Rischio Calore sul Lavoro: Prevenzione e Tutela dei Lavoratori

L'innalzamento delle temperature medie, legato ai cambiamenti climatici, rappresenta una sfida concreta anche per la sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare in ambito edilizio.

Secondo l’art. 28 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro è obbligato a valutare tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro, compresi quelli derivanti da:

  • Microclima sfavorevole (ambienti troppo caldi o troppo freddi);
  • Esposizione diretta alla radiazione solare (soprattutto per i lavoratori outdoor).

Tale valutazione deve essere effettuata tenendo conto sia dei requisiti minimi previsti nell’Allegato IV del Testo Unico (che disciplina le caratteristiche degli ambienti di lavoro), sia di quanto stabilito all’art. 180, che include il microclima tra gli agenti fisici da monitorare.

In questo articolo affrontiamo l’argomento del “Rischio caldo sul lavoro e in cantiere” dando indicazioni per la corretta valutazione.

Linee di Indirizzo e Nuovo Protocollo 2025 contro il Rischio Calore

Il 2 luglio 2025 il Ministero del Lavoro ha sottoscritto con le parti sociali un nuovo Protocollo per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche.

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Il documento introduce una serie di misure strutturate per affrontare le criticità operative e tutelare la salute dei lavoratori nei periodi caratterizzati da condizioni meteorologiche eccezionali.

La firma del protocollo segue di pochi giorni la pubblicazione delle nuove linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare, approvate il 19 giugno 2025 dalla Conferenza delle Regioni.

Le linee di indirizzo 2025 offrono un quadro di riferimento utile per affrontare il rischio da stress termico in modo sistematico e coerente.

Oltre al contesto normativo, le linee di indirizzo esaminano in via preliminare i fattori favorenti il rischio da calore e radiazione solare e gli effetti sulla salute.

Si passa poi alle indicazioni specifiche per la sorveglianza sanitaria, l’analisi preliminare alla valutazione del rischio, gli strumenti di ausilio e gli indici per la valutazione del rischio e infine alle raccomandazioni per prevenire gli effetti del calore e della radiazione solare.

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Nelle linee di indirizzo si legge che le imprese sono tenute ad integrare i rispettivi POS (Piani Operativi di Sicurezza) prendendo a riferimento almeno le presenti linee di indirizzo e devono definire le misure gestionali che intendono attuare nel cantiere specifico.

A tale scopo le linee di indirizzo forniscono:

  • la scheda di integrazione del POS alle misure di Prevenzione e Protezione per la prevenzione del colpo di calore;
  • la scheda di autovalutazione per il comparto edile.

Valutazione del Rischio Caldo: la Normativa

La normativa di riferimento per effettuare la valutazione del rischio microclima (caldo severo) è la seguente:

  • il titolo VIII capo I del D.Lgs. 81/08;
  • l’allegato IV del D.Lgs.. 81/08;
  • le norme UNI e i relativi metodi da adottare a seconda degli ambienti.

Ai sensi dell’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 (il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) i datori di lavoro devono valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza e, dunque, anche quelli connessi all’esposizione a microclima e alla radiazione solare.

E tale analisi, per quanto riguarda le alte temperature e l’esposizione al sole, deve essere effettuata in relazione:

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  • a quanto prescritto all’allegato IV del Testo Unico, relativo ai requisiti degli ambienti di lavoro;
  • a quanto previsto all’art. 180 del Titolo VIII (Agenti Fisici), dove il microclima è indicato come uno degli agenti di rischio fisico.

Il datore di lavoro è tenuto ad attivare un processo di prevenzione strutturato, che prevede:

  • valutazione dei rischi legati alle alte temperature e alla radiazione solare;
  • individuazione di misure di prevenzione e protezione;
  • controllo dell’efficacia delle misure adottate e miglioramento continuo, con particolare attenzione ai lavoratori più suscettibili.

Cos’è il Microclima?

Il rischio da stress termico è legato al concetto di microclima. Il microclima è riconosciuto come uno degli agenti di rischio fisico ed è trattato nel Titolo VIII del D.Lgs. 81/08.

Pertanto, il datore di lavoro, che ha l’obbligo di provvedere alla valutazione di ogni rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, deve considerare anche l’esposizione al microclima di un ambiente, con lo scopo di individuare e attuare le opportune misure preventive e protettive per ridurre al minimo il rischio.

