Normativa per il Biologo Nutrizionista in Italia

L'attività professionale del Biologo nutrizionista è prevista dall’Art. 3 della L. 396/67 - Ordinamento della professione di biologo, al cui art. 3 regola l’“Oggetto della professione”. In particolare l’Art. 3(Oggetto della professione di biologo) lett. b)del suddetto articolo individua le competenze del Biologo nutrizionista.

La Legge n. 42 del 26/02/1992 Art. 1, comma 3, stabilisce che il Biologo può esercitare l’attività di nutrizionista solo se abilitato all’esercizio della professione ed iscritto alla sez. A dell'Albo.

In applicazione al suddetto articolo l’iscrizione all’Ordine conferisce il titolo giuridico per svolgere la professione di Biologo nutrizionista. E’ ovvio che per svolgere al meglio l’attività si rende necessario seguire scuole di specializzazione,corsi, master etc.

Ai sensi dell’art. 5 della L. 3/2018 (GU n. 27 del 2-2-2018) il biologo, al pari degli altri professionisti sanitari, ha l’obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva.

La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce, ai sensi dell’art. 16-quater del D. Lgs. n. 502/1992, requisito indispensabile per svolgere l’attività professionale.

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Il biologo, al pari degli altri professionisti sanitari, può conoscere in ogni momento, tramite l’accesso all’anagrafe nazionale del COGEAPS, i crediti maturati e il proprio debito formativo complessivo; può chiedere inoltre in qualsiasi momento al proprio Ordine l’attestazione del numero di crediti formativi registrati nel sistema del COGEAPS e, al termine del triennio formativo di riferimento l’eventuale certificazione del pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo del relativo triennio. Competente al rilascio della certificazione è l’ Ordine dei Biologi del Lazio e dell’Abruzzo.

Requisiti e Adempimenti

  • Aprire partita IVA
  • Comunicare all’Ordine e all’Enpab la Partita Iva
  • Iscriversi all’Enpab (Ente Nazionale di Previdenza a favore dei Biologi)(vedi sito www.enpab.it)
  • In caso di utilizzo di targhe,inserzioni pubblicitarie,carta intestata,biglietti da visita etc. scaricando dal sito www.onb.it la modulistica e poi presentare l’istanza al Sindaco del proprio comune per l’affissione.
  • Chiedere all’Ordine l’uso del timbro professionale scaricando dal suddetto sito la modulistica.

Occorre chiedere l’autorizzazione all’apertura dello studio (non tutte le regioni hanno pubblicato norme a tal riguardo( informazioni possono essere chieste all’Ufficio di Igiene e Sanità pubblica della ASL e/o all’Assessorato alla Sanità del comune).

Sulle ricevute rilasciate all’utente bisogna applicare il 2% a favore Enpab(Art.8 D.L.vo 103/96). L’elaborazione delle diete sono esenti da IVA.

La prestazione d’opera intellettuale oggetto dell’attività del Biologo costituisce un’operazione che è esente ai fini Iva, per cui le ricevute sono esenti dall’imposta IVA. (Art. 10, c. 18, D.P.R. 633/1972).

Obblighi e Adempimenti

Per i professionisti iscritti all’albo il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ha reso obbligatorio l’uso della casella PEC (posta elettronica certificata) ed ha previsto sanzioni per i professionisti che non comunicano la propria PEC (ora domicilio digitale) al proprio Ordine di appartenenza.

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Il Codice dell’Amministrazione Digitale (D.L. vo n. 82 del 7/3/2005 ) ha conferito alla posta elettronica certificata (PEC) valore legale opponibile a terzi in caso di contenzioso. In particolare l’Art. 48 comma 1 stabilisce “la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la Posta Elettronica Certificata ai sensi del DPR n. 68/2005 “

Si ricorda che il gestore della PEC deve essere iscritto nell’elenco pubblico dei Gestori di PEC accreditato.

Il Decreto-legge n. 185 del 29/11/08 convertito in Legge 2/2009 all’Art. 16 comma 7 stabilisce: “I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con leggi dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (Scadenza il 29/11/2009)”.

Gli Ordini pubblicano un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

Il Timbro recante il logo dell’Ordine, il nome ed il numero di iscrizione all’Albo, è rilasciato all’iscritto previa compilazione del modello reperibile sul sito web istituzionale.

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Il logo può essere apposto esclusivamente sulla carta intestata, sui biglietti da visita, buste, messaggi di posta elettronica, sul timbro professionale.

Linee Guida e Restrizioni

Come previsto dalle Linee Guida per la professione del Biologo Nutrizionista (pubblicate nel 2019 dall’allora ONB), e più in generale, tutte le attività afferenti alle professioni sanitarie non possono essere esercitate in strutture in cui si svolgano anche professioni non sanitarie (p. es. negozi, centri estetici, ecc) per evitare che ci sia “un interesse in conflitto con quello di un cliente o che possa condizionare il corretto svolgimento dell’incarico” (p.es. la vendita di prodotti, corsi o servizi da parte dello stesso professionista o di terzi).

Per palestre e centri sportivi in genere, l’esercizio professionale è consentito a patto che la stanza sia utilizzata in maniera esclusiva dal Biologo, che l’attività sia rivolta esclusivamente ai clienti del circolo sportivo e che venga assicurata adeguata riservatezza e decoro e siano soddisfatte le caratteristiche a cui tutti gli studi professionali sanitari devono rispondere.

Pubblicità Sanitaria

La pubblicità sanitaria è regolata da diversi provvedimenti normativi riportati sul sito del Ministero della Salute, ad ogni modo la pubblicità è ammessa con ogni mezzo, deve avere carattere informativo essere funzionale all’oggetto, veritiera, corretta e non deve violare l’obbligo del segreto professionale.

Inoltre non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria, deve essere escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo (che inviti, cioè, all’acquisto di beni o servizi), nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignita’ della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria.

Responsabilità Professionale

Legge 8 marzo 2017, n. 24 cd. Legge Gelli-Bianco recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” prevede espressamente nell’art. 3.

Ai fini di una copertura generale, si raccomanda inoltre al professionista di valutare un’ulteriore copertura di polizza che garantisca dai rischi da responsabilità civile, diversi da quelli evidentemente correlati alla condotta professionale.

Attività del Biologo Nutrizionista

Tra le informazioni di natura generale, si rammenta che il biologo nutrizionista può elaborare e determinare piani alimentari sia nei confronti di persone sane sia di persone alle quali è stata diagnosticata una patologia, tuttavia, questa operazione potrà essere effettuata solo dopo l’accertamento delle condizioni fisio-patologiche da parte del medico.

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