Il Conto Termico è un incentivo statale erogato dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) che agevola interventi di:
- incremento dell’efficienza energetica degli edifici esistenti;
- produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza.
Il Conto Termico è un’agevolazione non soggetta a scadenza, non prevede una detrazione fiscale ma un contributo a fondo perduto e può essere sempre valutata per ogni progetto di efficientamento energetico di:
- abitazioni residenziali;
- edifici dell’ambito terziario adibiti ad attività produttive;
- edifici pubblici.
Il Conto Termico 3.0, in bozza, nel residenziale privato incentiva solo impianti ad alta efficienza e rinnovabili: pompe di calore (anche ibride), generatori a biomassa evoluti, solare termico/solar cooling, scaldacqua PDC, teleriscaldamento efficiente e microcogenerazione. Esclusi cappotti, serramenti e FV.
Nel panorama degli incentivi per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, il Conto Termico 3.0 (della quale analizziamo la bozza) rappresenta uno degli strumenti più stabili e concreti per promuovere l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti rinnovabili.
Tuttavia, la sua applicazione non è generalizzata: il meccanismo distingue chiaramente tra soggetti pubblici e privati, tra edilizia residenziale e terziaria, e tra interventi di tipo impiantistico e quelli sull'involucro edilizio.
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Conto Termico 3.0: Novità e Vantaggi
Il Conto Termico 3.0 è un incentivo statale italiano che promuove l’efficienza energetica e l’uso di fonti rinnovabili per il riscaldamento.
Il Conto Termico 2.0 è stato a fine 2024 sostituito dal Conto Termico 3.0. La sua entrata in vigore è prevista a breve e rappresenta una interessante alternativa alla detrazione per l’acquisto della pompa di calore come sistema di riscaldamento per la propria abitazione.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sta analizzando con la Conferenza Stato Regioni la bozza di decreto, e si prevede che le regole applicative saranno definite e il decreto approvato entro i primi mesi del 2025. Fino all’entrata in vigore del Conto Termico 3.0, rimane operativo il Conto Termico 2.0.
Il Conto Termico 3.0 introduce significative novità rispetto al precedente Conto Termico 2.0. Queste modifiche mirano a incentivare una più ampia gamma di interventi di efficienza energetica, coinvolgendo un numero maggiore di beneficiari e promuovendo l’adozione di tecnologie innovative e sostenibili, quali la pompa di calore per il riscaldamento e il raffreddamento degli edifici.
Principali Differenze tra Conto Termico 2.0 e 3.0
Ecco le principali differenze:
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- Ampliamento dei beneficiari:
- Conto Termico 2.0: Destinato a privati, aziende, Pubbliche Amministrazioni (PA) ed ESCO (Energy Service Company).
- Conto Termico 3.0: Estende gli incentivi a comunità energetiche rinnovabili, configurazioni di autoconsumo collettivo ed enti del terzo settore, come RSA e associazioni sportive.
- Sistemi di schermatura e ombreggiamento per migliorare l’efficienza energetica degli edifici.
- Incremento degli incentivi per edifici pubblici:
- Conto Termico 2.0: Copertura fino al 65% delle spese per interventi di efficienza energetica.
- Conto Termico 3.0: Aumenta la copertura fino al 100% delle spese ammissibili per edifici pubblici in Comuni con meno di 15.000 abitanti e per edifici scolastici, ospedalieri e sanitari pubblici.
- Semplificazione delle procedure per le Pubbliche Amministrazioni:
- Conto Termico 2.0: Procedure standard per l’accesso agli incentivi.
- Conto Termico 3.0: Introduce la possibilità per le PA di prenotare le risorse finanziarie prima dell’inizio dei lavori, facilitando la pianificazione degli interventi.
