Il Superbonus è l’agevolazione fiscale introdotta dall’articolo 119 del D.L. 34/2020 (decreto Rilancio) per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Dal suo lancio, il Superbonus ha subito più di 40 cambiamenti normativi che ne hanno reso la gestione e la fruizione sempre più complesse e soggette a restrizioni.
La Legge di bilancio 2022 ha prorogato l’agevolazione, prevedendo scadenze diverse in funzione dei soggetti che sostengono le spese ammesse e una riduzione progressiva delle detrazioni:
- 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;
- 70% per le spese sostenute nel 2024;
- 65% per le spese sostenute nel 2025.
Archiviata la percentuale del 70% per il 2024, dal primo gennaio 2025 il Superbonus è riconosciuto nella misura del 65% e soltanto a:
- condomini;
- persone fisiche proprietarie di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari;
- Onlus;
- ADV;
- APS.
La Legge di Bilancio 2025 stabilisce, inoltre, che la detrazione del 65% per le spese sostenute nell’anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi per i quali, alla data del 15 ottobre 2024 risulti:
- presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Il Superbonus 110%, così come lo abbiamo conosciuto finora, continuerà a essere in vigore solo nelle zone colpite dai terremoti, con il nome di Superbonus rafforzato.
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In cosa consiste la detrazione del Superbonus?
L’agevolazione consiste in una detrazione dall’imposta lorda delle spese sostenute e documentate dal 1° luglio 2020 da ripartire:
- in 5 quote annuali di pari importo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021;
- in 4 quote annuali di pari importo, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022;
- in 10 quote annuali di pari importo, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024.
Per le spese sostenute nel 2022 la detrazione può essere ripartita su opzione del contribuente in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile ed è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.
Per le spese sostenute nel 2023 la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo d’imposta 2023, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024.
La maggiore imposta eventualmente dovuta è versata, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi.
La detrazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua; pertanto, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi, né essere chiesta a rimborso.
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Superbonus 2025, cessione del credito e sconto in fattura
Attualmente quando parliamo di cessione del credito e dello sconto in fattura ci salta in mente l’art. 121 del D.L. 34/2020 nella sua originaria stesura e senza limitazioni.
Ma nello scenario odierno l’art. 121 del D.L. 34/2020, riguardante gli interventi riferiti all’art. 119 dello stesso decreto, si trova a dover rispettare delle limitazioni imposte in primis dal D.L. 11/2023 e dal D.L. 39/2024, i quali come sappiamo hanno portato ad un blocco sostanziale della cessione del credito e dello sconto in fattura.
Difatti, è possibile usufruire dell’opzioni sopraindicate a condizione che entro la data di entrata in vigore del D.L.11/2023 siano state presentate la delibera assembleare, CILAS e che alla data del 30 marzo 2024 risulti l’effettivo avvio dei lavori con pagamento di spese comprovate da fatture.
In caso non siano state rispettate le dovute scadenze non sarà più possibile procedere con le opzioni previste dall’art. 121 del D.L. 34/2020, ma si potrà fruire dell’agevolazione in maniera diretta.
Superbonus 2025 al 65%: Interventi Ammessi
Per accedere al Superbonus, è fondamentale comprendere quali interventi sono ammissibili e come si suddividono in "trainanti" e "trainati".
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Interventi Trainanti
Il Superbonus potrà essere chiesto nel 2025 per per le seguenti tipologie di interventi (cosiddetti “trainanti”):
- isolamento termico;
- sostituzione degli impianti;
- interventi antisismici.
Interventi Trainati
Il Superbonus spetta anche per le seguenti ulteriori tipologie di interventi (“trainati”), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti:
- di efficientamento energetico rientranti nell’Ecobonus
- finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche
- di installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
Il Superbonus spetta, infine, anche per i seguenti interventi trainati, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o antisismici, precedentemente elencati:
- installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici (indicati all’articolo 1, comma 1, lettere a, b, c, d, del D.P.R. n. 412/1993) o di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici
- installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.
Superbonus 2025 per Efficientamento Energetico
Ricordiamo, in estrema sintesi, che è necessario effettuare almeno uno degli interventi considerati “trainanti”, cioè principali. Solo in presenza di uno o più di tali interventi è possibile includere nell’agevolazione anche interventi “trainati”, ossia considerati “secondari”.
Per fruire del SuperEcoBonus l’intervento “trainante” (anche unitamente a taluno degli interventi “trainati”) deve assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) ante e post intervento rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Gli interventi trainanti di riqualificazione energetica sono i seguenti:
- Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e gli interventi per la coibentazione del tetto;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari; la detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari.
Sono interventi di riqualificazione energetica “trainati” (che possono fruire del Super-EcoBonus solo se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi “trainanti”):
- Tutti gli interventi di efficientamento energetico
- L’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.
- L’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati di cui sopra;
- L’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Superbonus 2025 per Riduzione Rischio Sismico
Gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico sono interventi sempre “trainanti” che possono pertanto fruire del Superbonus senza dover essere abbinati ad altri interventi.
Il SuperSismaBonus è riconosciuto anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di riduzione del rischio sismico nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.
Gli interventi vanno realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche 1, 2 o 3; dall’intervento deve derivare una riduzione del rischio tale da determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore.
Superbonus 2025 per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche
Possono essere agevolati con il Superbonus 65% anche gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi nonché alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Si tratta di un “intervento trainato”: per poter usufruire del SuperBonus, è, infatti, necessario abbinare l’intervento di eliminazione delle barriere architettoniche ad almeno uno degli “interventi trainanti” di efficientamento energetico ovvero di riduzione del rischio sismico.
