Conto Termico: Requisiti per Pompe di Calore e Novità del Conto Termico 3.0

Il Conto Termico è un incentivo statale erogato dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) che agevola interventi di incremento dell’efficienza energetica degli edifici esistenti e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza. È un’agevolazione non soggetta a scadenza, non prevede una detrazione fiscale ma un contributo a fondo perduto e può essere sempre valutata per ogni progetto di efficientamento energetico di abitazioni residenziali, edifici dell’ambito terziario adibiti ad attività produttive ed edifici pubblici.

In questo articolo, trovi la guida alle novità del Conto Termico 3.0, in vigore dal 27 dicembre 2025, e una sintesi del Conto Termico 2.0, ovvero delle opportunità offerte attualmente dalla misura.

Novità del Conto Termico 3.0

Il D.M. 07/08/2025 ha introdotto diverse novità alla disciplina attualmente in vigore (Conto Termico 2.0), tra cui:

  • Estensione anche agli edifici non residenziali privati (ambito terziario).
  • Incentivi all’installazione di impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo e la realizzazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, purché installati congiuntamente alla sostituzione dell’impianto termico con impianto a pompe di calore elettriche.
  • Accesso all’incentivo esteso alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e alle configurazioni di autoconsumo collettivo.
  • Equiparazione degli enti del terzo settore alle amministrazioni pubbliche.
  • Incentivi a sistemi di riscaldamento bivalenti e pompe di calore add-on.
  • Innalzamento dell’incentivo al 100% delle spese ammissibili per gli interventi realizzati su edifici ad uso pubblico di proprietà di piccoli comuni con popolazione fino 15.000 abitanti, per interventi sugli edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie, incluse quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero del sistema sanitario nazionale.
  • Per immobili pubblici ammessa la demolizione e ricostruzione di edifici come NZEB, con aumento volumetrico fino al 25% e anche in sito diverso, purché all’interno del medesimo comune e nell’ambito di un “progetto integrato”.
  • Ampliamento delle spese ammissibili: non solo i costi per la fornitura e posa in opera degli impianti e delle tecnologie oggetto di incentivo, ma anche le spese relative a progettazione, diagnosi energetiche, attestati di prestazione energetica (APE), sistemi di accumulo e infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.
  • Revisione dei massimali di spesa specifici e assoluti per tenere conto dell’evoluzione dei prezzi di mercato.

Il Conto Termico 3.0 entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Tenendo conto che il termine cade il 25 dicembre, la data di riferimento dovrebbe essere il 27 dicembre 2025. Si attende la conferma del GSE, che gestisce la misura e che entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto (25 febbraio 2026) dovrà emanare le regole operative e aggiornare la piattaforma PortalTermico per l’invio delle richieste di accesso con le nuove regole.

Le domande per la richiesta degli incentivi, presentate prima dell’entrata in vigore del decreto, sono soggette alla disciplina prevista dal D.M. 16/02/2016, che continua ad applicarsi:

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  • per le istanze di prenotazione dell’amministrazione pubblica accolte dal GSE e con lavori di realizzazione non conclusi, alla data di entrata in vigore del decreto (27 dicembre 2025);
  • per gli interventi delle amministrazioni pubbliche inerenti alla sostituzione dell’impianto esistente e all’installazione di impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione, in presenza di contratto di prestazione energetica stipulato in data antecedente al 1° gennaio 2025 ovvero di contratto per l’approvvigionamento dei medesimi generatori di calore stipulato in data antecedente al 1° gennaio 2025, a seguito di procedure di gara ad evidenza pubblica o mediante altri strumenti di acquisto gestiti da centrali di committenza, e per i quali l’istanza di accesso agli incentivi sia presentata entro un anno dall’entrata in vigore del decreto.

Chi può accedere al Conto Termico 3.0?

Il Conto Termico 3.0 ha ampliato la platea dei beneficiari. Possono accedere al contributo:

  • Pubbliche Amministrazioni per interventi di incremento dell’efficienza energetica negli edifici e produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
  • Privati, esclusivamente per interventi eseguiti su edifici appartenenti all’ambito terziario o residenziale per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e su edifici appartenenti all’ambito terziario per incremento dell’efficienza energetica negli edifici.

Definizione di Privati e Imprese

Nella definizione di “privati” rientrano tutti i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, tra cui le imprese, ovvero qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle modalità di finanziamento e dal perseguimento di uno scopo di lucro, a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica.