Tabella Comparativa Conto Termico 2.0 vs 3.0
| Aspetto | Conto Termico 2.0 | Conto Termico 3.0 (previsto) |
|---|---|---|
| Anno di riferimento | In vigore dal 2016 | Atteso nel 2025 (nessun decreto ancora) |
| Copertura spese | Fino al 65% | Oltre il 65% per alcune categorie |
| Beneficiari | Privati, aziende, PA, ESCO | Maggiore inclusività: amplierà la platea di soggetti beneficiari (es. |
Chi può accedere al Conto Termico 3.0?
Come già detto, il Conto Termico 3.0 ha ampliato la platea dei beneficiari. Possono accedere al contributo i privati per gli interventi effettuati sulle seguenti categorie di edifici:
- Incremento dell’efficienza energetica negli edifici:
- le pubbliche amministrazioni;
- i privati, esclusivamente per interventi eseguiti su edifici appartenenti all’ambito terziario.
- Produzione di energia termica da fonti rinnovabili:
- le pubbliche amministrazioni;
- i privati, per gli interventi eseguiti su:
- su edifici appartenenti all’ambito terziario.
- su edifici appartenenti all’ambito residenziale.
Definizione di Privati e Imprese
Nella definizione di “privati” rientrano tutti i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche; tra questi anche le imprese, ovvero qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle modalità di finanziamento e dal perseguimento di uno scopo di lucro, a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica.
Ai fini del Conto termico 3.0, cosa si intende per impresa? Nel decreto è fornita la seguente definizione:
qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle modalità di finanziamento e dal perseguimento di uno scopo di lucro.
In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica.
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Tra le imprese sono incluse anche quelle costituite in forma aggregata, quali a titolo non esaustivo associazioni temporanee di impresa, i raggruppamenti di imprese, le società di scopo e i consorzi.
Edifici Residenziali e Terziari
Edifici Residenziali:
Rientrano nell’ambito residenziale le seguenti categorie:
- A/1 - abitazioni signorili;
- A/2 - Abitazioni civili;
- A/3 - Abitazioni economiche;
- A/4 - Abitazioni popolari;
- A/5 - Abitazioni ultrapopolari;
- A/6 - Abitazioni rurali;
- A/7 - Villini;
- A/11 - Abitazioni tipiche dei luoghi.
Da precisare che agli interventi realizzati su interi edifici o parti comuni di edifici caratterizzati da categorie catastali miste (residenziale e terziario), è attribuito l’ambito catastale prevalente per l’edificio, calcolato in base ai millesimi.
Edifici Terziari:
Rientrano nell’ambito terziario, gli edifici e le unità immobiliari di categoria catastale:
- A/10 (uffici e studi privati);
- Gruppo B;
- Gruppo C ad esclusione di C/6 (stalle, scuderie) e C/7 (tettoie chiuse od aperte);
- Gruppo D ad esclusione di D9 (edifici galleggianti);
- Gruppo E ad esclusione di E2 (ponti comunali o provinciali a pedaggio), E4 (recinti esigenze pubbliche), E6 (fari, semafori e torri pubblici).
Come Richiedere l'Incentivo: Step-by-Step
Le informazioni contenute in questa sezione si riferiscono unicamente alla richiesta di incentivi a seguito di completamento dei lavori. Non sono descritte le modalità di richiesta a prenotazione riservate alle pubbliche amministrazioni.
1. Registrazione nell'Area Clienti del GSE
Per richiedere gli incentivi, se sei il soggetto che ha realizzato l’intervento o il soggetto delegato da quest’ultimo alla presentazione della richiesta, devi prima registrarti nell’Area Clienti del GSE.
2. Identificazione del Soggetto
Questa fase della compilazione è dedicata all’identificazione dei soggetti coinvolti nella richiesta di incentivo.
- Soggetto Delegato: è il soggetto che compila la richiesta di incentivo per conto di un privato o di una Pubblica Amministrazione (ad es. il referente tecnico).
- Soggetto Delegato, è necessario compilare e allegare la delega firmata del Soggetto Responsabile.