Il microclima, in ambienti di lavoro, è definito come il complesso di parametri fisici e individuali che determinano il benessere termico dei lavoratori dando vita ai cosiddetti scambi termici tra individuo e ambiente di lavoro.

I principali parametri fisici del microclima sono:

  • la temperatura dell’aria;
  • l’umidità relativa;
  • la velocità dell’aria;
  • la radiazione solare.

La combinazione di questi fattori determina la percezione soggettiva del calore e può dare origine a situazioni di stress termico. Una corretta gestione del microclima è quindi essenziale per prevenire malesseri, perdita di concentrazione e, nei casi più critici, patologie da calore.

I parametri individuali, invece, riguardano:

  • attività metabolica dell’individuo;
  • tipologia di abbigliamento;
  • tipologia di mansione svolta.

Ambienti Moderati e Ambienti Severi

In base alle caratteristiche ambientali e alle condizioni microclimatiche si possono avere 2 tipologie di ambienti:

  • ambienti moderati in cui gli scambi termici tra individuo e ambiente consentono di raggiungere condizioni prossime al comfort del benessere termico;
  • ambienti severi, a loro volta distinti in caldi e freddi, in cui le condizioni microclimatiche ottimali non possono essere garantite e l’eccessivo caldo o freddo rappresentano un grave rischio per salute e sicurezza dei lavoratori.

Analisi Preliminare del Microclima

Secondo le linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare approvate il 19 giugno 2025 dalla Conferenza delle Regioni, bisogna verificare se ci siano vincoli legati al ciclo produttivo che impediscono di garantire condizioni di comfort termico.

Se non ci sono tali vincoli (come in uffici, scuole, negozi), l’obiettivo deve essere proprio il comfort termico.

In questi ambienti, dove possono esserci persone più sensibili (anziani, bambini, soggetti fragili), si dovrebbero rispettare gli standard più elevati, cioè quelli degli edifici di categoria A secondo la norma EN 16768-2, che assicurano condizioni molto vicine alla neutralità termica.

Negli ambienti all’aperto, invece, il rischio microclimatico è sempre presente, perché le condizioni sono direttamente influenzate dal clima esterno, e quindi si può verificare stress da caldo.

Per una prima verifica della presenza di criticità microclimatiche, sia al chiuso che all’aperto, si può usare una lista di controllo realizzata dalla Conferenza delle Regioni, che considera diversi fattori:

  • temperatura dell’aria: è troppo alta (>28 °C) o troppo bassa (<12 °C)? Ci sono sbalzi durante la giornata? È influenzata dal meteo?
  • temperatura radiante: ci sono sorgenti di calore legate al ciclo produttivo? Sono presenti vetrate, tetti trasparenti etc. che includono disagio termico nell’ambiente?
  • umidità: ci sono macchine che producono vapore? L’aria è troppo secca (umidità <30%) o troppo umida (muffa, condensa)?
  • flussi d’aria: ci sono spifferi, correnti d’aria fastidiose?
  • sforzo fisico: si lavora sotto sforzo in ambienti caldi? O seduti in ambienti freddi?
  • DPI e abbigliamento da lavoro: si usano dispositivi di protezione (maschere, tute, guanti)? Gli indumenti sono impermeabili o inadatti a condizioni climatiche variabili?

Se anche una sola voce della lista riceve un “Sì”, è necessario fare una valutazione specifica del rischio per correggere i problemi individuati e mettere in atto le misure di tutela.

Infine, se il problema microclimatico non è causato da esigenze produttive, il datore di lavoro ha l’obbligo - secondo l’Allegato IV del D.Lgs. 81/08 - di ripristinare il comfort termico, intervenendo su climatizzazione e isolamento dell’ambiente.

Cosa si Intende per Ambiente Termico Severo?

Da un punto di vista normativo non esiste alcuna definizione formale di ambiente termico severo.

La norma UNI EN ISO 7730 fa semplicemente riferimento ad “extreme thermal environments”, che rappresentano i campi di applicazione delle norme UNI EN ISO 7243, UNI EN ISO 7933 entrambe riguardanti la valutazione di situazioni di stress da calore e della norma UNI EN ISO 11079 riguardante la valutazione di situazioni di stress da freddo.

