L’innalzamento delle temperature medie, legato ai cambiamenti climatici, rappresenta una sfida concreta anche per la sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare in ambito edilizio. Tutti i lavoratori hanno diritto ad un ambiente di lavoro in cui i rischi per la salute e sicurezza siano adeguatamente controllati.
Secondo l’art. 28 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro è obbligato a valutare tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro, compresi quelli derivanti da:
- microclima sfavorevole (ambienti troppo caldi o troppo freddi);
- esposizione diretta alla radiazione solare (soprattutto per i lavoratori outdoor).
Tale valutazione deve essere effettuata tenendo conto sia dei requisiti minimi previsti nell’Allegato IV del Testo Unico (che disciplina le caratteristiche degli ambienti di lavoro), sia di quanto stabilito all’art. 180, che include il microclima tra gli agenti fisici da monitorare.
In tal senso, il datore di lavoro è tenuto ad attivare un processo di prevenzione strutturato, che prevede:
- valutazione dei rischi legati alle alte temperature e alla radiazione solare;
- individuazione di misure di prevenzione e protezione;
- controllo dell’efficacia delle misure adottate e miglioramento continuo, con particolare attenzione ai lavoratori più suscettibili.
Lavorare in condizioni di calore elevato espone i lavoratori a rischi significativi, tra cui:
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- patologie da calore;
- aumento degli infortuni, legati alla ridotta capacità di concentrazione e alla stanchezza;
- calo della produttività, con possibili rallentamenti nelle fasi operative;
- degrado di materiali e attrezzature, o alterazioni di sostanze chimiche utilizzate nei cantieri.
Linee di Indirizzo e Nuovo Protocollo 2025 contro il Rischio Calore
Il 2 luglio 2025 il Ministero del Lavoro ha sottoscritto con le parti sociali un nuovo Protocollo per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche. Il documento introduce una serie di misure strutturate per affrontare le criticità operative e tutelare la salute dei lavoratori nei periodi caratterizzati da condizioni meteorologiche eccezionali.
Il protocollo è stati adottato con decreto ministeriale n. 95 del luglio 2025 e sarà attuato con accordi territoriali che verranno sottoscritti dalle parti sociali. La firma del protocollo segue di pochi giorni la pubblicazione delle nuove linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare, approvate il 19 giugno 2025 dalla Conferenza delle Regioni.
Le linee di indirizzo 2025 offrono un quadro di riferimento utile per affrontare il rischio da stress termico in modo sistematico e coerente. Oltre al contesto normativo, le linee di indirizzo esaminano in via preliminare i fattori favorenti il rischio da calore e radiazione solare e gli effetti sulla salute.
Si passa poi alle indicazioni specifiche per la sorveglianza sanitaria, l’analisi preliminare alla valutazione del rischio, gli strumenti di ausilio e gli indici per la valutazione del rischio e infine alle raccomandazioni per prevenire gli effetti del calore e della radiazione solare.
Nelle linee di indirizzo si legge che le imprese sono tenute ad integrare i rispettivi POS (Piani Operativi di Sicurezza) prendendo a riferimento almeno le presenti linee di indirizzo e devono definire le misure gestionali che intendono attuare nel cantiere specifico.
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A tale scopo le linee di indirizzo forniscono:
- la scheda di integrazione del POS alle misure di Prevenzione e Protezione per la prevenzione del colpo di calore;
- la scheda di autovalutazione per il comparto edile.
Nuove Indicazioni del Protocollo 2025 per la Valutazione e la Prevenzione del Rischio “Caldo Severo”
I datori di lavoro, fermo restando l’obbligo di dare completa attuazione alla normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, che già fornisce il quadro per la protezione delle lavoratrici e dei lavoratori, si riferiscono agli accordi attuativi del protocollo quadro eventualmente stipulati in sede nazionale di categoria, territoriali o aziendali, per la condivisione delle esigenze di contenimento dei rischi derivanti dalle emergenze climatiche, tra le quali l’esposizione ad alte temperature, nell’ottica di una piena tutela delle condizioni psicofisiche delle lavoratrici e dei lavoratori.
