Nuova Definizione di Impianto Termico e Contabilizzazione del Calore in Italia

La definizione di impianto termico ha subito una modifica a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo 10 giugno 2020 n.48. Il motivo risiede nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo 10 giugno 2020 n.48: “Attuazione della direttiva (UE)2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell’edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”. Tale Decreto va infatti a modificare il Decreto Legislativo 192/2005 e, in particolare, la definizione di impianto termico contenuta all’Art.2, lettera l- tricies.

Pertanto, per gli interventi realizzati a partire dall’11 giugno 2020 si applica la definizione di “impianto termico” riportata all’art. 3, comma 1, lett. c) del D. Lgs. “impianto termico”: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione.

Cos’è la contabilizzazione del calore?

La contabilizzazione del calore rappresenta uno strumento di grande interesse nell’ambito degli interventi per il contenimento dei consumi energetici. Essa consente di gestire in autonomia e indipendenza il riscaldamento negli edifici dotati di impianto centralizzato oppure allacciati ad un’utenza centralizzata di teleriscaldamento. La contabilizzazione conferisce ad ogni utente la consapevolezza dei suoi consumi che poi si traduce con la termoregolazione in autonomia gestionale.

È facilmente intuibile che nell’ottica del risparmio energetico la contabilizzazione del calore ha senso solo se il singolo utente ha la possibilità di agire autonomamente variando i consumi stessi in funzione delle sue esigenze. Per tale ragione, quando si parla di contabilizzazione del calore, implicitamente si richiama il concetto di termoregolazione e contabilizzazione individuale.

L’utente è tenuto a pagare una quota prevalente che corrispondente alla quantità di calore volontariamente prelevata dall’impianto centralizzato per soddisfare le esigenze di temperatura del proprio alloggio (consumo volontario), una legata alle perdite di distribuzione (consumo involontario) e una relativa alle spese gestionali dell’impianto. L’utente, ovviamente, deve avere la possibilità di controllare il proprio consumo e di valutarne il costo.

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Quando è obbligatoria la contabilizzazione del calore

La contabilizzazione del calore, la termoregolazione e la ripartizione delle spese di riscaldamento non sono certo concetti nuovi: sin dal 1991, con la famosa legge 10 sulle dispersioni termiche, il legislatore ha introdotto il concetto della ripartizione delle spese secondo il principio del consumo effettivamente registrato. La contabilizzazione oramai è obbligatoria in tutti i condomini dotati di impianto centralizzato.

Infatti, il d.lgs. 102/2014 di recepimento della direttiva 2012/27/UE stabilisce l’obbligo di termoregolazione e contabilizzazione del calore con ripartitori o altri sistemi su tutto il territorio nazionale. Relativamente alle sanzioni previste dal d.lgs. 102/2014, per coloro che non si fossero adeguati, sono previste multe che vanno da 500 a 2.500 euro.

Da notare che tale norma è di rango superiore a tutti i vari provvedimenti regionali oggi vigenti, che pertanto decadono qualora palesemente in contrasto con la nuova legge nazionale.

Differenza tra contabilizzazione diretta e indiretta

La contabilizzazione diretta dell’energia termica, basata sull’installazione di dispositivi di misura dell’energia termica volontariamente prelevata all’interno dell’unità immobiliare (consumo volontario), è applicabile agli impianti termici centralizzati a distribuzione orizzontale o verticale, anche se in quest’ultimo caso risulta particolarmente sconveniente dal punto di vista economico.

Tale contabilizzazione è applicabile in impianti che fanno uso di qualunque tipo di corpo scaldante, purché progettati in modo da mantenere differenze di temperatura tra sezione di ingresso ed uscita del fluido termovettore dalla singola unità immobiliare e portate entro il campo di misura del contatore di calore.

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La contabilizzazione del calore indiretta consiste essenzialmente nell’installazione, su ciascun corpo scaldante, di un ripartitore, per la rilevazione della quantità di calore emessa. Questo tipo di contabilizzazione agli impianti termici centralizzati a distribuzione orizzontale o verticale.