Da un punto di vista fisiologico, un ambiente termico “severo” è un ambiente nel quale i meccanismi di termoregolazione del corpo umano, che provvedono al mantenimento costante della temperatura degli organi interni intorno ai 37°C sono fortemente sollecitati, ed in casi estremi possono anche non essere sufficienti ad evitare gravi compromissioni temporanee o permanenti delle funzioni dell’organismo.

Per scopi pratici conviene definire come “severo” un ambiente termico nel quale l’insorgenza nel soggetto esposto di uno stress termico (ipertermia o disidratazione in ambienti caldi, ipotermia negli ambienti freddi) può riscontrarsi nell’ambito dell’attività lavorativa abitualmente svolta.

Gli ambienti di lavoro che possono presentare microclimi severi caldi sono quelli legati alle lavorazioni all’aperto d’estate quali cantieri, cave, o le attività connesse all’agricoltura; più in generale bisogna considerare le attività svolte in sotterraneo ed in miniera, le industrie ove si effettuano lavorazioni a caldo di metalli (fonderie, acciaierie) o di altri materiali, come nel processo di vulcanizzazione della gomma siliconica, o nella produzione di ceramica, sanitari, stoviglieria, laterizi (vaserie, mattonifici, ecc..).

Quali sono le Mansioni a Rischio Caldo Severo

L’esposizione eccessiva allo stress termico comporta l’aumento del rischio infortunistico in determinate mansioni.

Le mansioni, individuate dall’INL, maggiormente interessate da tali fenomeni sono quelle che comportano attività non occasionale all’aperto nei seguenti settori:

  • edilizia civile e stradale (cantieri e i siti industriali);
  • comparto estrattivo;
  • settore agricolo e della manutenzione del verde;
  • comparto marittimo e balneare.

Lo Stress da Calore nei Cantieri Edili

Nel settore edile, le attività lavorative si svolgono prevalentemente all’aperto e in condizioni climatiche variabili.

Con l’intensificarsi degli eventi climatici estremi, le alte temperature sono diventate un rischio concreto per chi lavora all’aperto o in ambienti scarsamente ventilati.

Lo stress da calore è un pericolo reale per la salute dei lavoratori e un elemento da considerare nella valutazione dei rischi aziendali.

Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:

  • Calore e radiazione solare: analisi preliminare alla valutazione del rischio
  • Calore e radiazione solare: strumenti e indici per la valutazione del rischio
  • Calore e radiazione solare: raccomandazioni per la prevenzione

Calore e Radiazione Solare: Strumenti e Indici per la Valutazione del Rischio

Il documento si sofferma poi su alcuni strumenti di ausilio alla valutazione del rischio di tipo previsionale:

  • indice HI (indice di calore, Heat Index): “è normalmente utilizzato per comunicare alla popolazione condizioni in cui è necessario adottare misure di prevenzione perché di più facile applicazione, maggiormente cautelativo, tenuto conto che la popolazione comprende anche soggetti in età non lavorativa, molto giovani o molto anziani e soggetti con varie fragilità. Tiene conto solo dei parametri temperatura e umidità relativa dell'aria e viene normalmente riportato anche dai siti che diffondono le previsioni del tempo. Tale indice non tiene conto di fattori quali l’intensità dell’attività svolta, l’abbigliamento indossato (e presenza di DPI), pertanto la valutazione del rischio andrà svolta con indici che tengano conto di maggiori fattori”;
  • il portale Worklimate “ospita una piattaforma previsionale di allerta a 3 giorni, per un primo screening dei rischi legati allo stress da caldo dei lavoratori sul territorio nazionale. La valutazione è effettuata stimando l’Indice WBGT”. E le ipotesi di calcolo “sono fornite per un lavoratore sano (in assenza di condizioni individuali di suscettibilità termiche), non acclimatato al caldo e che non indossa dispositivi di protezione individuale o che comunque indossa un abbigliamento che non determina un ulteriore aumento del rischio. Le previsioni sono personalizzate sulla base di diversi scenari espositivi outdoor (ombra/sole/attività fisica intensa/attività fisica moderata)”.

