Incentivi per Fotovoltaico e Pompe di Calore: Requisiti e Opportunità in Italia

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025 il D.M. 07/08/2025 che disciplina il Conto Termico 3.0, il nuovo meccanismo per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Il Conto Termico è un incentivo statale erogato dal GSE che agevola interventi di:

  • incremento dell’efficienza energetica degli edifici esistenti;
  • produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza.

Il Conto Termico è un’agevolazione non soggetta a scadenza, non prevede una detrazione fiscale ma un contributo a fondo perduto e può essere sempre valutata per ogni progetto di efficientamento energetico di:

  • abitazioni residenziali;
  • edifici dell’ambito terziario adibiti ad attività produttive;
  • edifici pubblici.

Novità del Conto Termico 3.0

Diverse le novità introdotte dal D.M. 07/08/2025 alla disciplina attualmente in vigore (Conto Termico 2.o):

  • estensione anche agli edifici non residenziali privati (ambito terziario);
  • incentivi all’installazione di impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo e la realizzazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, purché installati congiuntamente alla sostituzione dell’impianto termico con impianto a pompe di calore elettriche;
  • accesso all’incentivo esteso alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e alle configurazioni di autoconsumo collettivo;
  • equiparazione degli enti del terzo settore alle amministrazioni pubbliche;
  • incentivi a sistemi di riscaldamento bivalenti e pompe di calore add-on;
  • innalzamento dell’incentivo al 100% delle spese ammissibili per gli interventi realizzati su edifici ad uso pubblico di proprietà di piccoli comuni con popolazione fino 15.000 abitanti, per interventi sugli edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie, incluse quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero del sistema sanitario nazionale;
  • per immobili pubblici ammessa la demolizione e ricostruzione di edifici come NZEB, con aumento volumetrico fino al 25% e anche in sito diverso, purché all’interno del medesimo comune e nell’ambito di un “progetto integrato”;
  • ampliamento delle spese ammissibili: non solo i costi per la fornitura e posa in opera degli impianti e delle tecnologie oggetto di incentivo, ma anche le spese relative a progettazione, diagnosi energetiche, attestati di prestazione energetica (APE), sistemi di accumulo e infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici;
  • revisione dei massimali di spesa specifici e assoluti per tenere conto dell’evoluzione dei prezzi di mercato.

Quando sarà operativo il Conto Termico 3.0

Il Conto Termico 3.0 entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Tenendo conto che il termine cade il 25 dicembre, la data di riferimento dovrebbe essere il 27 dicembre 2025. Si attende la conferma del GSE, che gestisce la misura e che entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto (25 febbraio 2026) dovrà emanare le regole operative e aggiornare la piattaforma PortalTermico per l’invio delle richieste di accesso con le nuove regole.

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Le domande per la richiesta degli incentivi, presentate prima dell’entrata in vigore del decreto, sono soggette alla disciplina prevista dal D.M. 16/02/2016, che continua ad applicarsi:

  • per le istanze di prenotazione dell’amministrazione pubblica accolte dal GSE e con lavori di realizzazione non conclusi, alla data di entrata in vigore del decreto (27 dicembre 2025);
  • per gli interventi delle amministrazioni pubbliche inerenti alla sostituzione dell’impianto esistente e all’installazione di impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione, in presenza di contratto di prestazione energetica stipulato in data antecedente al 1° gennaio 2025 ovvero di contratto per l’approvvigionamento dei medesimi generatori di calore stipulato in data antecedente al 1° gennaio 2025, a seguito di procedure di gara ad evidenza pubblica o mediante altri strumenti di acquisto gestiti da centrali di committenza, e per i quali l’istanza di accesso agli incentivi sia presentata entro un anno dall’entrata in vigore del decreto.

Chi può accedere al Conto Termico 3.0?

Come già detto, il Conto Termico 3.0 ha ampliato la platea dei beneficiari. Possono accedere al contributo:

  • le pubbliche amministrazioni;
  • i privati, esclusivamente per interventi eseguiti su edifici appartenenti all’ambito terziario.

Per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili:

  • le pubbliche amministrazioni;
  • i privati, per gli interventi eseguiti su:
    • edifici appartenenti all’ambito terziario.
    • edifici appartenenti all’ambito residenziale.

