L’emergenza connessa al caldo e le sue conseguenze sul mondo del lavoro, specialmente relativamente alle attività outdoor, sta portando Enti, Regioni e Ministeri alla elaborazione e pubblicazione di diversi documenti, linee di indirizzo, protocolli e ordinanze. Dopo il documento “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, approvato il 19 giugno 2025 in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e in attesa di uno specifico protocollo nazionale sulle condizioni climatiche estreme, sono molte le Regioni in Italia che hanno pubblicato specifiche Ordinanze per le attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole. Ci soffermiamo oggi, in particolare, sulle ordinanze pubblicate in Lombardia ed Emilia-Romagna.
Ondate di calore e rischi per la salute
Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione.
In condizioni di caldo estremo, le fasce di popolazione più colpite sono specialmente quelle che vivono nelle grandi città, in zone con poco riparo all'ombra, in abitazioni surriscaldate e con scarsa ventilazione. Rischiano di più le persone anziane, specialmente se malate e in solitudine, le quali possono sviluppare rapidamente disidratazione, subire un aggravamento delle patologie croniche (come quelle cardio-respiratorie) o essere vittime di un colpo di calore.
Lavorare d'estate sotto il sole espone al pericolo dei colpi di calore. In questi giorni di caldo torrido, l'indice di disagio climatico è ai livelli più alti e mette a rischio un'ampia fascia della popolazione rispetto alla possibilità di patologie legate al calore.
Il colpo di sole comporta un aumento della temperatura corporea a causa dell'irradiazione solare e di una protezione inadeguata, e può associarsi a scottature sulla pelle o sul capo. Il colpo di calore, invece, può manifestarsi anche al chiuso o in assenza del sole, quando la temperatura esterna è molto alta ed è associata a un elevato tasso di umidità o alla mancanza di ventilazione, condizioni a cui l'organismo non riesce ad adattarsi.
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Collegato al caldo e a un'eccessiva sudorazione c'è anche il rischio di disidratazione: l'organismo perde più liquidi di quanti ne assuma e si altera l'equilibrio di sali minerali e zuccheri.
Norme su emergenza caldo e lavoro: Ordinanza della Regione Emilia-Romagna
Come indicato sul sito della Regione Emilia-Romagna dal 2 luglio 2025 - con riferimento alla Ordinanza n. 150 del 30 giugno 2025 - nella Regione sono ferme le attività tra le ore 12.30 e le 16, nei cantieri edili, in agricoltura, nel florovivaismo e nei piazzali della logistica, in condizioni di esposizione prolungata al sole e svolgendo attività fisica intensa, nei giorni e nelle aree in cui le mappe nazionali online del rischio segnalino un livello ‘alto’. E la misura resterà in vigore fino al 15 settembre 2025, salvo revoca anticipata.
La Regione Emilia Romagna ha approvato l’Ordinanza n. 150 del 30 giugno 2025.
Facciamo seguito alle nostre circolari n. 558-25 e 572-25, per ricordare che la Regione Emilia-Romagna ha approvato l’Ordinanza n. Come noto, la misura predispone il divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12.30 alle ore 16.00, nei cantieri edili e affini, nonché nei piazzali della logistica (limitatamente a quelli destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci, con esclusione delle pertinenze dei magazzini coperti), ad ogni lavoratrice e lavoratore, senza alcuna differenza di ruoli, inquadramento e applicazione contrattuale.
L’Ordinanza ricorda che - con riferimento all’art 32 della Costituzione e l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 - “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, e “nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”.
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Si richiamano poi le linee di indirizzo interregionali e si considera che la Regione Emilia-Romagna “è interessata da una eccezionale ondata di calore caratterizzata da elevate temperature dell’aria e da un alto tasso di umidità; tali elevate temperature rendono potenzialmente rischioso lo svolgimento delle attività lavorative, in particolare nei settori nei quali il lavoro è svolto prevalentemente in ambiente esterno; la prolungata esposizione al sole rappresenta infatti un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, causando stress termico e colpi di calore con esiti talvolta anche letali; ci sono settori, quali quello agricolo e florovivaistico, quello dei cantieri edili e affini, nonché quello della logistica (limitatamente ai piazzali destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci, con esclusione delle pertinenze dei magazzini coperti), in cui il lavoro si svolge all’aperto senza che sia possibile per i lavoratori ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura, in assenza di adeguate e apposite misure di tutela e sicurezza; l’INAIL nell’ambito del progetto worklimate (Inail-CNR), ha reso disponibile sul sito web www.worklimate.it le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al caldo, al fine di contenere il rischio di esposizione dei lavoratori”.
Si ritiene, dunque, necessario “nei cantieri, nei piazzali della logistica (limitatamente a quelli destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci, con esclusione delle pertinenze dei magazzini coperti), in agricoltura e nel florovivaismo, di disporre, fino al 15 settembre 2025, salvo modifica dei termini, il divieto lavorativo su tutto il territorio emiliano romagnolo tra le 12.30 e le 16.00, nei giorni in cui la mappa del rischio” pubblicata sulla seguente pagina, del progetto Worklimate, “riferita a ‘lavoratori esposti al sole’ con ‘attività fisica intensa’ ore 12.00, segnali un livello di rischio ‘ALTO’, fatto salvo l’obbligo, da parte dei datori di lavoro, dell’adozione di ogni misura organizzativa idonea e necessaria a salvaguardare i livelli minimi delle prestazioni dei servizi pubblici essenziali”.