Si ricorda poi che:

  • se questi strumenti “sono prevalentemente utilizzabili per gli ambienti outdoor”, possono comunque essere utili “per tutti quegli ambienti che risentono delle condizioni meteo esterne”;
  • le valutazioni del rischio di esposizione al caldo o a radiazione solare “possono essere effettuate a partire dai parametri fisici direttamente misurati nel luogo di lavoro o dati storici e che quindi sono utilizzati da specialisti e richiedono una specifica preparazione e la disponibilità di strumenti di misura sofisticati. In questo caso le metodologie più utilizzate sono l’Indice WBGT ed il metodo PHS”.

Il documento si sofferma anche sugli indici per la valutazione del rischio.

Si segnala che gli indici e le metodiche oggi a disposizione, riconosciuti dagli standard internazionali, per effettuare una valutazione degli ambienti caldi sono due: l’indice WBGT (descritto nella UNI EN ISO 7243) ed il metodo PHS (affrontato nella UNI EN ISO 7933).

Si segnala che la metodica che utilizza l’Indice WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) “tiene conto, oltre ai parametri fisici ambientali, anche del vestiario e dell’impegno metabolico”.

Si indica anche che l’indice WBGT è sicuramente di facile applicazione “ma permette di fare una valutazione dello stress termico grossolana, di primo screening”.

Mentre “la metodica da preferire per una valutazione più accurata di un ambiente caldo è rappresentata dal metodo PHS, che restituisce gli andamenti nel tempo della stima della temperatura rettale e della quantità di liquidi persi nel corso delle otto ore lavorative e, se necessario, la durata massima di esposizione”.

Calore e Radiazione Solare: Raccomandazioni per la Prevenzione

Concludiamo raccogliendo alcune raccomandazioni, presenti nel documento interregionale e tratte dal materiale informativo Worklimate, dalle indicazioni operative sugli agenti fisici del Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province Autonome e dai documenti dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro.

Queste le raccomandazioni per prevenire gli effetti del calore e della radiazione solare:

  • Organizzazione del lavoro: “limitare o evitare il lavoro nelle ore più calde della giornata, soprattutto per i lavoratori outdoor qualora, nonostante l’adozione di specifiche misure di prevenzione, lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute del lavoratore; limitazione dei tempi di esposizione mediante rotazione del personale. Si fa presente che l’individuazione delle ore più a rischio della giornata deve essere effettuata valutando gli indici riconosciuti dalla normativa internazionale (WBGT, PHS) avvalendosi anche degli strumenti presenti sul Portale Agenti Fisici e sul portale Worklimate;
  • Acclimatamento: deve essere sempre preso in considerazione nel definire specifiche procedure aziendali, sia per i nuovi assunti che a seguito di interruzioni dell’attività lavorativa”;
  • Favorire “l’acclimatamento quando esiste uno sbalzo termico fra ambienti diversi, ad esempio utilizzando ambienti di passaggio con condizioni termiche intermedie;
  • Vestiario idoneo, comodo, di fibre naturali e con colori chiari;
  • Corrette idratazione ed alimentazione sia durante l’attività lavorativa che in previsione di condizioni termiche complesse, tenendo anche conto di eventuali esigenze religiose;
  • Disponibilità di acqua fresca sul posto di lavoro, con la raccomandazione che i lavoratori facciano la massima attenzione al loro stato di idratazione;
  • Informazione e formazione ai lavoratori sugli effetti sulla salute dello stress da caldo e dell’esposizione alla radiazione solare, sulle misure di tutela dei rischi specifici e sull’attuazione delle procedure di emergenza, da effettuarsi in una lingua che i lavoratori comprendono;
  • Qualora il processo di valutazione del rischio evidenzi un’esposizione ai rischi microclima caldo o esposizione solare, deve essere predisposta la sorveglianza sanitaria per verificare la presenza di fattori di rischio, costituzionali o acquisiti;
  • Prevedere pause da effettuarsi in luoghi confortevoli;
  • Designare una persona che sovraintenda al piano di sorveglianza per la prevenzione degli effetti del caldo e della radiazione solare;
  • Evitare di lavorare in solitario”.

Si indica poi che particolare attenzione deve essere posta dal datore di lavoro durante “i periodi in cui è previsto un ‘rischio alto’ per gli effetti del calore o della radiazione solare”.

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