, composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem, con efficienza di cella almeno pari a 24% (comma 1, lettera c) art. 12).
L’incentivo è comunque non superiore all’incentivo riconosciuto per l’intervento combinato di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.
Conto termico 3.0 per il solare termico e il solar cooling
Per i soggetti privati e gli interventi su edifici residenziali la porta di accesso agli incentivi del Conto termico 3.0 si apre soltanto per l’installazione di:
- impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria;
- impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento ambiente anche per la produzione di calore di processo a bassa temperatura o asserviti a reti di teleriscaldamento;
- impianti solari termici a concentrazione anche per la produzione di calore di processo o asserviti a reti di teleriscaldamento;
- impianti solari termici con sistema di solar cooling.
È bene ricordare che, in caso di superficie del campo solare superiore a 100 m², è richiesta l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore.
Parliamo degli interventi rientranti nel Titolo III “Interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabile“.
Pertanto, a questi interventi sono ammessi anche le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati per gli interventi che riguardano edifici in ambito residenziale.
Rientrano nell’ambito residenziale le seguenti categorie:
- A/1 - abitazioni signorili;
- A/2 - Abitazioni civili;
- A/3 - Abitazioni economiche;
- A/4 - Abitazioni popolari;
- A/5 - Abitazioni ultrapopolari;
- A/6 - Abitazioni rurali;
- A/7 - Villini;
- A/11 - Abitazioni tipiche dei luoghi.
Da precisare che agli interventi realizzati su interi edifici o parti comuni di edifici caratterizzati da categorie catastali miste (residenziale e terziario), è attribuito l’ambito catastale prevalente per l’edificio, calcolato in base ai millesimi.
Solare termico e solar cooling: quali spese sono ammesse al Conto termico 3.0
Per gli impianti solari termici e per i sistemi di solar cooling rientrano tra le spese incentivabili le seguenti voci:
- smontaggio e dismissione, totale o parziale, dell’impianto esistente;
- fornitura e posa in opera delle apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
- opere idrauliche e murarie necessarie all’installazione;
- redazione del nuovo libretto d’impianto.
Questo significa che l’incentivo non copre soltanto il costo dell’impianto principale, ma include anche tutte le lavorazioni accessorie, facilitando così la diffusione di questa tecnologia e riducendo le barriere economiche per chi intende adottarla.
Quali i requisiti tecnici sono richiesti per il solare termico e solar cooling?
Per ottenere gli incentivi previsti dal Conto Termico 3.0 per gli impianti solari termici e per il solar cooling, è necessario rispettare una serie di requisiti tecnici che garantiscono la qualità e le prestazioni degli impianti.
Il decreto stabilisce requisiti precisi per garantire qualità e prestazioni degli impianti per l’accesso agli incentivi relativi agli interventi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera d), del presente decreto.