Definizione di "Privati" e "Imprese"

Nella definizione di “privati” rientrano tutti i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche; tra questi anche le imprese, ovvero qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle modalità di finanziamento e dal perseguimento di uno scopo di lucro, a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica.

Esclusioni

Sono tuttavia previsti requisiti ostativi generali, per cui l’incentivo è accessibile a tutte le imprese, fatte salve le seguenti esclusioni:

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  • imprese per le quali ricorre una delle cause di esclusione previste dagli articoli 94 (esclusione automatica) e 95 (esclusione non automatica) del D.Lgs. 36/2023;
  • imprese soggette a divieto, decadenza o sospensione ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. 159/2011, riguardante gli effetti delle misure di prevenzione;
  • imprese in difficoltà economica;
  • imprese nei confronti delle quali penda un ordine di recupero emesso a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali o incompatibili con il mercato interno.

Inoltre, non sono ammessi agli incentivi gli interventi per i quali, prima dell’avvio dei lavori, non sia stata presentata una richiesta preliminare di accesso agli incentivi comprensiva di almeno le seguenti informazioni:

  • nome e dimensioni dell’impresa;
  • descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
  • ubicazione del progetto;
  • elenco dei costi del progetto;
  • tipologia dell’aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro);
  • importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

Edifici Residenziali e Terziari ammessi al Conto Termico 3.0

Edifici Residenziali

Rientrano nell’ambito residenziale le seguenti categorie:

  • A/1 - abitazioni signorili;
  • A/2 - Abitazioni civili;
  • A/3 - Abitazioni economiche;
  • A/4 - Abitazioni popolari;
  • A/5 - Abitazioni ultrapopolari;
  • A/6 - Abitazioni rurali;
  • A/7 - Villini;
  • A/11 - Abitazioni tipiche dei luoghi.

Edifici Terziari

Rientrano nell’ambito terziario, gli edifici e le unità immobiliari di categoria catastale:

  • A/10 (uffici e studi privati);
  • Gruppo B;
  • Gruppo C ad esclusione di C/6 (stalle, scuderie) e C/7 (tettoie chiuse od aperte);
  • Gruppo D ad esclusione di D9 (edifici galleggianti);
  • Gruppo E ad esclusione di E2 (ponti comunali o provinciali a pedaggio), E4 (recinti esigenze pubbliche), E6 (fari, semafori e torri pubblici);

Incentivi Statali e Regionali per il Fotovoltaico

Anche nel 2025, in Italia, i privati cittadini possono dotarsi di un impianto fotovoltaico facendo affidamento su una serie di sussidi e strumenti dedicati.

Fotovoltaico Gratuito: Reddito Energetico (ISEE)

Una delle grandi novità introdotta negli incentivi statali al fotovoltaico domestico è il Reddito energetico nazionale. La misura, introdotta per la prima volta nel 2024, permette di ottenere pannelli fotovoltaici domestici in maniera gratuita grazie ad un contributo in conto capitale, ma solo per alcune fasce economiche della popolazione che rientrano in un determinato ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

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Possono fare richiesta del Bonus Fotovoltaico Reddito Energetico tutti i nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro; oppure inferiore a 30.000 euro ma con almeno 4 figli a carico.

Bonus Fotovoltaico 50% - 36%

Il Bonus Fotovoltaico, meglio noto come Bonus Casa o Bonus Ristrutturazione, è un incentivo fiscale e non economico. Permette di portare in detrazione il 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) in caso di interventi di ristrutturazione edilizia. Ma nella lista di lavori rientra anche l’acquisto e l’installazione di impianti fotovoltaici residenziali, a patto che i pannelli siano installati per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione.

Per godere del bonus fotovoltaico al 50% c’è tempo solo fino al 31 dicembre 2025.

Superbonus 70% per il fotovoltaico residenziale

L’incentivo fotovoltaico 2025 più generoso, sempre in ambito fiscale, rimane quello appellato con il suffisso “super”. Ma abbandonata una volta per tutte la generosa e complessa aliquota del 110%, il Superbonus per gli interventi di riqualificazione energetica in edilizia oggi appare molto ridimensionato.