Si ritiene poi che il datore di lavoro “è tenuto alla valutazione del rischio microclima e alla individuazione delle misure di prevenzione secondo quanto previsto dal Dlgs 81/2008 e come riportato nelle linee di indirizzo approvate il 19 giugno 2025. E al fine di “evitare condizioni di prolungata esposizione al sole, e quindi l’assoggettamento al presente atto, sarà possibile per le imprese interessate adottare adeguate misure organizzative, tecniche e procedurali che evitino l’irraggiamento continuativo nella fascia oraria interessata, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo modifiche degli orari di lavoro (anticipo dell’orario di inizio mattutino e suo eventuale prolungamento nelle ore serali), effettuazione di lavorazioni al coperto o all’ombra, anche a mezzo di tettoie fisse o mobili, riprogrammazione delle attività, frequenti turnazioni dei lavoratori esposti, frequenti pause in zone ombreggiate, utilizzo di carrelli elevatori o macchine cabinate”.
L’ordinanza indica poi che le interruzioni dell’attività lavorativa derivanti possono “configurare la fattispecie di cui all’art. 121 c. 6 del Dlgs 36/2023,” (Codice dei contratti pubblici) con “eventualità, laddove possibile, di rinegoziazione dei termini concordati per l’adempimento, nonché l’esclusione di applicabilità di penali e risoluzione contrattuale” e la mancata osservanza degli obblighi dell’Ordinanza “comporta le sanzioni come per legge (art. 650 c.p.) se il fatto non costituisce più grave reato”.
La mancata osservanza degli obblighi indicati dall’Ordinanza comporterà le sanzioni penali previste per legge (art. 650 c.p.). È stato, inoltre, precisato che le interruzioni dell’attività lavorativa derivanti possano configurare la fattispecie di cui all’art. 121 c. 6 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), con eventualità, laddove possibile, di rinegoziazione dei termini concordati per l’adempimento, nonché l’esclusione di applicabilità di penali e risoluzione contrattuale.
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In merito alla causale da adottare alla base della richiesta di CIGO, quindi in tutti i casi in cui la sospensione del lavoro derivi dall’adempimento dell’Ordinanza in questione e in cui le mappe nazionali del rischio evidenzino un livello “ALTO”, riteniamo si debba adottare la causale “Ordine di pubblica autorità” di cui all’art. 8, D.M. n. 95442/2016, e non la causale “Eventi Meteo”. In merito, e fino a nuovi aggiornamenti, riteniamo ancora valide le istruzioni impartite dall’INPS col Messaggio n. 3081 del 25 luglio 2019.
Segnaliamo che, al momento, non risulta prorogata la norma che prevedeva che per le imprese dei settori edile e lapideo i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, con ricorso al trattamento CIGO per eventi oggettivamente non evitabili (es. intemperie stagionali), fossero neutri ai fini del computo dei limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti di integrazione salariale previsti dalla legge.
Ricordiamo infine che, indipendentemente dall’Ordinanza della Regione Emilia Romagna, l’esposizione al calore è uno dei c.d. “rischi particolari” per la salute e sicurezza da tenere in considerazione sia nel DVR che nel POS, mentre il Coordinatore per la Sicurezza lo deve includere nella valutazione del rischio nel PSC.
Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare
Le linee di indirizzo si rendono necessarie per prevenire il rischio di stress da caldo e da radiazione solare e per dare indicazioni ai datori di lavoro e a tutti gli operatori coinvolti nella prevenzione.
L’aumento della temperatura a causa dei cambiamenti climatici può avere un impatto significativo sui luoghi di lavoro. Lavorare in condizioni di calore estremo comporta un aumentato rischio di patologie da calore, può accrescere il rischio di infortuni dovuti alla stanchezza e alla mancanza di concentrazione, può incidere sui livelli di produttività. Inoltre, le temperature elevate possono avere un impatto su alcuni materiali e attrezzature, o su sostanze chimiche presenti nell’ambiente di lavoro.
Per i chiarimenti tecnici, rimandiamo alla consultazione delle nostre circolari n. dal calore e dalla radiazione solare.
Prevenzione del rischio da stress di calore negli ambienti di lavoro
La prevenzione del rischio da stress di calore negli ambienti di lavoro è un documento a cura del Comitato Regionale di Coordinamento ex Art. 7 D. Lgs. 81/2008.
Documenti e normativa di riferimento:
- Regione Emilia-Romagna, Ordinanza n. 150 del 30 giugno 2025, “Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica - Misure di prevenzione per attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole”.
- Regione Lombardia, Ordinanza n. 348 del 01 luglio 2025, “Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica: attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all'aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata al sole”.
- Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” (25/69/CR6bis/C7), documento approvato il 19 giugno 2025.
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