Misurando il calore erogato dai radiatori, viene indirettamente determinato, attraverso la misura dei loro parametri di funzionamento e la conoscenza delle loro potenze nominali, il reale consumo. In questo modo la suddivisione dei costi del riscaldamento passa da base millesimale a quella proporzionale ai consumi, pagando solo in funzione del suo consumo individuale.

Le spese condominiali di riscaldamento vengono, infatti, ripartite tra le unità immobiliari in proporzione alle letture dei contatori di calore. Solo una parte della spesa viene suddivisa secondo i millesimi riscaldamento, a compensazione dei costi comuni gestionali e delle dispersioni di calore dell’impianto di riscaldamento.

La contabilizzazione del calore indiretta si applica facilmente negli edifici già esistenti con impianto di riscaldamento centralizzato la cui distribuzione del fluido termovettore è realizzata tramite colonne montanti con radiatori, termoarredi o termoconvettori.

Contabilizzatori di calore diretti

I contabilizzatori di calore diretti sono specifici strumenti di misura del calore (kWh) costituiti da tre elementi:

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  • un misuratore di portata
  • due sensori di temperatura che rilevano la temperatura di mandata e quella di ritorno del circuito di utenza
  • una unità di calcolo

Ripartitore di calore

Lo strumento per la misura e la contabilizzazione del calore indiretta è il ripartitore di calore che registra la dissipazione di calore del radiatore e ne conteggia il tempo di funzionamento. I dati forniti dai dispositivi sono “unità di consumo” non esprimibili in grandezze fisiche di energia ma proporzionali col consumo stesso.

I ripartitori sono dotati di almeno un sensore che misura la temperatura del corpo scaldante, quelli più evoluti hanno un ulteriore sensore che misura la temperatura del locale: in questo caso il consumo è calcolato sulla base della differenza tra le due temperature.

Le unità di ripartizione lette possono essere utilizzati tal quali per la ripartizione se il ripartitore è programmato, altrimenti prima dell’utilizzo è necessario aggiustare il valore tramite l’utilizzo dei fattori di valutazioni dipendenti dalla potenza del radiatore, dal contatto termico con il corpo scaldante.

Nell’ottica di favorire il risparmio energetico, per l’utente è preferibile avere ripartitori programmati per poter leggere direttamente il valore delle unità di ripartizione usato per il calcolo del consumo volontario.

Totalizzatori

I totalizzatori, come i ripartitori, sono dispositivi atti alla contabilizzazione indiretta del calore. Le norme relative a questi dispositivi sono la UNI 11388 e la UNI 9019.

I totalizzatori dei gradi giorno (UNI 9019) totalizzano il tempo di inserzione del riscaldamento corretto dalla differenza tra la temperatura ambiente convenzionale e quella esterna.

I totalizzatori dei tempi di inserzione (UNI 11388) totalizzano il tempo di inserzione del riscaldamento corretto dalla differenza tra la temperatura ambiente e quella media dell’acqua di mandata/ritorno.

Ripartizione dei consumi

La norma tecnica italiana di riferimento per la ripartizione delle spese di riscaldamento è la UNI 10200:2018 nella quale viene descritta una metodologia di ripartizione delle spese in funzione dei consumi di calore e dei componenti di impianto.

Ripartizione delle spese: la UNI 10200:2018

Nel 2018 è stata pubblicata la nuova versione della UNI 10200, norma tecnica dal titolo “Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale, estiva e produzione di acqua calda sanitaria - Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale, estiva e produzione di acqua calda sanitaria”, che fornisce i criteri per una corretta ed equa ripartizione della spesa per la climatizzazione invernale, estiva e per l’acqua calda sanitaria nei condomini serviti da impianto termico centralizzato.

La norma fornisce i principi e le indicazioni per la ripartizione delle spese in proporzione ai consumi volontari di energia termica delle singole unità immobiliari da tutti gli altri consumi.

Servizi interessati

I servizi oggetto della ripartizione secondo la UNI 10200 sono i seguenti:

  • climatizzazione invernale (o riscaldamento)
  • climatizzazione estiva (o raffrescamento)
  • acqua calda sanitaria (ACS)

La norma, inoltre, reca indicazioni sulla ripartizione delle spese per la ventilazione meccanica comprensiva di trattamento aria.