Superbonus al 110% per aree sisma
Fino al 31 dicembre 2025 per gli interventi di recupero sugli edifici colpiti dai terremoti (eventi sismici verificatisi a far data dall’1.4.2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (ex art. 119, comma 8-ter, d.l. n. 34/2020) si può richiedere in aggiunta al “contributo sisma” il Superbonus al 110% con la possibilità di usufruire dello sconto in fattura e della cessione del credito.
Adempimenti e Documentazione Richiesti per il Superbonus
CILA Superbonus
Il D.L. 77/2021 ha stabilito che per fruire del Superbonus è necessaria una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione (rendendo non più necessaria l’attestazione dello stato legittimo).
La norma, in particolare, stabilisce che gli interventi rientranti nella misura del Superbonus, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante CILA.
Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
La disposizione specifica che la presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo (articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).
Il 4 agosto 2021 la Conferenza Unificata ha dato il via libera all’adozione del modulo unico per la Cila-Superbonus.
Pompe di Calore e Superbonus 110%: Un'Opportunità da Non Perdere
Ma quali sono gli interventi per i quali si accede all‘Ecobonus 110% utilizzando le pompe di calore? Quali sono le caratteristiche che devono avere?
Nei condomini, la sostituzione di un vecchio impianto di climatizzazione invernale esistente con un impianto centralizzato per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria con una caldaia a condensazione almeno in classe A oppure con una pompa di calore (anche in impianto ibrido o geotermico), oppure con impianto di microcogenerazione o collettori solari termici.
Gli interventi che possono beneficiare della maxi detrazione devono necessariamente prevedere il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o il raggiungimento della classe più alta.
Per le pompe di calore l’accesso alle detrazioni è consentito a condizione che le predette rispettino l’Allegato F del “Decreto Requisiti” del Ministro dello Sviluppo Economico 6 Agosto 2020.
Quando conviene sostituire l’impianto di riscaldamento esistente con un impianto a pompa di calore? Cosa occorre considerare nella scelta?
Inoltre, bisogna fare attenzione all’accoppiamento con sistemi ad alta temperatura: la pompa di calore può essere accoppiata ai radiatori ma occorre scegliere pompe di qualità garantita ed efficienti.
Ti ricordiamo - infatti - che la pompa di calore utilizza l’energia elettrica per produrre un quantitativo più o meno elevato di kW termici.
Fotovoltaico e Superbonus: Energia Solare a Costo Zero
La maxi-detrazione permette di installare impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo elettrici a costo zero, con il limite di 48.000 euro per ciascun intervento.
Per chi ha sempre guardato con interesse al fotovoltaico, ma non ha mai concretizzato il desiderio, il Superbonus offre un’opportunità mai vista prima: pannelli fotovoltaici e sistemi di accumulo a costo zero!
Fino allo scorso luglio, l’unica forma di incentivazione statale a disposizione dei privati per installare un impianto fotovoltaico era il Bonus ristrutturazioni, l’agevolazione destinata agli interventi di recupero edilizio che, come stabilito dal D.L. 83/2012, consente di detrarre dalle tasse (IRPEF) il 50% delle spese relative a numerosi interventi sulle abitazioni, per costo un massimo di 96.000 euro complessivi.
Tra i molti interventi incentivabili, oltre alle opere murarie, idrauliche, elettriche, agli infissi e ad altro ancora, è compresa anche l’installazione dei pannelli fotovoltaici.
Dal 01 luglio 2020 e fino a tutto il 2021, grazie al Superbonus, è possibile scegliere una strada ancora più conveniente, che permette di ottenere una detrazione del 110% dei costi per l’installazione del proprio impianto fotovoltaico eventualmente abbinato a sistemi di accumulo elettrochimici (qui vi spieghiamo di cosa si tratta e quali vantaggi comporta un sistema di accumulo).
Il rimborso si “spalma” in soli cinque anni ed è convertibile in sconto immediato in fattura da parte del prestatore delle opere.
Il fotovoltaico può accedere al Superbonus in quanto fa parte dei cosiddetti interventi “trainati” da quelli obbligatori definiti “trainanti” (cappotto termico oppure sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con pompa di calore o con caldaia a condensazione oppure, solo nel caso del fotovoltaico, una delle misure antisismiche prevista dal Sismabonus).
Per l’accesso al maxi incentivo del 110% bisogna inoltre ottenere il doppio salto di classe energetica certificato dall’APE - Attestato di Prestazione Energetica, condizione che implica quasi sempre ulteriori azioni migliorative oltre all’intervento trainante.
Se possono essere rispettati tutti i requisiti di accesso al Superbonus 110% (attenzione, va fatta un’analisi preliminare e uno studio di fattibilità da parte di un termotecnico o studio di progettazione!) l’impianto fotovoltaico domestico connesso alla rete elettrica può davvero essere installato a costo zero.
Essendo l’installazione di un impianto fotovoltaico - ed annesso accumulo - un intervento trainato da quello di sostituzione dell’impianto di riscaldamento, può beneficiare del 110%.
Tabella riassuntiva dei limiti di spesa per interventi di efficientamento energetico (trainanti)
| Tipo di Intervento | Edifici Unifamiliari o Unità Indipendenti | Edifici da 2 a 8 Unità Immobiliari | Edifici con più di 8 Unità Immobiliari |
|---|---|---|---|
| Isolamento Termico | 50.000 € | 40.000 € x numero unità | 30.000 € x numero unità |
| Sostituzione Impianti Climatizzazione (Parti Comuni) | N/A | 20.000 € x numero unità | 15.000 € x numero unità |
| Sostituzione Impianti Climatizzazione (Unifamiliari) | 30.000 € | N/A | N/A |