La valutazione del rischio di cui all’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 deve pertanto includere tutti i rischi per la salute e sicurezza, anche in relazione a quanto disposto dall’articolo 180 in materia di microclima.
Le parti sindacali e datoriali si impegnano ad attivare tavoli contrattuali nazionali settoriali, territoriali o aziendali, volti a declinare le buone prassi e le misure necessarie e condivise per le realtà specifiche dei diversi settori, delle dimensioni aziendali, dei territori e dei processi industriali e lavorativi, che potranno diventare parte integrante dei relativi CCNL vigenti.
Di seguito alcuni possibili temi di intervento, in un quadro di buone prassi, volte a costituire base utile di confronto per l’azione che si potrà svolgere sui tavoli contrattuali in tema di prevenzione e protezione dei lavoratori in caso di eventi straordinari legati ai cambiamenti climatici o anche in prospettiva prevenzionale di lungo periodo:
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- Informazione/formazione
- Sorveglianza sanitaria
- Abbigliamento/indumenti/dpi
- Riorganizzazione turni e orari di lavoro
Nelle attività ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (cantieri temporanei o mobili), il Coordinatore per la progettazione, qualora previsto, all’atto dell’elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) dovrà prendere in considerazione anche il rischio microclima, e prevedere misure di prevenzione idonee al fine di ridurre il rischio come, ad esempio, la presenza di aree di ristoro adeguate alle pause, la variazione dell’inizio delle lavorazioni, ecc.
Anche i datori di lavoro delle ditte in appalto dovranno prevedere, all’interno dei relativi POS, misure specifiche di organizzazione delle lavorazioni in cantiere, quali, ad esempio, l’idoneità dei DPI alla stagione in corso, la possibilità di pause o l’anticipo/posticipo delle lavorazioni, la fornitura di bevande, l’accesso all’ombra, ecc., come previsto dall’articolo 96, co. 1, lett. d), decreto legislativo n. 81 del 2008.
Inoltre, i datori di lavoro sono chiamati a monitorare quotidianamente le condizioni climatiche, facendo fede al portale ministeriale www.salute.gov.it/caldo e attivare un controllo preventivo costante, che consenta di adottare tempestivamente le misure necessarie alla tutela della salute dei lavoratori, compresi gli studenti in tirocinio.
Valutazione del Rischio Caldo: la Normativa
La normativa di riferimento per effettuare la valutazione del rischio microclima (caldo severo) è la seguente:
- il titolo VIII capo I del D.Lgs. 81/08;
- l’allegato IV del D.Lgs.. 81/08;
- le norme UNI e i relativi metodi da adottare a seconda degli ambienti.
Cos’è il Microclima?
Il rischio da stress termico è legato al concetto di microclima. Il microclima è riconosciuto come uno degli agenti di rischio fisico ed è trattato nel Titolo VIII del D.Lgs. 81/08.
Pertanto, il datore di lavoro, che ha l’obbligo di provvedere alla valutazione di ogni rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, deve considerare anche l’esposizione al microclima di un ambiente, con lo scopo di individuare e attuare le opportune misure preventive e protettive per ridurre al minimo il rischio.
Il microclima, in ambienti di lavoro, è definito come il complesso di parametri fisici e individuali che determinano il benessere termico dei lavoratori dando vita ai cosiddetti scambi termici tra individuo e ambiente di lavoro.
I principali parametri fisici del microclima sono:
- la temperatura dell’aria;
- l’umidità relativa;
- la velocità dell’aria;
- la radiazione solare.
La combinazione di questi fattori determina la percezione soggettiva del calore e può dare origine a situazioni di stress termico, in particolare nei cantieri edili, dove spesso non sono presenti strutture di protezione dagli agenti atmosferici. Una corretta gestione del microclima è quindi essenziale per prevenire malesseri, perdita di concentrazione e, nei casi più critici, patologie da calore.
I parametri individuali, invece, riguardano:
- attività metabolica dell’individuo;
- tipologia di abbigliamento;
- tipologia di mansione svolta.