Per impianti solari termici e di solar cooling, l’accesso agli incentivi di cui al presente decreto è consentito se:
- i collettori solari sono in possesso della certificazione Solar Keymark;
- in alternativa, per gli impianti solari termici prefabbricati del tipo factory made, la certificazione di cui al punto a) relativa al solo collettore può essere sostituita dalla certificazione Solar Keymark relativa al sistema;
- i collettori solari hanno valori di producibilità specifica, espressa in termini di energia solare annua prodotta per unità di superficie lorda AG, o di superficie degli specchi primari per i collettori lineari di Fresnel, e calcolata a partire dal dato contenuto nella certificazione Solar Keymark (o equivalentemente nell’attestazione rilasciata da ENEA per i collettori a concentrazione) per una temperatura media di funzionamento di 50°C, superiori ai seguenti valori minimi:
- nel caso di collettori piani: maggiore di 300 kWht/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;
- nel caso di collettori sottovuoto e collettori a tubi evacuati: maggiore di 400 kWht/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;
- nel caso di collettori a concentrazione: maggiore di 550 kWht/m² anno, con riferimento alla località Atene;
- per gli impianti solari termici prefabbricati per i quali è applicabile solamente la UNI EN 12976, la producibilità specifica, in termini di energia solare annua prodotta QL per unità di superficie di apertura Aa, misurata secondo la norma UNI EN 12976-2 con riferimento al valore di carico giornaliero, fra quelli disponibili, più vicino, in valore assoluto, al volume netto nominale dell’accumulo del sistema solare prefabbricato, e riportata sull’apposito rapporto di prova (test report) redatto da un laboratorio accreditato, deve rispettare almeno uno dei seguenti valori:
- maggiore di 400 kWht/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;
- i collettori solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni. In caso di installazione di collettori solari termici per la produzione di calore in processi industriali, artigianali, agricoli (coltivazione/allevamento) o per il riscaldamento di piscine, per cui risulti essere non necessario un sistema di accumulo termico (bollitore), i requisiti relativi alla garanzia di tale componente vengono meno;
- l’asseverazione, o la dichiarazione del Soggetto Responsabile, da presentare al GSE insieme con la richiesta di concessione degli incentivi, dovrà essere corredata da una relazione tecnica, indipendentemente dalla taglia del nuovo campo solare installato, che giustifichi la non indispensabilità del sistema di accumulo termico, specificando, anche attraverso elaborati grafici e schemi a blocchi dell’impianto, le caratteristiche tecniche del processo e dell’impianto;
- l’installazione dell’impianto è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti;
- per i collettori solari a concentrazione per i quali non è possibile l’ottenimento della certificazione Solar Keymark, la certificazione di cui al punto a) è sostituita da un’approvazione tecnica rilasciata dall’ENEA;
- per i soli impianti di solar cooling, il rapporto tra i metri quadrati di superficie solare lorda (espressa in metri quadrati) e la potenza frigorifera (espressa in kWf) è maggiore di 2; in ogni caso, tale rapporto non potrà superare il valore di 2,75;
- per le macchine frigorifere DEC, la superficie minima solare lorda installata dei collettori deve essere di 8 m2 ogni 1.000 m3/ora di aria trattata; in ogni caso, la superficie solare lorda dei collettori installata ogni 1.000 m3/ora di aria trattata non potrà superare il valore di 10.
Il requisito di cui alla lettera i) non è richiesto per impianti di sola produzione di acqua calda sanitaria, di calore di processo e per le reti di teleriscaldamento.
A quanto ammonta il Conto termico 3.0 per il solare termico e il solar cooling
Il calcolo dell’incentivo è piuttosto complesso e varia in base al:
- il coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta;
- la superficie solare lorda dell’impianto espressa in m² ed ottenuta moltiplicando il numero di moduli che compone il campo solare per l’area lorda del singolo modulo;
- l’energia termica prodotta per unità di superficie lorda, espressa in kWht/m².
Gli incentivi sono erogati in rate annuali costanti, il cui numero varia in funzione della superficie solare.
Sono stati pubblicati i nuovi template per la compilazione della Parte I e Parte II del Modello Unico per impianti fotovoltaici, previsto dal Decreto Ministeriale del 19 maggio 2015, poi aggiornato e integrato dal D. Lgs 199/2021 e dalla Deliberazione 128/2022.
I nuovi template del Modello Unico consentono un iter semplificato:
- per la connessione degli impianti fotovoltaici fino a 50 kW;
- per l'accesso al regime del Ritiro Dedicato.
I produttori interessati dovranno interfacciarsi esclusivamente con i Gestori di Rete per i quali è stato attivato, all'interno del portale Area Clienti GSE, il nuovo servizio “Modello Unico - MU" che consente la trasmissione dei file xml degli impianti che richiedono l'accesso al Ritiro Dedicato.
Dopo l'invio al GSE dei dati presenti nel Modello Unico, da parte dei Gestori di Rete, il Gestore dei Servizi Energetici, provvederà ad attivare il contratto di Ritiro Dedicato e a inviare al produttore il codice relativo e il link per visualizzarlo sul Portale Ritiro Dedicato - RID.