Definizione di Impresa ai fini del Conto Termico 3.0

Il decreto fornisce la seguente definizione: qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle modalità di finanziamento e dal perseguimento di uno scopo di lucro. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica. Tra le imprese sono incluse anche quelle costituite in forma aggregata, quali a titolo non esaustivo associazioni temporanee di impresa, i raggruppamenti di imprese, le società di scopo e i consorzi.

Non è prevista pertanto nessuna limitazione settoriale né il riferimento a codici ATECO di attività escluse.

Sono tuttavia previsti requisiti ostativi generali, per cui l’incentivo è accessibile a tutte le imprese, fatte salve le seguenti esclusioni:

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  • Imprese per le quali ricorre una delle cause di esclusione previste dagli articoli 94 (esclusione automatica) e 95 (esclusione non automatica) del D.Lgs. 36/2023.
  • Imprese soggette a divieto, decadenza o sospensione ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. 159/2011, riguardante gli effetti delle misure di prevenzione.
  • Imprese in difficoltà economica.
  • Imprese nei confronti delle quali penda un ordine di recupero emesso a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali o incompatibili con il mercato interno.

Inoltre, non sono ammessi agli incentivi gli interventi per i quali, prima dell’avvio dei lavori, non sia stata presentata una richiesta preliminare di accesso agli incentivi comprensiva di almeno le seguenti informazioni:

  • Nome e dimensioni dell’impresa.
  • Descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine.
  • Ubicazione del progetto.
  • Elenco dei costi del progetto.
  • Tipologia dell’aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro).
  • Importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

Ai fini dell’accesso agli incentivi, oltre che direttamente, i soggetti privati possono avvalersi di una ESCO, mediante la stipula di un contratto di servizio energia o di un contratto di prestazione energetica.

Limitatamente agli interventi realizzati in ambito residenziale che prevedono una sostituzione impiantistica, il contratto di prestazione energetica o di servizio energia deve avere ad oggetto interventi di dimensioni superiori a 70 kW, in caso di interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o superiore a 20 metri quadri, in caso di installazione di impianti solari termici.

Edifici Residenziali ammessi

Rientrano nell’ambito residenziale le seguenti categorie:

  • A/1 - abitazioni signorili;
  • A/2 - Abitazioni civili;
  • A/3 - Abitazioni economiche;
  • A/4 - Abitazioni popolari;
  • A/5 - Abitazioni ultrapopolari;
  • A/6 - Abitazioni rurali;
  • A/7 - Villini;
  • A/11 - Abitazioni tipiche dei luoghi.

Da precisare che agli interventi realizzati su interi edifici o parti comuni di edifici caratterizzati da categorie catastali miste (residenziale e terziario), è attribuito l’ambito catastale prevalente per l’edificio, calcolato in base ai millesimi.

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Edifici dell’ambito Terziario ammessi

Rientrano nell’ambito terziario, gli edifici e le unità immobiliari di categoria catastale:

  • A/10 (uffici e studi privati);
  • Gruppo B;
  • Gruppo C ad esclusione di C/6 (stalle, scuderie) e C/7 (tettoie chiuse od aperte);
  • Gruppo D ad esclusione di D9 (edifici galleggianti);
  • Gruppo E ad esclusione di E2 (ponti comunali o provinciali a pedaggio), E4 (recinti esigenze pubbliche), E6 (fari, semafori e torri pubblici);

Enti Pubblici Ammessi

Ecco l’elenco fornito dal decreto:

  • Amministrazioni pubbliche, loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti.
  • Enti pubblici economici e autorità di sistema portuale, compresi gli ex Istituti autonomi case popolari comunque denominati e trasformati dalle Regioni.
  • Cooperative di abitanti iscritte all’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi costituito presso il Ministero dello sviluppo economico in base all’articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
  • Enti contenuti nell’elenco ISTAT.
  • Società in house come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, laddove realizzino gli interventi di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto, sugli immobili dell’amministrazione o delle amministrazioni controllanti.
  • Concessionari che gestiscano servizi pubblici utilizzando immobili di Enti territoriali o locali.
  • Società cooperative sociali costituite ai sensi dell’articolo 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni e iscritte nei rispettivi albi regionali di cui all’articolo 9, comma 1, della medesima disposizione.

Oltre che direttamente, le amministrazioni pubbliche, possono avvalersi, in qualità di soggetto responsabile, alternativamente:

  • Di una ESCO, mediante la stipula di un contratto di prestazione energetica.
  • Di altro soggetto pubblico deputato alla gestione degli immobili oggetto degli interventi o di quelli preposti, ai sensi della normativa vigente, all’attuazione dei medesimi interventi, tra i quali, l’Agenzia del Demanio o i provveditorati alle opere pubbliche, qualora tali soggetti agiscano in qualità di Soggetto Responsabile.
  • Di un soggetto privato nell’ambito di forme di partenariato pubblico-privato, ad esclusione del partenariato sociale, nei limiti delle spese sostenute dall’amministrazione pubblica nell’ambito del medesimo contratto.
  • Delle comunità energetiche ovvero delle configurazioni di autoconsumo di cui sono membri.