3. Identificazione dell'Immobile
In questa fase il Portaltermico (“FER-TER”) richiede di identificare l’edificio su cui è stato realizzato l’intervento.
Ricordati di avere a portata di mano i seguenti dati, indispensabili per procedere con la richiesta:
- Se l’immobile non viene identificato automaticamente, puoi procedere con l’identificazione utilizzando la funzione «Localizza immobile» , che consente di individuare l’edificio con Google maps.
- DATI CATASTALI: Questi dati sono reperibili nella documentazione tecnica dell'edificio, nella visura catastale. Si ricorda che al momento della compilazione della richiesta di incentivo l’immobile deve essere già accatastato.
Termini: 60 gg dalla data di fine lavori e comunque non più di 90 giorni dalla data dell’ultimo pagamento delle spese sostenute per la realizzazione dell’intervento.
Documentazione: Autorizzazione del proprietario dell’edificio/immobile su cui l’intervento è stato realizzato (Modello 8 nella sezione “Modulistica”).
4. Inserimento dei Dati Amministrativi e Fiscali
Ultimato il caricamento della documentazione, inserisci i “dati amministrativi e fiscali” (IBAN e SWIFT CODE) e i recapiti di corrispondenza al quale saranno inviate le comunicazioni dal GSE.
Ricordati di verificare che i tuoi recapiti siano corretti. In questo modo potrai essere contattato facilmente.
Si ricorda che per il Conto termico è possibile usufruire del mandato irrevocabile all’incasso. Il Mandato irrevocabile all’incasso consente al Soggetto Responsabile di provvedere al pagamento del fornitore di parte dell’impianto/intervento mediante la cessione a suo favore.
Pertanto, l’importo riportato sulla fattura di acquisto del bene dovrà coincidere con la somma fra l’incentivo netto e i bonifici effettuati a favore del fornitore.
5. Generazione della Lettera di Richiesta di Incentivo
Visualizza l’anteprima della tua richiesta di concessione degli incentivi e conferma i dati inseriti. i dati non saranno più modificabili e la pratica sarà nello stato “congelata”.
“Conferma”. la pratica si troverà nello stato “inviata” e inizierà l’iter di valutazione della richiesta di incentivo da parte del GSE.
Al termine della valutazione - l’esito sarà inviato all’indirizzo indicato sul PORTALTERMICO nella sezione “dati generali” - “corrispondenza”.
Si ricorda che durante l’istruttoria se viene rilevata documentazione mancante o non conforme, il GSE invierà una richiesta di integrazione all’indirizzo indicato nella sezione “corrispondenza”.
Ricevuta l’eventuale richiesta di documentazione integrativa, questa deve essere inviata al GSE tramite il Portaltermico. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di integrazione inviate tramite altri canali, diversi dal Portaltermico.
A questo punto clicca sul pulsante “SALVA” per confermare i dati modificati.
6. Catalogo Pompe di Calore
Consulta il “Catalogo Pompe di Calore (2A)” e verifica se l’intervento da te realizzato è prequalificato e accede alla procedura semplificata tramite il Portaltermico. Tutti gli apparecchi elencati nel Catalogo rispondono ai requisiti tecnici contenuti negli allegati al Decreto 16 febbraio 2016.
7. Modulistica
Sono disponibili i modelli relativi alla documentazione da allegare attraverso il PortalTermico, sulla base della specifica richiesta di accesso agli incentivi.
Requisiti Tecnici per le Pompe di Calore
Per essere ammissibili, le pompe di calore devono soddisfare certi requisiti tecnici, come un adeguato coefficiente di prestazione (COP) per le pompe di calore elettriche e un valore minimo di GUE per quelle a gas. È inoltre indispensabile che l’installazione sia realizzata da un tecnico qualificato e che la pompa di calore sia utilizzata in sostituzione di un generatore di calore esistente.