La detrazione è scesa al 65%. Per questo bonus edilizio è necessaria una precisazione: gli interventi ammessi si distinguono in “TRAINANTI” (sempre possibili) e “trainati” (possibili solo in combinazione con un intervento trainante). L’installazione di pannelli fotovoltaici domestici rientra tra gli interventi trainati.

Il Superbonus 65% rimane in vigore fino al 31 dicembre 2025. Tuttavia per sfruttare la detrazione è necessario aver presentato CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata) ed eventuale delibera assembleare per i condomini entro il 15 ottobre 2024.

Incentivi per le Comunità Energetiche Rinnovabili e l’Autoconsumo Diffuso

Una forma di incentivi fotovoltaici 2025 ancora molto conveniente è quella offerta dal Decreto CACER e premia l’energia generata da impianti solari (ma non solo) e condivisa virtualmente nei gruppi di autoconsumo di gruppo e nelle comunità energetiche rinnovabili (CER). Il regime prevede una tariffa premio riconosciuta sull’energia condivisa incentivabile e un corrispettivo di valorizzazione ARERA a rimborso di alcune componenti tariffarie (nel 2024 è stato di oltre 10 euro/MWh).

Tariffa premio e contributo ARERA possono essere richieste fino al trentesimo giorno successivo alla data di raggiungimento dei 5 GW incentivati totali; o in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2027.

Incentivi Fotovoltaico nel Conto Termico 3.0

L’attuale bozza del provvedimento propone di ampliare gli interventi ammissibili, incentivando accanto alle fonti rinnovabili termiche anche l’installazione di pannelli fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, presso l’edificio o nelle relative pertinenze, a patto di sostituire contestualmente gli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompe di calore elettriche.

Secondo le attuali norme l’agevolazione è un contributo a fondo perduto che non può superare il 65% delle spese sostenute.

Il Decreto Ministeriale è in fase di valutazione, dovrebbe entrare in vigore nel 2025.

Incentivi Regionali

Diverse Regioni in Italia offrono oggi delle agevolazioni per i pannelli fotovoltaici, destinate a privati cittadini o comunità. E in molti casi i contributi sono cumulabili con le misure di supporto distribuite a livello nazionale.

Pompe di Calore: Incentivi e Detrazioni

Si possono sfruttare Ecobonus o Bonus Ristrutturazioni per detrarre dalle tasse il 50% della spesa per una pompa di calore. Per fortuna anche nel 2025 sono disponibili incentivi statali che abbattono i costi di installazione sia delle pompe di calore sia dei sistemi ibridi.

Esistono due detrazioni fiscali per l’installazione di una pompa di calore: Ecobonus e Bonus Ristrutturazioni (o Bonus casa).

Come Richiedere l'Incentivo

Per richiedere gli incentivi, se sei il soggetto che ha realizzato l’intervento o il soggetto delegato da quest’ultimo alla presentazione della richiesta, devi prima registrarti nell’Area Clienti del GSE.

Durante l’istruttoria se viene rilevata documentazione mancante o non conforme, il GSE invierà una richiesta di integrazione all’indirizzo indicato nella sezione “corrispondenza”. Ricevuta l’eventuale richiesta di documentazione integrativa, questa deve essere inviata al GSE tramite il Portaltermico.

Consulta il “Catalogo Pompe di Calore (2A)” e verifica se l’intervento da te realizzato è prequalificato e accede alla procedura semplificata tramite il Portaltermico. Tutti gli apparecchi elencati nel Catalogo rispondono ai requisiti tecnici contenuti negli allegati al Decreto 16 febbraio 2016.

Tabella Incentivi al Fotovoltaico nelle Configurazione di Autoconsumo Virtuale

Incentivo Descrizione Beneficiari Scadenza
Tariffa Premio CER Incentivo per l'energia condivisa in comunità energetiche rinnovabili Comuni, imprese, cittadini, enti no-profit 31 dicembre 2027 (o raggiungimento 5GW incentivati)
Corrispettivo di Valorizzazione ARERA Rimborso di alcune componenti tariffarie Comunità energetiche rinnovabili N/A
Bonus PNRR 40% Contributo in conto capitale sul costo di investimento Comuni fino a 30.000 abitanti 30 novembre 2025

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