Ambienti Moderati e Ambienti Severi
In base alle caratteristiche ambientali e alle condizioni microclimatiche si possono avere 2 tipologie di ambienti:
- ambienti moderati in cui gli scambi termici tra individuo e ambiente consentono di raggiungere condizioni prossime al comfort del benessere termico;
- ambienti severi, a loro volta distinti in caldi e freddi, in cui le condizioni microclimatiche ottimali non possono essere garantite e l’eccessivo caldo o freddo rappresentano un grave rischio per salute e sicurezza dei lavoratori.
Analisi Preliminare del Microclima
Secondo le linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare approvate il 19 giugno 2025 dalla Conferenza delle Regioni, bisogna verificare se ci siano vincoli legati al ciclo produttivo che impediscono di garantire condizioni di comfort termico. Se non ci sono tali vincoli (come in uffici, scuole, negozi), l’obiettivo deve essere proprio il comfort termico. In questi ambienti, dove possono esserci persone più sensibili (anziani, bambini, soggetti fragili), si dovrebbero rispettare gli standard più elevati, cioè quelli degli edifici di categoria A secondo la norma EN 16768-2, che assicurano condizioni molto vicine alla neutralità termica.
Negli ambienti all’aperto, invece, il rischio microclimatico è sempre presente, perché le condizioni sono direttamente influenzate dal clima esterno, e quindi si può verificare stress da caldo.
Per una prima verifica della presenza di criticità microclimatiche, sia al chiuso che all’aperto, si può usare una lista di controllo realizzata dalla Conferenza delle Regioni, che considera diversi fattori:
- temperatura dell’aria: è troppo alta (>28 °C) o troppo bassa (<12 °C)? Ci sono sbalzi durante la giornata? È influenzata dal meteo?
- temperatura radiante: ci sono sorgenti di calore legate al ciclo produttivo? Sono presenti vetrate, tetti trasparenti etc. che includono disagio termico nell’ambiente?
- umidità: ci sono macchine che producono vapore? L’aria è troppo secca (umidità <30%) o troppo umida (muffa, condensa)?
- flussi d’aria: ci sono spifferi, correnti d’aria fastidiose?
- sforzo fisico: si lavora sotto sforzo in ambienti caldi? O seduti in ambienti freddi?
- DPI e abbigliamento da lavoro: si usano dispositivi di protezione (maschere, tute, guanti)? Gli indumenti sono impermeabili o inadatti a condizioni climatiche variabili?
Se anche una sola voce della lista riceve un “Sì”, è necessario fare una valutazione specifica del rischio per correggere i problemi individuati e mettere in atto le misure di tutela.
Infine, se il problema microclimatico non è causato da esigenze produttive, il datore di lavoro ha l’obbligo - secondo l’Allegato IV del D.Lgs. 81/08 - di ripristinare il comfort termico, intervenendo su climatizzazione e isolamento dell’ambiente.
Cosa si Intende per Ambiente Termico Severo?
Da un punto di vista normativo non esiste alcuna definizione formale di ambiente termico severo. La norma UNI EN ISO 7730 fa semplicemente riferimento ad “extreme thermal environments”, che rappresentano i campi di applicazione delle norme UNI EN ISO 7243, UNI EN ISO 7933 entrambe riguardanti la valutazione di situazioni di stress da calore e della norma UNI EN ISO 11079 riguardante la valutazione di situazioni di stress da freddo.
Da un punto di vista fisiologico, un ambiente termico “severo” è un ambiente nel quale i meccanismi di termoregolazione del corpo umano, che provvedono al mantenimento costante della temperatura degli organi interni intorno ai 37°C sono fortemente sollecitati, ed in casi estremi possono anche non essere sufficienti ad evitare gravi compromissioni temporanee o permanenti delle funzioni dell’organismo.
Per scopi pratici conviene definire come “severo” un ambiente termico nel quale l’insorgenza nel soggetto esposto di uno stress termico (ipertermia o disidratazione in ambienti caldi, ipotermia negli ambienti freddi) può riscontrarsi nell’ambito dell’attività lavorativa abitualmente svolta.