Definizione di Pubblica Amministrazione

Il D.Lgs. 165/2001 chiarisce che per “amministrazioni pubbliche” si intendono:

  • Tutte le amministrazioni dello Stato, comprese scuole e istituti di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.
  • Le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.
  • Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e i loro consorzi e associazioni.
  • Le istituzioni universitarie.
  • Gli Istituti autonomi per le case popolari.
  • Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro associazioni.
  • Tutti gli enti pubblici non economici a livello nazionale, regionale e locale.
  • Le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
  • L’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.
  • Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni del decreto si applicano anche al CONI.

Enti del Terzo Settore Assimilati alle P.A.

Per il Conto Termico 3.0 sono assimilati alle amministrazioni pubbliche (e beneficiano di tutte le deroghe previste) gli enti del terzo settore, ovvero gli enti definiti all’articolo 4 del D.Lgs. 117/2017 e inclusi nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Requisiti per Pompe di Calore

L’ammontare erogato non può eccedere il 65% delle spese sostenute ammissibili. Inoltre la pompa di calore deve soddisfare i requisiti tecnici stabiliti dal GSE in termini di efficienza energetica, rendimento e durata. La documentazione necessaria per presentare una richiesta di contributo attraverso il conto termico per pompa di calore varia in base alla tipologia di richiedente e alla tipologia di intervento. È importante notare che i documenti richiesti possono variare a seconda del GSE e delle disposizioni vigenti.

Inoltre, è possibile consultare il sito web del GSE per verificare se la pompa di calore soddisfa i requisiti tecnici e se è inclusa nell’elenco delle tecnologie incentivabili.

Conto Termico 2.0 vs Conto Termico 3.0: Principali Differenze

Il Conto Termico 3.0 introduce significative novità rispetto al precedente Conto Termico 2.0.

Aspetto Conto Termico 2.0 Conto Termico 3.0 (previsto)
Anno di riferimento In vigore dal 2016 Atteso nel 2025
Copertura spese Fino al 65% Oltre il 65% per alcune categorie
Beneficiari Privati, aziende, Pubbliche Amministrazioni (PA) ed ESCO (Energy Service Company) Estende gli incentivi a comunità energetiche rinnovabili, configurazioni di autoconsumo collettivo ed enti del terzo settore

Queste modifiche mirano a incentivare una più ampia gamma di interventi di efficienza energetica, coinvolgendo un numero maggiore di beneficiari e promuovendo l’adozione di tecnologie innovative e sostenibili, quali la pompa di calore per il riscaldamento e il raffreddamento degli edifici.

Come Richiedere l'Incentivo

La richiesta di incentivo va inoltrata online sul portale del GSE, allegando fatture e documenti tecnici. Per maggiori dettagli vi consigliamo di consultare la guida GSE, scaricabile al seguente link.

Il processo per ottenere il conto termico si articola in diverse fasi. Innanzitutto, è necessario verificare il rispetto dei requisiti tecnici e normativi, successivamente si procede con la richiesta del contributo, che deve essere inviata al GSE entro 90 giorni dal completamento dei lavori. Dopo la verifica della documentazione, se tutto è conforme, il GSE procede con l’approvazione della richiesta e successivamente con l’erogazione del contributo.

Altri Bonus per l’installazione di Pompe di Calore per il 2024

I bonus disponibili per l’installazione di pompe di calore comprendono l’Ecobonus, il Bonus Casa e il Superbonus, ciascuno con differenti percentuali di detrazione fiscale e condizioni di accesso.

Cumulabilità del Conto Termico con altri incentivi

Il conto termico non è cumulabile con detrazioni fiscali statali, ma può essere combinato con altri incentivi di natura non statale.

Bonus / Incentivo Descrizione Cumulabilità con Bonus Statali
Superbonus 110% Detrazione del 110% per interventi di efficienza energetica, inclusi impianti fotovoltaici e pompe di calore
Bonus Ristrutturazioni Detrazione del 50% delle spese per ristrutturazioni, inclusa l’installazione di pompe di calore
Conto Termico Contributo fino al 65% delle spese per l’installazione di pompe di calore ad alta efficienza
Incentivi Regionali Sicilia Eventuali incentivi specifici offerti dalla Regione Sicilia per la promozione delle energie rinnovabili e l’efficienza energetica Da verificare

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