Prelievo volontario e perdite

La UNI 10200 definisce in maniera chiara le seguenti tipologie di prelievo:

  • prelievo di calore volontario
  • prelievo di calore involontario

Il prelievo di calore volontario corrisponde al calore che esce dai corpi scaldanti e viene prelevato dall’utente in conseguenza delle sue azioni sul sistema di regolazione (valvole termostatiche o termostato ambiente). Questo tipo di consumo è misurabile utilizzando le differenti tipologie di dispositivi di contabilizzazione dette in precedenza.

La rimanente parte del calore è il prelievo involontario, che è costituito dalle dispersioni delle reti di distribuzione del riscaldamento, raffrescamento e dell’acqua calda sanitaria. Questo tipo di consumo non è direttamente misurabile con dispositivi, ma va ricavato analiticamente.

Tipi di impianti e contabilizzazione

Gli impianti termici centralizzati, ai fini della classificazione proposta dalla UNI 10200, sono suddivisi in:

  • impianti dotati di termoregolazione, per il prelievo volontario di energia termica utile da parte dei singoli utenti;
  • impianti sprovvisti di termoregolazione

Nell’ambito degli impianti dotati di termoregolazione, ove il singolo utente deve poter determinare il proprio consumo volontario di energia termica mediante azione sui dispositivi di termoregolazione provvisti eventualmente di programmazione intelligente, si distinguono inoltre:

  • impianti provvisti di dispositivi di contabilizzazione diretta
  • impianti provvisti di dispositivi di contabilizzazione indiretta.

Contabilizzazione diretta

La contabilizzazione diretta dell’energia termica utile, basata sull’utilizzo di dispositivi atti alla misura dell’energia termica volontariamente prelevata per ogni unità immobiliare (consumo volontario), è applicabile agli impianti termici centralizzati a distribuzione orizzontale o verticale dotati di termoregolazione.

Tale contabilizzazione è applicabile con qualunque tipo di corpo scaldante, purché progettati in modo da mantenere differenze di temperatura tra sezione di ingresso ed uscita del fluido termovettore dalla singola unità immobiliare e portate entro il campo di misura del contatore di calore.

Nel caso di un impianto a distribuzione orizzontale, la contabilizzazione diretta prevede l’installazione, all’ingresso della derivazione dell’impianto termico di distribuzione verso ciascuna unità immobiliare, di un contatore di calore, conforme alla UNI EN 1434 (parti da 1 a 6), che misura l’energia termica prelevata volontariamente dall’impianto termico centralizzato, attraverso i dispositivi di termoregolazione.

Tutti gli impianti con contabilizzazione diretta dell’energia termica prevedono l’utilizzo di uno o più termostati ambiente o in alternativa, per gli impianti dotati di radiatori, di valvole termostatiche che regolano la temperatura ambiente nelle singole zone termiche.

Contabilizzazione indiretta dell’energia termica utile

La contabilizzazione indiretta dell’energia termica utile è utilizzabile qualora non sia prevista dal progetto la contabilizzazione diretta, con adeguata motivazione, e sia presente la termoregolazione.

La contabilizzazione indiretta è basata su dispositivi per la contabilizzazione dell’energia termica utile conformi alla UNI EN 834 (ripartitori) o alla UNI 11388 o alla UNI 9019 (totalizzatori).

I ripartitori possono essere utilizzati per impianti termici centralizzati a distribuzione verticale od orizzontale con radiatori e con termoconvettori. La contabilizzazione indiretta dell’energia termica prevede, in questo caso, l’installazione di un ripartitore e di una valvola termostatica per ciascun radiatore o in alternativa l’utilizzo di uno o più termostati ambiente.

I dispositivi utilizzati in caso di contabilizzazioneindiretta, nella fattispecie i ripartitori, devono essere programmati in funzione delle caratteristiche e della potenza termica dei corpi scaldanti su cui vengono installati. Per le modalità di installazione dei ripartitori si deve fare riferimento alla UNI EN 834.

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