Gli ambienti di lavoro che possono presentare microclimi severi caldi sono quelli legati alle lavorazioni all’aperto d’estate quali cantieri, cave, o le attività connesse all’agricoltura; più in generale bisogna considerare le attività svolte in sotterraneo ed in miniera, le industrie ove si effettuano lavorazioni a caldo di metalli (fonderie, acciaierie) o di altri materiali, come nel processo di vulcanizzazione della gomma siliconica, o nella produzione di ceramica, sanitari, stoviglieria, laterizi (vaserie, mattonifici, ecc..).
Quali Sono le Mansioni a Rischio Caldo Severo
L’esposizione eccessiva allo stress termico comporta l’aumento del rischio infortunistico in determinate mansioni. Le mansioni, individuate dall’INL, maggiormente interessate da tali fenomeni sono quelle che comportano attività non occasionale all’aperto nei seguenti settori:
- edilizia civile e stradale (cantieri e i siti industriali);
- comparto estrattivo;
- settore agricolo e della manutenzione del verde;
- comparto marittimo e balneare.
Lo Stress da Calore nei Cantieri Edili
Nel settore edile, le attività lavorative si svolgono prevalentemente all’aperto e in condizioni di esposizione prolungata al sole. Si Informa che è in vigore l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 2 del 25 giugno 2025, che riguarda misure di protezione per l'attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all'aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata al sole.
L'ordinanza, emessa per motivi sanitari a tutela delle persone che lavorano all'aperto, prevede alcuni divieti fino al 31 agosto 2025 e richiama le misure previste dalle Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare. L'ordinanza vieta l'attività lavorativa nella fascia oraria 12.30-16 in alcuni settori, quando si tratti di attività faticose svolte all'aperto e in condizioni di "rischio alto".
La valutazione del rischio legato alle alte temperature è finalizzata alla ricerca e adozione di idonee misure tecniche, organizzative e procedurali.
Le ondate di calore e l’esposizione prolungata alla radiazione solare non sono più semplicemente fenomeni estivi, ma costituiscono una sfida sempre più urgente per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Settori come l’edilizia, l’agricoltura e le attività all’aperto in generale sono particolarmente vulnerabili a questo rischio, che può avere conseguenze dirette e significative sul benessere dei lavoratori. La protezione dei lavoratori oltre a un obbligo normativo è una priorità etica e gestionale che richiede un’attenzione costante.
Esempio di Ordinanze Regionali sul tema:- LOMBARDIA: Ordinanza Pres. Reg. Lombardia 1° luglio 2025, n.
- LAZIO: Ordinanza Pres. Reg. Lazio 30 maggio 2025, n.
- CALABRIA: Ordinanza Pres. Reg. Calabria 10 giugno 2025, n. 1 E Ordinanza Pres. Reg. Calabria 13 giugno 2025, n.
- UMBRIA: Ordinanza Pres. Reg. Umbria 13 giugno 2025, n.
- CAMPANIA: Ordinanza Pres. Reg. Campania 18 giugno 2025, n. 1 e Rettifica (reg.
- BASILICATA: Ordinanza Pres. Reg. Basilicata 23 giugno 2025, n. 1 E Ordinanza Pres. Reg. Basilicata 2 luglio 2025, n.
- TOSCANA: Ordinanza Pres. Reg. Toscana 25 giugno 2025, n.
- PIEMONTE: Ordinanza Pres. Reg. Piemonte1 luglio 2025, n.
- EMILIA ROMAGNA: Ordinanza Pres. Reg. Emilia-Romagna 30 giugno 2025, n.
- VENETO: Ordinanza Pres. Reg. Veneto 1° luglio 2025, n.
- MOLISE: Ordinanza Pres. Reg. Molise 2 luglio 2025, n.
- MARCHE: Ordinanza Pres. Reg. Marche 3 luglio 2025, n.
- PUGLIA: Ordinanza n. 350 del 18 giugno 2025 e Ordinanza del Pres. Reg. Puglia 11 luglio 2025, n.
- ABRUZZO: Ordinanza Pres. Reg. Abruzzo 30 giugno 2025, n.